(Allegato IV)
                                                          Allegato IV 
 
                                                        (articolo 14) 
 
                              Modulo A1 
 
Controllo interno  della  produzione  unito  a  prove  ufficiali  del
                              prodotto 
 
1. Il controllo interno della produzione, unito a prove del  prodotto
sotto controllo ufficiale,  e'  la  procedura  di  valutazione  della
conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi  stabiliti
ai punti 2, 3, 4 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua  esclusiva
responsabilita',   che   i   prodotti   interessati   soddisfano   le
prescrizioni del presente decreto. 
2. Documentazione tecnica 
Il fabbricante compila la documentazione tecnica.  La  documentazione
deve  permettere  di  valutare  la  conformita'  del  prodotto   alle
prescrizioni pertinenti e comprendera' un'analisi e  una  valutazione
adeguate dei rischi. 
La  documentazione   tecnica   deve   specificare   le   prescrizioni
applicabili e illustrare, nella misura necessaria a tale valutazione,
il progetto, la fabbricazione e il  funzionamento  del  prodotto.  La
documentazione tecnica deve contenere,  laddove  applicabile,  almeno
gli elementi seguenti: 
- una descrizione generale del prodotto, 
-  disegni  relativi   alla   progettazione   di   massima   e   alla
fabbricazione,  schemi  delle  componenti,  dei   sottosistemi,   dei
circuiti, ecc., 
- descrizioni e spiegazioni  necessarie  alla  comprensione  di  tali
disegni e schemi e del funzionamento del prodotto, 
-  un  elenco  delle  norme  armonizzate  e/o  di  altre   pertinenti
specificazioni tecniche, i cui  riferimenti  siano  stati  pubblicati
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, applicate completamente
o in  parte,  e  delle  descrizioni  delle  soluzioni  approvate  per
soddisfare le prescrizioni fondamentali del presente decreto, se tali
norme armonizzate non siano state applicate. In caso di  applicazione
parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica
le parti che sono state applicate, 
- risultati dei calcoli di progettazione  effettuati,  delle  analisi
svolte, ecc., e 
- verbali delle prove. 
3. Fabbricazione 
Il fabbricante prende i provvedimenti necessari affinche' i  processi
di fabbricazione e  di  controllo  garantiscano  la  conformita'  dei
prodotti alla documentazione  tecnica  di  cui  al  punto  2  e  alle
prescrizioni degli strumenti legislativi che ad essi si applicano. 
4. Controlli sul prodotto 
4.1 Progettazione e costruzione 
Su una o piu' unita' da  diporto  rappresentanti  la  produzione  del
fabbricante sono eseguite una o piu' delle  seguenti  prove,  calcoli
equivalenti o controlli da parte del fabbricante o a suo nome: 
a) prova di stabilita' conformemente all'allegato II, parte A,  punto
3.2,  del  decreto  legislativo  n.  171  del  2005  come  sostituito
dall'allegato I del presente decreto; 
b) prova  delle  caratteristiche  di  galleggiabilita'  conformemente
all'allegato II, parte A, punto 3.3 del decreto  legislativo  n.  171
del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto. 
Le prove  sono  effettuate  da  o  sotto  la  responsabilita'  di  un
organismo notificato scelto dal produttore. 
4.2 Emissioni acustiche 
Per  le  imbarcazioni  e  i  natanti  da  diporto  dotati  di  motore
entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato e
per le moto d'acqua, in una o piu' unita' da  diporto  rappresentanti
la produzione del fabbricante delle unita' da diporto,  le  prove  di
emissione sonora definite nell'allegato  II,  parte  C,  del  decreto
legislativo n. 171 del  2005  come  sostituito  dall'allegato  I  del
presente decreto. 
sono effettuate dal fabbricante delle unita' da diporto,  o  per  suo
conto, sotto la responsabilita' di un organismo notificato scelto dal
fabbricante. 
Per i motori fuoribordo ed entrobordo con comando a poppa con scarico
integrato, in uno o  piu'  motori  di  ciascuna  famiglia  di  motori
rappresentanti la produzione del fabbricante di motori, le  prove  di
emissione sonora definite  nell'allegato  II,  parte  C  del  decreto
legislativo n. 171 del  2005  come  sostituito  dall'allegato  I  del
presente decreto, sono effettuate dal fabbricante del motore,  o  per
suo conto, sotto la responsabilita' di un organismo notificato scelto
dal fabbricante. 
Qualora siano testati piu' motori di un'unica famiglia di motori, per
assicurare  la  conformita'  del  campione  si  applica   il   metodo
statistico descritto nell'allegato XIII del presente decreto.) 
5. Marcatura di conformita' e dichiarazione di conformita' 
5.1. Il fabbricante appone la  necessaria  marcatura  di  conformita'
quale prevista dal presente  decreto  a  ogni  singolo  prodotto  che
soddisfa le prescrizioni applicabili dello presente decreto. 
5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di  conformita'
per ogni prodotto che, insieme alla documentazione tecnica, lascia  a
disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla  data  in
cui il prodotto e' stato immesso sul  mercato.  La  dichiarazione  di
conformita' identifica il prodotto per il quale e' stata compilata. 
Una copia  di  tale  dichiarazione  e'  messa  a  disposizione  delle
autorita' competenti su richiesta. 
6. Rappresentante autorizzato 
Gli obblighi di cui al  punto  5  spettanti  al  fabbricante  possono
essere adempiuti dal  suo  rappresentante  autorizzato,  a  nome  del
fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati
nel mandato.