Art. 44 
 
Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
171 in materia di rapporto delle violazioni 
 
  1. L'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio  2005,
n. 171, e' sostituito dal seguente: 
  "2. Per gli illeciti amministrativi in  materia  di  costruzione  e
progettazione  di  unita'  da  diporto,  le  autorita'  competenti  a
ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, comma 1, della  legge
24 novembre 1981, n. 689, sono le Capitanerie di  Porto  ed  emettono
l'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre  1981,  n.
689, sentito  il  parere  delle  competenti  Direzioni  generali  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero  dello
sviluppo economico, le quali in qualita' di Autorita'  di  vigilanza,
possono disporre attivita' ispettive supplementari. Il funzionario  o
l'agente che ha accertato la violazione, anche in caso  di  pagamento
in misura ridotta, trasmette copia dei verbali redatti alle  predette
Direzioni generali.". 
 
          Note all'art. 44: 
              Il testo dell'articolo 57 del  decreto  legislativo  18
          luglio 2005, n. 171, citato nelle note alle premesse, cosi'
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 57. Rapporto delle violazioni 
              In vigore dal 15 settembre 2005 
              1. Per gli illeciti amministrativi di cui  al  presente
          codice in materia di navigazione  marittima,  le  autorita'
          competenti a ricevere il  rapporto  previsto  dall'articolo
          17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono  le
          Capitanerie di porto. 
              2.  Per  gli  illeciti  amministrativi  in  materia  di
          costruzione  e  progettazione  di  unita'  da  diporto,  le
          autorita'  competenti  a  ricevere  il  rapporto   previsto
          dall'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n.
          689, sono le Capitanerie di Porto ed  emettono  l'ordinanza
          di cui all'articolo 18 della legge  24  novembre  1981,  n.
          689, sentito il parere delle competenti Direzioni  generali
          del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  e  del
          Ministero dello sviluppo economico, le quali in qualita' di
          Autorita'  di   vigilanza,   possono   disporre   attivita'
          ispettive supplementari. Il funzionario o l'agente  che  ha
          accertato la violazione, anche  in  caso  di  pagamento  in
          misura ridotta, trasmette copia dei  verbali  redatti  alle
          predette Direzioni generali."