(Allegato XI)
                                                          Allegato XI 
 
                                                   (articoli 14 e 23) 
 
                              Modulo H 
 
          Conformita' basata sulla garanzia qualita' totale 
 
1. La  conformita'  basata  sulla  garanzia  qualita'  totale  e'  la
procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante che
ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 si accerta e  dichiara,
sotto la sua esclusiva responsabilita', che  i  prodotti  interessati
sono conformi alle prescrizioni del presente decreto. 
2. Fabbricazione 
Il  fabbricante  applica  un  sistema  qualita'  approvato   per   la
progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale e il collaudo del
prodotto interessato secondo quanto specificato  al  punto  3  ed  e'
soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4. 
3. Sistema qualita' 
3.1. Il fabbricante presenta  una  domanda  di  valutazione  del  suo
sistema qualita' per i prodotti interessati all'organismo  notificato
di sua scelta. 
La domanda deve contenere: 
- il nome e l'indirizzo  del  fabbricante  e,  nel  caso  in  cui  la
richiesta sia presentata dal rappresentante autorizzato,  il  nome  e
l'indirizzo di quest'ultimo, 
- la documentazione tecnica, per un modello di ciascuna categoria  di
prodotti che intende fabbricare. 
La documentazione tecnica deve contenere, laddove applicabile, almeno
gli elementi seguenti: 
- una descrizione generale del prodotto, 
-  disegni  relativi   alla   progettazione   di   massima   e   alla
fabbricazione,  schemi  delle  componenti,  dei   sottosistemi,   dei
circuiti, ecc., 
- descrizioni e spiegazioni  necessarie  alla  comprensione  di  tali
disegni e schemi e del funzionamento del prodotto, 
-  un  elenco  delle  norme  armonizzate  e/o  di  altre   pertinenti
specificazioni tecniche, i cui  riferimenti  siano  stati  pubblicati
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, applicate completamente
o in  parte,  e  delle  descrizioni  delle  soluzioni  approvate  per
soddisfare le prescrizioni fondamentali del presente decreto, se tali
norme armonizzate non siano state applicate. In caso di  applicazione
parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica  specifica
le parti che sono state applicate, 
- risultati dei calcoli di progettazione  effettuati,  delle  analisi
svolte, ecc., e 
- verbali delle prove, 
- la documentazione relativa al sistema qualita', e 
- una dichiarazione scritta  che  la  stessa  domanda  non  e'  stata
presentata a nessun altro organismo notificato. 
3.2. Il sistema qualita' deve garantire la conformita'  dei  prodotti
alle prescrizioni del presente decreto ad essi applicabili. 
Tutti  i  criteri,  i  requisiti  e  le  disposizioni  adottati   dal
fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e  ordinato
sotto forma di disposizioni, procedure  e  istruzioni  scritte.  Tale
documentazione  relativa  al   sistema   qualita'   deve   consentire
un'interpretazione coerente di programmi, schemi, manuali e  rapporti
riguardanti la qualita'. 
Detta   documentazione   include,   in    particolare,    un'adeguata
descrizione: 
- degli obiettivi di qualita', della struttura organizzativa e  delle
responsabilita'   di   gestione   relative   alla   qualita'    della
progettazione e alla qualita' dei prodotti, 
- delle specificazioni tecniche di progettazione, norme incluse,  che
si intende applicare e, qualora non vengano applicate  pienamente  le
pertinenti norme armonizzate e/o le  specificazioni  tecniche,  degli
strumenti che si intende utilizzare per garantire l'osservanza  delle
prescrizioni fondamentali del presente decreto che  si  applicano  ai
prodotti, 
- delle tecniche, dei processi  e  degli  interventi  sistematici  in
materia di controllo e verifica  della  progettazione,  che  verranno
applicati  nella  progettazione  dei   prodotti   appartenenti   alla
categoria in questione, 
- delle tecniche, dei processi  e  degli  interventi  sistematici  di
fabbricazione, di controllo della qualita' e di garanzia qualita' che
si intende applicare, 
- degli esami e delle prove che verranno effettuati prima, durante  e
dopo la fabbricazione con indicazione  della  frequenza  con  cui  si
intende effettuarli, 
-  della  documentazione  in  materia  di  qualita',  quali  rapporti
ispettivi e dati relativi alle prove, alle  tarature,  memorie  sulla
qualificazione del personale interessato, ecc., 
- dei mezzi di controllo delle modalita' per ottenere la qualita'  di
progettazione e la qualita' del prodotto  richieste  e  dell'efficace
funzionamento del sistema qualita'. 
3.3.  L'organismo  notificato  valuta   il   sistema   qualita'   per
determinare se soddisfa le prescrizioni di cui al punto 3.2. 
L'organismo presume la conformita' a tali prescrizioni degli elementi
del sistema qualita' conformi alle  specifiche  corrispondenti  della
norma nazionale che attua  la  norma  armonizzata  e/o  la  specifica
tecnica pertinente. 
Oltre a fornire consulenza  sui  sistemi  di  gestione  qualita',  il
gruppo incaricato  della  valutazione  deve  disporre  almeno  di  un
