Allegato IV (articolo 14) Modulo A1 Controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto 1. Il controllo interno della produzione, unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale, e' la procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3, 4 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che i prodotti interessati soddisfano le prescrizioni del presente decreto. 2. Documentazione tecnica Il fabbricante compila la documentazione tecnica. La documentazione deve permettere di valutare la conformita' del prodotto alle prescrizioni pertinenti e comprendera' un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica deve specificare le prescrizioni applicabili e illustrare, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto. La documentazione tecnica deve contenere, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti: - una descrizione generale del prodotto, - disegni relativi alla progettazione di massima e alla fabbricazione, schemi delle componenti, dei sottosistemi, dei circuiti, ecc., - descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto, - un elenco delle norme armonizzate e/o di altre pertinenti specificazioni tecniche, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, applicate completamente o in parte, e delle descrizioni delle soluzioni approvate per soddisfare le prescrizioni fondamentali del presente decreto, se tali norme armonizzate non siano state applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate, - risultati dei calcoli di progettazione effettuati, delle analisi svolte, ecc., e - verbali delle prove. 3. Fabbricazione Il fabbricante prende i provvedimenti necessari affinche' i processi di fabbricazione e di controllo garantiscano la conformita' dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e alle prescrizioni degli strumenti legislativi che ad essi si applicano. 4. Controlli sul prodotto 4.1 Progettazione e costruzione Su una o piu' unita' da diporto rappresentanti la produzione del fabbricante sono eseguite una o piu' delle seguenti prove, calcoli equivalenti o controlli da parte del fabbricante o a suo nome: a) prova di stabilita' conformemente all'allegato II, parte A, punto 3.2, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto; b) prova delle caratteristiche di galleggiabilita' conformemente all'allegato II, parte A, punto 3.3 del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto. Le prove sono effettuate da o sotto la responsabilita' di un organismo notificato scelto dal produttore. 4.2 Emissioni acustiche Per le imbarcazioni e i natanti da diporto dotati di motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato e per le moto d'acqua, in una o piu' unita' da diporto rappresentanti la produzione del fabbricante delle unita' da diporto, le prove di emissione sonora definite nell'allegato II, parte C, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto. sono effettuate dal fabbricante delle unita' da diporto, o per suo conto, sotto la responsabilita' di un organismo notificato scelto dal fabbricante. Per i motori fuoribordo ed entrobordo con comando a poppa con scarico integrato, in uno o piu' motori di ciascuna famiglia di motori rappresentanti la produzione del fabbricante di motori, le prove di emissione sonora definite nell'allegato II, parte C del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, sono effettuate dal fabbricante del motore, o per suo conto, sotto la responsabilita' di un organismo notificato scelto dal fabbricante. Qualora siano testati piu' motori di un'unica famiglia di motori, per assicurare la conformita' del campione si applica il metodo statistico descritto nell'allegato XIII del presente decreto.) 5. Marcatura di conformita' e dichiarazione di conformita' 5.1. Il fabbricante appone la necessaria marcatura di conformita' quale prevista dal presente decreto a ogni singolo prodotto che soddisfa le prescrizioni applicabili dello presente decreto. 5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita' per ogni prodotto che, insieme alla documentazione tecnica, lascia a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita' identifica il prodotto per il quale e' stata compilata. Una copia di tale dichiarazione e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 6. Rappresentante autorizzato Gli obblighi di cui al punto 5 spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato.