Art. 6 
 
 
                      Obblighi dei fabbricanti 
 
  1. All'atto  dell'immissione  dei  loro  prodotti  sul  mercato,  i
fabbricanti garantiscono che  siano  stati  progettati  e  fabbricati
conformemente  ai  requisiti  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  e
all'allegato  II  del  decreto  legislativo  n.  171  del  2005  come
sostituito dall'allegato I del presente decreto. 
  2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica  conformemente
all'articolo 24 ed  eseguono,  o  fanno  eseguire,  la  procedura  di
valutazione della conformita' applicabile conformemente agli articoli
da 18 a 21 e all'articolo 23. Qualora la conformita' di  un  prodotto
ai requisiti applicabili sia stata dimostrata da  tale  procedura,  i
fabbricanti redigono una dichiarazione ai sensi  dell'articolo  14  e
attribuiscono e appongono la marcatura  CE  secondo  quanto  previsto
agli articoli 16 e 17. 
  3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e  una  copia
della dichiarazione di cui all'articolo 14 per un  periodo  di  dieci
anni dalla data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato. 
  4. I fabbricanti garantiscono che siano  predisposte  le  procedure
necessarie  affinche'  la  produzione  in  serie  continui  a  essere
conforme.  Si  tiene  debitamente   conto   delle   modifiche   della
progettazione o delle  caratteristiche  del  prodotto  nonche'  delle
modifiche delle norme armonizzate in riferimento a cui e'  dichiarata
la conformita' di un prodotto. Ove ritenuto opportuno alla  luce  dei
rischi presentati da un prodotto, i fabbricanti,  per  proteggere  la
salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione  dei
prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami e,  se
necessario,  tengono  un  registro  dei  reclami,  dei  prodotti  non
conformi e dei richiami di prodotti e  informano  i  distributori  di
tale monitoraggio. 
  5. I fabbricanti garantiscono che i loro prodotti rechino un numero
di tipo, di lotto o di  serie  o  qualsiasi  altro  elemento  che  ne
consenta l'identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura
dei componenti non lo consentano, a che  le  informazioni  prescritte
siano fornite sull'imballaggio o in un documento  di  accompagnamento
del prodotto. 
  6. I fabbricanti indicano  il  loro  nome,  la  loro  denominazione
commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo  al
quale possono essere contattati sul prodotto oppure, ove cio' non sia
possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento  del
prodotto. L'indirizzo indica un unico punto  in  cui  il  fabbricante
puo' essere contattato. 
  7. I fabbricanti provvedono a che il prodotto sia  accompagnato  da
istruzioni  e  informazioni   sulla   sicurezza   nel   manuale   del
proprietario in una o  piu'  lingue  che  possono  essere  facilmente
comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali. 
  8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo  di  credere  che  un
prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme  al  presente
decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie  per
rendere conforme tale prodotto  o,  se  del  caso,  per  ritirarlo  o
richiamarlo. Inoltre, qualora il  prodotto  presenti  un  rischio,  i
fabbricanti  ne  informano  immediatamente  le  competenti  autorita'
nazionali degli Stati membri in cui hanno  messo  a  disposizione  il
prodotto, fornendo  in  particolare  i  dettagli  relativi  alla  non
conformita' e a qualsiasi misura correttiva adottata. 
  9.  I  fabbricanti,  a  seguito  di  una  richiesta   motivata   di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni  e  la  documentazione  necessarie  per  dimostrare   la
conformita' del prodotto in una lingua  che  puo'  essere  facilmente
compresa da tale autorita'. Essi cooperano con tale autorita', su sua
richiesta, a qualsiasi  azione  intrapresa  per  eliminare  i  rischi
presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato. 
 
          Note all'art. 6: 
              Per i riferimenti normativi del decreto legislativo  18
          luglio 2005, n. 171 si veda nelle note alle premesse.