(Allegato XII)
                                                         Allegato XII 
 
                                                   (articoli 14 e 22) 
 
                             Modulo APC 
 
Conformita'   equivalente   sulla    base    di    una    valutazione
                          post-costruzione 
 
1. La conformita' basata su una valutazione  post-costruzione  e'  la
procedura atta a valutare la conformita' equivalente di  un  prodotto
nel caso in cui il fabbricante non si sia assunto la  responsabilita'
della conformita' del prodotto con il presente decreto, e con cui  la
persona fisica o giuridica di cui all'articolo 18, commi 2,  3  o  4,
che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio  sotto  la
propria  responsabilita'   si   assume   la   responsabilita'   della
conformita' equivalente  del  prodotto.  Tale  persona  adempie  agli
obblighi di cui ai punti 2 e 4 e accerta e dichiara sotto la  propria
esclusiva responsabilita' che il prodotto in questione, soggetto alle
disposizioni del punto 3, e' conforme ai  requisiti  applicabili  del
presente decreto . 
2. La persona che immette il prodotto  sul  mercato  o  lo  mette  in
servizio presenta una domanda  di  valutazione  post-costruzione  del
prodotto a un  organismo  notificato  e  deve  fornire  all'organismo
notificato  i  documenti  e  il  fascicolo  tecnico  che   consentano
all'organismo notificato di valutare la conformita' del  prodotto  ai
requisiti del presente decreto e tutte  le  informazioni  disponibili
sull'uso del prodotto dopo la sua prima messa in servizio. 
La persona che mette il prodotto sul mercato o lo mette  in  servizio
tiene tali documenti e informazioni a  disposizione  delle  autorita'
nazionali per i dieci anni successivi alla valutazione  del  prodotto
relativamente alla sua conformita'  equivalente,  conformemente  alla
procedura di valutazione post-costruzione. 
3.  L'organismo  notificato  esamina  il  prodotto  e  procede   agli
opportuni calcoli, prove e altre verifiche, nella misura necessaria a
garantire la dimostrazione della conformita' equivalente del prodotto
ai corrispondenti requisiti del presente decreto. 
L'organismo  notificato  redige  e  rilascia  un  certificato  e  una
relativa relazione di conformita' concernente la valutazione eseguita
e tiene una copia del  certificato  e  della  relativa  relazione  di
conformita' a disposizione delle autorita' nazionali per i dieci anni
successivi al loro rilascio. 
L'organismo notificato appone il proprio  numero  di  identificazione
accanto alla marcatura CE sul prodotto  approvato  o  lo  fa  apporre
sotto la propria responsabilita'. 
Nel caso in cui  il  prodotto  valutato  sia  un'unita'  da  diporto,
l'organismo   notificato   avra'   apposto,    sotto    la    propria
responsabilita', il numero di identificazione dell'unita' da  diporto
di cui all'allegato II, parte A, punto 2.1, del  decreto  legislativo
n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto,
in cui il campo dedicato al  codice  del  paese  del  fabbricante  e'
utilizzato per indicare il paese  in  cui  e'  stabilito  l'organismo
notificato e  i  campi  dedicati  al  codice  unico  del  fabbricante
assegnato dall'autorita' nazionale dello Stato membro sono utilizzati
per  indicare  il  codice  di   identificazione   della   valutazione
post-costruzione  assegnato  all'organismo  notificato,  seguito  dal
numero di serie del certificato di  valutazione  post-costruzione.  I
campi nel numero di identificazione dell'unita'  da  diporto  per  il
mese e l'anno di produzione e per l'anno del modello sono  utilizzati
per indicare il mese e l'anno della valutazione post-costruzione. 
4. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE 
4.1 La persona che immette il prodotto sul  mercato  o  lo  mette  in
servizio  appone  la  marcatura  CE  e,  sotto   la   responsabilita'
dell'organismo notificato  di  cui  alla  sezione  3,  il  numero  di
identificazione  di  quest'ultimo  per  il  prodotto  per  il   quale
l'organismo notificato ha effettuato la valutazione e certificato  la
conformita' equivalente ai pertinenti requisiti del presente decreto. 
4.2 La persona che immette il prodotto sul  mercato  o  lo  mette  in
servizio stila una dichiarazione di  conformita'  UE  e  la  tiene  a
disposizione delle autorita' nazionali per i  dieci  anni  successivi
alla data in cui sia stato rilasciato il certificato  di  valutazione
post-costruzione.  La  dichiarazione  di  conformita'  identifica  il
prodotto per il quale e' stata redatta. 
Su richiesta, una copia della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'
messa a disposizione delle autorita' competenti. 
4.3 Nel caso in cui il prodotto valutato sia un'unita' da diporto, la
persona che immette l'unita' da diporto sul mercato  o  la  mette  in
servizio vi appone la targhetta del costruttore di  cui  all'allegato
II, parte A, punto 2.2, del decreto legislativo n. 171 del 2005  come
sostituito dall'allegato I del presente  decreto,  che  comprende  la
menzione   «valutazione   post-costruzione»,   e   il    numero    di
identificazione dell'unita' da diporto di cui all'allegato II,  parte
A, punto 2.1, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito
dall'allegato I del presente decreto, conformemente alle disposizioni
di cui alla sezione 3. 
5. L'organismo notificato informa la persona che immette il  prodotto
sul mercato o lo mette in servizio in merito ai suoi obblighi a norma
della presente procedura di valutazione post-costruzione.