Art. 30 
 
 
        Affiliate e subappaltatori degli Organismi notificati 
 
  1. Un organismo notificato, qualora subappalti funzioni  specifiche
connesse  alla  valutazione  della  conformita',  oppure  ricorra   a
un'affiliata,  garantisce  che  il   subappaltatore   o   l'affiliata
rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 28  e  ne  informa  il
Ministero  dello   sviluppo   economico   ed   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilita'
delle funzioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi
siano stabiliti. 
  3.  Le  attivita'  possono  essere  subappaltate  o   eseguite   da
un'affiliata solo con il consenso del cliente. 
  4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero
dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti, i documenti pertinenti riguardanti  la  valutazione  delle
qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro  eseguito
da questi ultimi a norma degli articoli da 18 a 23.