Art. 41 
 
 
                       Non conformita' formale 
 
  1. Fatto salvo l'articolo 39, l'Autorita' di vigilanza sul  mercato
chiede all'operatore economico interessato o all'importatore  privato
di porre fine allo stato di non conformita' in questione, nel termine
perentorio di giorni sessanta, qualora ricorrano  una  o  piu'  delle
seguenti condizioni: 
    a) la marcatura CE e' stata apposta in violazione degli  articoli
15, 16 o 17; 
    b) la marcatura CE di cui all'articolo 16 non e' stata apposta; 
    c) la dichiarazione di conformita' UE o la dichiarazione  di  cui
all'allegato XV non e' stata redatta; 
    d) la dichiarazione di conformita' UE o la dichiarazione  di  cui
all'allegato XV non sono state redatte correttamente; 
    e)  la  documentazione  tecnica  non  e'  disponibile  o  non  e'
completa; 
    f) le informazioni di cui agli articoli 6, comma 6, o 8, comma 3,
sono assenti, false o incomplete; 
    g)  qualsiasi  altra  prescrizione  amministrativa  di  cui  agli
articoli 6 o 8 non e' rispettata. 
  2. Se la non conformita' di cui al comma 1 permane, l'autorita'  di
vigilanza sul mercato adotta tutte le opportune misure per limitare o
proibire  la  messa  a  disposizione  sul  mercato  del  prodotto   o
garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato, a  spese  degli
operatori economici in funzione dei rispettivi obblighi, oppure,  nel
caso di un prodotto importato  da  un  importatore  privato  per  uso
proprio, che il suo uso sia vietato o limitato.