Art. 37 
 
 
     Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati 
 
  1. Gli organismi notificati informano il Ministero  dello  sviluppo
economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 
    a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di  un
certificato; 
    b) di qualunque circostanza  che  possa  influire  sull'ambito  e
sulle condizioni della notifica; 
    c)  di  eventuali  richieste  pervenute  da  altre  autorita'  in
relazione all'attivita' di valutazione della conformita'; 
    d) delle attivita'  di  valutazione  della  conformita'  eseguite
nell'ambito della loro  notifica  e  di  qualsiasi  altra  attivita',
incluse quelle transfrontaliere e di subappalto. 
  2.  Gli  organismi  notificati  forniscono  agli  altri   organismi
notificati a norma del presente decreto che esercitano  attivita'  di
valutazione della conformita' simili che coprono gli stessi prodotti,
informazioni  pertinenti  sulle  questioni  relative   ai   risultati
negativi e, su richiesta, ai  risultati  positivi  delle  valutazioni
della conformita'.