Allegato XII (articoli 14 e 22) Modulo APC Conformita' equivalente sulla base di una valutazione post-costruzione 1. La conformita' basata su una valutazione post-costruzione e' la procedura atta a valutare la conformita' equivalente di un prodotto nel caso in cui il fabbricante non si sia assunto la responsabilita' della conformita' del prodotto con il presente decreto, e con cui la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 18, commi 2, 3 o 4, che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio sotto la propria responsabilita' si assume la responsabilita' della conformita' equivalente del prodotto. Tale persona adempie agli obblighi di cui ai punti 2 e 4 e accerta e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilita' che il prodotto in questione, soggetto alle disposizioni del punto 3, e' conforme ai requisiti applicabili del presente decreto . 2. La persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio presenta una domanda di valutazione post-costruzione del prodotto a un organismo notificato e deve fornire all'organismo notificato i documenti e il fascicolo tecnico che consentano all'organismo notificato di valutare la conformita' del prodotto ai requisiti del presente decreto e tutte le informazioni disponibili sull'uso del prodotto dopo la sua prima messa in servizio. La persona che mette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio tiene tali documenti e informazioni a disposizione delle autorita' nazionali per i dieci anni successivi alla valutazione del prodotto relativamente alla sua conformita' equivalente, conformemente alla procedura di valutazione post-costruzione. 3. L'organismo notificato esamina il prodotto e procede agli opportuni calcoli, prove e altre verifiche, nella misura necessaria a garantire la dimostrazione della conformita' equivalente del prodotto ai corrispondenti requisiti del presente decreto. L'organismo notificato redige e rilascia un certificato e una relativa relazione di conformita' concernente la valutazione eseguita e tiene una copia del certificato e della relativa relazione di conformita' a disposizione delle autorita' nazionali per i dieci anni successivi al loro rilascio. L'organismo notificato appone il proprio numero di identificazione accanto alla marcatura CE sul prodotto approvato o lo fa apporre sotto la propria responsabilita'. Nel caso in cui il prodotto valutato sia un'unita' da diporto, l'organismo notificato avra' apposto, sotto la propria responsabilita', il numero di identificazione dell'unita' da diporto di cui all'allegato II, parte A, punto 2.1, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, in cui il campo dedicato al codice del paese del fabbricante e' utilizzato per indicare il paese in cui e' stabilito l'organismo notificato e i campi dedicati al codice unico del fabbricante assegnato dall'autorita' nazionale dello Stato membro sono utilizzati per indicare il codice di identificazione della valutazione post-costruzione assegnato all'organismo notificato, seguito dal numero di serie del certificato di valutazione post-costruzione. I campi nel numero di identificazione dell'unita' da diporto per il mese e l'anno di produzione e per l'anno del modello sono utilizzati per indicare il mese e l'anno della valutazione post-costruzione. 4. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE 4.1 La persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio appone la marcatura CE e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui alla sezione 3, il numero di identificazione di quest'ultimo per il prodotto per il quale l'organismo notificato ha effettuato la valutazione e certificato la conformita' equivalente ai pertinenti requisiti del presente decreto. 4.2 La persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio stila una dichiarazione di conformita' UE e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali per i dieci anni successivi alla data in cui sia stato rilasciato il certificato di valutazione post-costruzione. La dichiarazione di conformita' identifica il prodotto per il quale e' stata redatta. Su richiesta, una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti. 4.3 Nel caso in cui il prodotto valutato sia un'unita' da diporto, la persona che immette l'unita' da diporto sul mercato o la mette in servizio vi appone la targhetta del costruttore di cui all'allegato II, parte A, punto 2.2, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, che comprende la menzione «valutazione post-costruzione», e il numero di identificazione dell'unita' da diporto di cui all'allegato II, parte A, punto 2.1, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, conformemente alle disposizioni di cui alla sezione 3. 5. L'organismo notificato informa la persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio in merito ai suoi obblighi a norma della presente procedura di valutazione post-costruzione.