Art. 33 Procedura di notifica 1. Il Ministero dello sviluppo economico notifica solo gli organismi di valutazione della conformita' che rispettano le prescrizioni di cui all'articolo 28. 2. Il Ministero dello sviluppo economico notifica gli organismi di cui al comma 1 alla Commissione europea e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione europea. 3. La notifica include tutti i dettagli delle attivita' di valutazione della conformita', il modulo o i moduli di valutazione della conformita', il prodotto o i prodotti interessati e la relativa attestazione di competenza. 4. Qualora una notifica non sia basata su un certificato di accreditamento di cui all'articolo 31, comma 4, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fornisce alla Commissione europea e agli altri Stati membri le prove documentali che attestino la competenza dell'organismo di valutazione della conformita' nonche' le disposizioni predisposte per fare in modo che tale organismo sara' controllato periodicamente e continuera' a soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 28. 5. L'organismo interessato puo' eseguire le attivita' di organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione europea o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica, qualora sia usato un certificato di accreditamento, o entro i due mesi successivi a una notifica, qualora non sia usato un accreditamento. Solo tale organismo e' considerato un organismo notificato ai fini del presente decreto. 6. Eventuali modifiche pertinenti successive riguardanti la notifica sono comunicate alla Commissione europea e agli altri Stati membri.