Art. 33 
 
 
                        Procedura di notifica 
 
  1.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  notifica  solo   gli
organismi  di  valutazione  della  conformita'  che   rispettano   le
prescrizioni di cui all'articolo 28. 
  2. Il Ministero dello sviluppo economico notifica gli organismi  di
cui al comma 1 alla Commissione europea e  agli  altri  Stati  membri
utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e  gestito
dalla Commissione europea. 
  3.  La  notifica  include  tutti  i  dettagli  delle  attivita'  di
valutazione della conformita', il modulo o i  moduli  di  valutazione
della conformita', il prodotto o i prodotti interessati e la relativa
attestazione di competenza. 
  4. Qualora una  notifica  non  sia  basata  su  un  certificato  di
accreditamento di cui all'articolo 31, comma 4,  il  Ministero  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, fornisce alla Commissione europea e agli altri Stati
membri   le   prove   documentali   che   attestino   la   competenza
dell'organismo  di   valutazione   della   conformita'   nonche'   le
disposizioni predisposte per fare in modo che  tale  organismo  sara'
controllato periodicamente e continuera' a soddisfare le prescrizioni
di cui all'articolo 28. 
  5. L'organismo interessato puo' eseguire le attivita' di  organismo
notificato solo se  non  sono  sollevate  obiezioni  da  parte  della
Commissione europea o degli altri Stati membri  entro  due  settimane
dalla notifica, qualora sia usato un certificato di accreditamento, o
entro i due mesi successivi a una notifica, qualora non sia usato  un
accreditamento. Solo  tale  organismo  e'  considerato  un  organismo
notificato ai fini del presente decreto. 
  6.  Eventuali  modifiche  pertinenti  successive   riguardanti   la
notifica sono comunicate alla Commissione europea e agli altri  Stati
membri.