Art. 5 
 
 
                         Libera circolazione 
 
  1. Possono essere messi a  disposizione  sul  mercato  o  messi  in
servizio  sul  territorio  nazionale  per  uso  conforme  alla   loro
destinazione,  i  prodotti  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  che
soddisfano i requisiti essenziali indicati all'articolo 4, comma 1, e
all'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171  come
sostituito dall'allegato I del presente  decreto,  e  che  recano  la
marcatura CE di cui all'articolo 15. 
  2. Possono essere messe a disposizione sul  mercato  le  unita'  da
diporto parzialmente completate nel caso  in  cui  il  fabbricante  o
l'importatore  dichiari,  conformemente  all'Allegato  XV,  che  sono
destinate ad essere completate da altri. 
  3. Possono essere messi a  disposizione  sul  mercato  o  messi  in
servizio i componenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), che
soddisfino i requisiti di sicurezza indicati  all'articolo  4  e  che
recano la marcatura CE di cui all'articolo 15,  destinati  ad  essere
incorporati in unita' da diporto conformemente alla dichiarazione del
fabbricante o dell'importatore di cui all'articolo 14. 
  4. Possono essere messi a  disposizione  sul  mercato  o  messi  in
servizio i motori di propulsione: 
    a) motori, anche se non installati  in  unita'  da  diporto,  che
soddisfino i requisiti di sicurezza indicati  all'articolo  4  e  che
recano la marcatura CE di cui all'articolo 15; 
    b)  motori  installati  in  unita'   da   diporto   e   omologati
conformemente alla direttiva 97/68/CE che sono conformi ai limiti  di
emissione della fase III A, della fase III B o della fase  IV  per  i
motori  ad  accensione  spontanea  (AS)  utilizzati  in  applicazioni
diverse dalla propulsione  di  navi  della  navigazione  interna,  di
locomotive e di automotrici ferroviarie, come  previsto  all'allegato
I, punto 4.1.2, di tale direttiva, conformi al presente  decreto,  ad
esclusione dei requisiti relativi alle emissioni di  scarico  di  cui
all'allegato II, parte B, del decreto legislativo  n.  171  del  2005
come sostituito dall'allegato I del presente decreto. 
    c)  motori  installati  in  unita'   da   diporto   e   omologati
conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009, conformi  al  presente
decreto, ad esclusione dei requisiti relativi alle emissioni  di  cui
all'allegato II, parte B, del decreto legislativo  n.  171  del  2005
come sostituito dall'allegato I del presente decreto. 
  5. Le lettere b) e c) del comma 4, si applicano a  condizione  che,
in caso di adattamento di un motore  ai  fini  dell'installazione  in
un'unita' da diporto, la persona che procede all'adattamento assicuri
che quest'ultimo tenga  pienamente  conto  dei  dati  e  delle  altre
informazioni  resi  disponibili  dal  fabbricante  del   motore   per
garantire che, se installato secondo  le  istruzioni  d'installazione
fornite dalla persona che adatta il motore, quest'ultimo  continuera'
a soddisfare i requisiti relativi alle emissioni di  scarico  di  cui
alla direttiva 97/68/CE o  al  regolamento  (CE)  n.  595/2009,  come
dichiarato dal fabbricante del  motore.  La  persona  che  adatta  il
motore dichiara, ai sensi dell'articolo 14, che il motore continuera'
a soddisfare i requisiti relativi alle emissioni di  scarico  di  cui
alla direttiva 97/68/CE o  al  regolamento  (CE)  n.  595/2009,  come
dichiarato dal fabbricante  del  motore,  se  installato  secondo  le
istruzioni di installazione da essa fornite. 
  6. In occasione di fiere, mostre,  dimostrazioni  ed  altri  eventi
analoghi, possono essere presentati i prodotti di cui all'articolo 2,
comma 1,  anche  se  non  conformi  alle  disposizioni  del  presente
decreto, purche'  un'indicazione  visibile  indichi  chiaramente  che
detti prodotti non sono conformi e che non  possono  essere  messi  a
disposizione o  messi  in  servizio  finche'  non  siano  stati  resi
conformi. 
 
          Note all'art. 5: 
              Per i riferimenti normativi del decreto legislativo  18
          luglio 2005, n. 171 si veda nelle note alle premesse. 
 
              La direttiva 97/68/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio concernente il ravvicinamento delle  legislazioni
          degli Stati membri relative ai  provvedimenti  da  adottare
          contro l'emissione  di  inquinanti  gassosi  e  particolato
          inquinante  prodotti  dai  motori  a  combustione   interna
          destinati all'installazione su macchine mobili non stradali
          e' pubblicata nella G.U.C.E. 27 febbraio 1998, n. L 59. 
              Il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio relativo  all'omologazione  dei  veicoli  a
          motore e dei motori riguardo  alle  emissioni  dei  veicoli
          pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni  relative
          alla riparazione e alla  manutenzione  del  veicolo  e  che
          modifica il regolamento (CE) n.  715/2007  e  la  direttiva
          2007/46/CE  e  che   abroga   le   direttive   80/1269/CEE,
          2005/55/CE e 2005/78/CE(Testo rilevante ai fini del SEE) e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 18 luglio 2009, n. L 188.