Allegato XVII (articolo 20) Modulo C1 Conformita' al tipo basata sul controllo interno sulla produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale 1. La conformita' al tipo basata sul controllo interno sulla produzione, unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale, e' la parte di una procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4, e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che i prodotti interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato d'esame UE per tipo e rispondono alle prescrizioni del presente decreto. 2. Fabbricazione Il fabbricante prende i provvedimenti necessari affinche' i processi di fabbricazione e di controllo garantiscano la conformita' dei prodotti al tipo omologato descritto nel certificato dell'esame UE per tipo e alle prescrizioni del presente decreto. 3. Controlli sul prodotto Per ogni singolo prodotto fabbricato, il fabbricante effettua, o fa effettuare in sua vece, una o piu' prove su uno o piu' aspetti specifici del prodotto stesso per verificarne la conformita' alle relative prescrizioni del presente decreto. Le prove sono effettuate sotto la responsabilita' di un organismo notificato, scelto dal fabbricante. Se le prove sono effettuate durante il processo di fabbricazione il fabbricante appone, sotto la responsabilita' di tale organismo, il numero d'identificazione di quest'ultimo. 4. Marcatura di conformita' e dichiarazione di conformita' 4.1. Il fabbricante appone la necessaria marcatura di conformita' quale prevista nel presente decreto a ogni singolo prodotto conforme al tipo descritto nel certificato dell'esame UE per tipo e alle prescrizioni del presente decreto. 4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita' per un modello del prodotto e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita' indica il modello del prodotto per cui e' stata compilata. Una copia di tale dichiarazione e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 5. Rappresentante autorizzato Gli obblighi di cui al punto 4 spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato.