(Allegato III)
                                                         Allegato III 
 
                                                        (articolo 14) 
 
                              Modulo A 
 
                 Controllo interno della produzione 
 
  1. Il  controllo  interno  della  produzione  e'  la  procedura  di
valutazione della conformita' con cui il fabbricante  ottempera  agli
obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 4 e garantisce e  dichiara,  sotto
la  sua  esclusiva  responsabilita',  che  i   prodotti   interessati
soddisfano le prescrizioni del presente decreto. 
  2. Documentazione tecnica 
  Il fabbricante compila la documentazione tecnica. La documentazione
deve permettere di valutare la conformita' del  prodotto  alle  norme
pertinenti e comprende un'analisi  e  una  valutazione  adeguate  dei
rischi. La documentazione tecnica deve  specificare  le  prescrizioni
applicabili e illustrare, nella misura necessaria a tale valutazione,
il progetto, la fabbricazione e il  funzionamento  del  prodotto.  La
documentazione tecnica deve contenere,  laddove  applicabile,  almeno
gli elementi seguenti: 
  - una descrizione generale del prodotto, 
  -  disegni  relativi  alla  progettazione   di   massima   e   alla
fabbricazione,  schemi  delle  componenti,  dei   sottosistemi,   dei
circuiti, ecc., 
  - descrizioni e spiegazioni necessarie alla  comprensione  di  tali
disegni e schemi e del funzionamento del prodotto, 
  - un  elenco  delle  norme  armonizzate  e/o  di  altre  pertinenti
specificazioni tecniche, i cui  riferimenti  siano  stati  pubblicati
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, applicate completamente
o in  parte,  e  delle  descrizioni  delle  soluzioni  approvate  per
soddisfare le prescrizioni fondamentali dello strumento  legislativo,
se tali norme armonizzate non  siano  state  applicate.  In  caso  di
applicazione  parziale  delle  norme  armonizzate  la  documentazione
tecnica specifica le parti che sono state applicate, 
  - risultati dei calcoli di progettazione effettuati, delle  analisi
svolte, ecc., e 
  - verbali delle prove. 
  3. Fabbricazione 
  Il  fabbricante  prende  i  provvedimenti  necessari  affinche'   i
processi di fabbricazione e di controllo garantiscano la  conformita'
dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al  punto  2  e  alle
prescrizioni degli strumenti legislativi che ad essi si applicano. 
  4. Marcatura di conformita' e dichiarazione di conformita' 
  4.1. Il fabbricante appone la necessaria marcatura  di  conformita'
quale prevista nel presente  decreto  a  ogni  singolo  prodotto  che
soddisfa le prescrizioni applicabili dal presente decreto . 
  4.2.  Il  fabbricante  compila   una   dichiarazione   scritta   di
conformita'  per  ogni  prodotto  che,  insieme  alla  documentazione
tecnica, mantiene a disposizione delle autorita' nazionali per  dieci
anni dalla data in cui il prodotto e' stato immesso sul  mercato.  La
dichiarazione di conformita' identifica il prodotto per il  quale  e'
stata compilata. 
  Una copia di tale  dichiarazione  e'  messa  a  disposizione  delle
autorita' competenti su richiesta. 
  5. Rappresentante autorizzato 
  Gli obblighi spettanti al fabbricante previsti al punto  4  possono
essere adempiuti dal  suo  rappresentante  autorizzato,  a  nome  del
fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati
nel mandato.