esperto nel settore  del  prodotto  interessato  e  nella  tecnologia
produttiva oggetto della valutazione,  e  conoscere  le  prescrizioni
applicabili del presente decreto. La valutazione comprende una visita
valutativa agli impianti del fabbricante. Il gruppo incaricato  della
valutazione esamina la documentazione tecnica di cui  al  punto  3.1,
secondo trattino, per verificare  la  capacita'  del  fabbricante  di
identificare le prescrizioni applicabili del presente  decreto  e  di
effettuare gli esami  necessari  per  garantire  la  conformita'  del
prodotto a tali prescrizioni. 
La decisione e' notificata al fabbricante  o  al  suo  rappresentante
autorizzato. 
La comunicazione deve contenere le conclusioni  del  controllo  e  la
motivazione circostanziata della decisione. 
3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare  gli  obblighi  derivanti
dal sistema qualita' approvato e a fare  in  modo  che  esso  rimanga
adeguato ed efficace. 
3.5. Il fabbricante tiene informato  l'organismo  notificato  che  ha
approvato il sistema qualita' di qualsiasi modifica prevista di  tale
sistema. 
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e  decide  se  il
sistema qualita' modificato continua a soddisfare le prescrizioni  di
cui al punto 3.2 o se e' necessaria una nuova valutazione. 
Esso comunica la sua decisione al fabbricante. La comunicazione  deve
contenere le conclusioni dell'esame e la  motivazione  circostanziata
della decisione. 
4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato 
4.1. La  sorveglianza  e'  intesa  a  garantire  che  il  fabbricante
soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato. 
4.2. Ai fini della valutazione il fabbricante consente  all'organismo
notificato di accedere ai siti di progettazione, 
fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli  fornisce  tutte  le
necessarie informazioni, in particolare: 
- la documentazione relativa al sistema qualita', 
- i documenti sulla  qualita'  previsti  dalla  sezione  del  sistema
qualita'  relativa  alla  progettazione,  ad  esempio,  risultati  di
analisi, calcoli, prove, ecc., 
- i documenti sulla  qualita'  previsti  dalla  sezione  del  sistema
qualita' relativa alla fabbricazione, come rapporti ispettivi e  dati
sulle prove, le tarature, memorie sulla qualificazione del  personale
interessato, ecc. 
4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive
per assicurarsi che il fabbricante mantenga  e  applichi  il  sistema
qualita' e  fornisce  al  fabbricante  un  rapporto  sulle  verifiche
effettuate. 
4.4. L'organismo notificato  puo'  inoltre  effettuare  visite  senza
preavviso  presso  il  fabbricante.  Nel  corso   di   tali   visite,
l'organismo notificato puo', se necessario, svolgere o  far  svolgere
prove sul prodotto, per  verificare  il  corretto  funzionamento  del
sistema qualita'. L'organismo trasmette al  fabbricante  un  rapporto
sulla visita e, se sono state effettuate  prove,  un  rapporto  sulle
medesime. 
5. Marcatura di conformita' e dichiarazione di conformita' 
5.1. Il fabbricante appone a ciascun prodotto  che  risulti  conforme
alle prescrizioni applicabili  del  presente  decreto  la  necessaria
marcatura di conformita' quale prevista dal presente decreto e, sotto
la responsabilita' dell'organismo notificante di cui al punto 3.1, il
numero d'identificazione di quest'ultimo. 
5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione di conformita' per ogni
prodotto e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali  per  un
periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto e' stato  immesso
sul mercato. La dichiarazione di conformita' identifica il modello di
prodotto per cui e' stata compilata. 
Una copia  di  tale  dichiarazione  e'  messa  a  disposizione  delle
autorita' competenti su richiesta. 
6. Il fabbricante, per  almeno  dieci  anni  dalla  data  in  cui  il
prodotto e' stato immesso sul mercato,  tiene  a  disposizione  delle
autorita' nazionali: 
- la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, 
- la documentazione relativa al sistema qualita' di cui al punto 3.1, 
- le modifiche di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione, 
- le decisioni e le relazioni dell'organismo  notificato  di  cui  ai
punti 3.5, 4.3 e 4.4. 
7.  Ciascun  organismo  notificato  informa  le   proprie   autorita'
notificanti circa le approvazioni dei sistemi qualita'  rilasciate  o
ritirate, e, periodicamente o su richiesta, mette a  disposizione  di
tali autorita' l'elenco delle approvazioni del  sistema  qualita'  da
esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate. 
Ciascun organismo notificato informa gli altri  organismi  notificati
delle approvazioni del sistema qualita' da esso rifiutate, sospese  o
ritirate e, su richiesta, delle approvazioni del sistema qualita'  da
esso rilasciate. 
8. Rappresentante autorizzato 
Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6
possono essere adempiuti  dal  suo  rappresentante  autorizzato,  per
conto del fabbricante e sotto la sua responsabilita',  purche'  siano
specificati nel mandato.