Art. 4 
 
 
                        Requisiti essenziali 
 
  1. I prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere  messi
a disposizione o messi in servizio solo se non mettono in pericolo la
salute e la sicurezza delle persone, le  cose  o  l'ambiente,  quando
siano  sottoposti  a  manutenzione  in  modo  corretto  e  utilizzati
conformemente  alla  loro  destinazione  e  solo  a  condizione   che
soddisfino i requisiti essenziali di cui all'allegato II del  decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171 come  sostituito  dall'allegato  I
del presente decreto. 
  2. I prodotti di cui all'articolo 2, comma 1,  non  possono  essere
messi a disposizione sul mercato o messi in servizio, salvo che  essi
soddisfino i requisiti di cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 4: 
              Per i riferimenti normativi del decreto legislativo  18
          luglio 2005, n. 171 si veda nelle note alle premesse.