Art. 41 Non conformita' formale 1. Fatto salvo l'articolo 39, l'Autorita' di vigilanza sul mercato chiede all'operatore economico interessato o all'importatore privato di porre fine allo stato di non conformita' in questione, nel termine perentorio di giorni sessanta, qualora ricorrano una o piu' delle seguenti condizioni: a) la marcatura CE e' stata apposta in violazione degli articoli 15, 16 o 17; b) la marcatura CE di cui all'articolo 16 non e' stata apposta; c) la dichiarazione di conformita' UE o la dichiarazione di cui all'allegato XV non e' stata redatta; d) la dichiarazione di conformita' UE o la dichiarazione di cui all'allegato XV non sono state redatte correttamente; e) la documentazione tecnica non e' disponibile o non e' completa; f) le informazioni di cui agli articoli 6, comma 6, o 8, comma 3, sono assenti, false o incomplete; g) qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui agli articoli 6 o 8 non e' rispettata. 2. Se la non conformita' di cui al comma 1 permane, l'autorita' di vigilanza sul mercato adotta tutte le opportune misure per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato, a spese degli operatori economici in funzione dei rispettivi obblighi, oppure, nel caso di un prodotto importato da un importatore privato per uso proprio, che il suo uso sia vietato o limitato.