Art. 36 
 
 
            Obblighi operativi degli organismi notificati 
 
  1.  Gli  organismi  notificati  eseguono   le   valutazioni   della
conformita' secondo le procedure di valutazione della conformita'  di
cui agli articoli da 18 a 23. 
  2.  Le  valutazioni  della  conformita'  sono  eseguite   in   modo
proporzionale, evitando oneri superflui per gli operatori economici e
gli  importatori  privati.  Gli  organismi   di   valutazione   della
conformita' svolgono le  loro  attivita'  tenendo  debitamente  conto
delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera,  della  sua
struttura, del grado di complessita' della tecnologia del prodotto in
questione e della natura di massa o seriale del processo  produttivo.
Nel far cio' essi rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello
di protezione necessari per la conformita' del prodotto  al  presente
decreto. 
  3. Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti di cui
all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo n.
171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente  decreto  o
alle norme armonizzate corrispondenti non sono stati rispettati da un
fabbricante o da un importatore privato, chiede a tale fabbricante  o
importatore privato di adottare le misure  correttive  appropriate  e
non rilascia un certificato di conformita'. 
  4. Un organismo notificato che nel  corso  del  monitoraggio  della
conformita' successivo al rilascio di un certificato riscontri che un
prodotto non e' piu' conforme chiede al fabbricante  di  adottare  le
misure correttive opportune e, se necessario, sospende  o  ritira  il
certificato. 
  5. Qualora non  siano  adottate  misure  correttive  o  queste  non
producano il  risultato  richiesto,  l'organismo  notificato  limita,
sospende o ritira i certificati, a seconda dei casi. 
  6. Avverso i provvedimenti degli organismi notificati,  i  soggetti
interessati  possono,  entro  trenta  giorni   dalla   comunicazione,
presentare reclamo alle Autorita' di vigilanza di cui all'articolo 32
che, previa istruttoria, decidono congiuntamente nel  termine  di  90
giorni dalla ricezione del reclamo stesso. Decorso tale termine senza
che sia stata  adottata  alcuna  decisione,  il  reclamo  si  intende
respinto. 
 
          Note all'art. 36: 
              Per i riferimenti normativi del decreto legislativo  18
          luglio 2005, n. 171 si veda nelle note alle premesse.