Allegato VI (articoli 14 e 23) Modulo C Conformita' al tipo basata sul controllo interno della produzione 1. La conformita' al tipo basata sul controllo interno della produzione e' la parte della procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 3 e garantisce e dichiara che i prodotti interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato dell'esame UE per tipo e rispondono alle prescrizioni del presente decreto. 2. Fabbricazione Il fabbricante prende i provvedimenti necessari affinche' il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformita' dei prodotti al tipo omologato descritto nel certificato dell'esame UE per tipo e alle prescrizioni del presente decreto. 3. Marcatura di conformita' e dichiarazione di conformita' 3.1. Il fabbricante appone la necessaria marcatura di conformita' quale prevista dal presente decreto a ogni singolo prodotto conforme al tipo descritto nel certificato dell'esame UE per tipo e alle prescrizioni del presente decreto. 3.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita' per ogni prodotto e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali per un periodo di 10 anni dalla data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita' indica il modello del prodotto per cui e' stata compilata. Una copia di tale dichiarazione e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 4. Rappresentante autorizzato Gli obblighi di cui al punto 3 spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato. 5. Emissioni gas di scarico - Procedura supplementare di controllo sui prodotti Nei casi di cui all'articolo 23, comma 1, quando il livello qualitativo del prodotto appare insoddisfacente si applica la seguente procedura: un motore e' prelevato dalla serie e sottoposto alla prova descritta nell'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto. I motori di prova sono rodati, parzialmente o completamente, conformemente alle specifiche del fabbricante. Se le emissioni di gas di scarico specifiche del motore prelevato dalla serie superano i valori limite di cui all'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, il fabbricante puo' chiedere che le misure siano effettuate su un campione di motori di serie comprendente il motore prelevato inizialmente. Per garantire la conformita' del campione di motori con i requisiti del presente decreto, si applica il metodo statistico descritto nell'allegato XIII.