(Allegato XVII)
                                                        Allegato XVII 
 
                                                        (articolo 20) 
 
                              Modulo C1 
 
Conformita' al tipo basata sul  controllo  interno  sulla  produzione
        unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale 
 
1.  La  conformita'  al  tipo  basata  sul  controllo  interno  sulla
produzione, unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale,  e'
la parte di una procedura di valutazione della conformita' con cui il
fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai  punti  2,  3  e  4,  e
garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che  i
prodotti interessati sono conformi al tipo descritto nel  certificato
d'esame UE per tipo  e  rispondono  alle  prescrizioni  del  presente
decreto. 
2. Fabbricazione 
Il fabbricante prende i provvedimenti necessari affinche' i  processi
di fabbricazione e  di  controllo  garantiscano  la  conformita'  dei
prodotti al tipo omologato descritto nel  certificato  dell'esame  UE
per tipo e alle prescrizioni del presente decreto. 
3. Controlli sul prodotto 
Per ogni singolo prodotto fabbricato, il fabbricante effettua,  o  fa
effettuare in sua vece, una o  piu'  prove  su  uno  o  piu'  aspetti
specifici del prodotto stesso per  verificarne  la  conformita'  alle
relative prescrizioni del presente decreto. Le prove sono  effettuate
sotto la responsabilita'  di  un  organismo  notificato,  scelto  dal
fabbricante. Se le prove  sono  effettuate  durante  il  processo  di
fabbricazione il fabbricante appone, sotto la responsabilita' di tale
organismo, il numero d'identificazione di quest'ultimo. 
4. Marcatura di conformita' e dichiarazione di conformita' 
4.1. Il fabbricante appone la  necessaria  marcatura  di  conformita'
quale prevista nel presente decreto a ogni singolo prodotto  conforme
al tipo descritto nel certificato  dell'esame  UE  per  tipo  e  alle
prescrizioni del presente decreto. 
4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di  conformita'
per un modello del prodotto e la tiene a disposizione delle autorita'
nazionali per dieci anni dalla data  in  cui  il  prodotto  e'  stato
immesso sul  mercato.  La  dichiarazione  di  conformita'  indica  il
modello del prodotto per cui e' stata compilata. Una  copia  di  tale
dichiarazione e' messa a disposizione delle autorita'  competenti  su
richiesta. 
5. Rappresentante autorizzato 
Gli obblighi di cui al  punto  4  spettanti  al  fabbricante  possono
essere adempiuti dal  suo  rappresentante  autorizzato,  a  nome  del
fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati
nel mandato.