(Allegato VI)
                                                          Allegato VI 
 
                                                   (articoli 14 e 23) 
 
                              Modulo C 
 
  Conformita' al tipo basata sul controllo interno della produzione 
 
1.  La  conformita'  al  tipo  basata  sul  controllo  interno  della
produzione  e'  la  parte  della  procedura  di   valutazione   della
conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui  ai
punti 2 e 3 e garantisce e dichiara che i prodotti  interessati  sono
conformi al tipo descritto nel certificato dell'esame UE per  tipo  e
rispondono alle prescrizioni del presente decreto. 
2. Fabbricazione 
Il fabbricante prende i provvedimenti necessari affinche' il processo
di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la  conformita'  dei
prodotti al tipo omologato descritto nel  certificato  dell'esame  UE
per tipo e alle prescrizioni del presente decreto. 
3. Marcatura di conformita' e dichiarazione di conformita' 
3.1. Il fabbricante appone la  necessaria  marcatura  di  conformita'
quale prevista dal presente decreto a ogni singolo prodotto  conforme
al tipo descritto nel certificato  dell'esame  UE  per  tipo  e  alle
prescrizioni del presente decreto. 
3.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di  conformita'
per ogni prodotto e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali
per un periodo di 10 anni dalla data in  cui  il  prodotto  e'  stato
immesso sul  mercato.  La  dichiarazione  di  conformita'  indica  il
modello del prodotto per cui e' stata compilata. 
Una copia  di  tale  dichiarazione  e'  messa  a  disposizione  delle
autorita' competenti su richiesta. 
4. Rappresentante autorizzato 
Gli obblighi di cui al  punto  3  spettanti  al  fabbricante  possono
essere adempiuti dal  suo  rappresentante  autorizzato,  a  nome  del
fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati
nel mandato. 
5. Emissioni gas di scarico - Procedura  supplementare  di  controllo
sui prodotti 
Nei  casi  di  cui  all'articolo  23,  comma  1,  quando  il  livello
qualitativo  del  prodotto  appare  insoddisfacente  si  applica   la
seguente procedura: 
un motore e' prelevato dalla serie e sottoposto alla prova  descritta
nell'allegato II, parte B, del decreto legislativo n.  171  del  2005
come sostituito dall'allegato I del presente  decreto.  I  motori  di
prova sono rodati, parzialmente o completamente,  conformemente  alle
specifiche del  fabbricante.  Se  le  emissioni  di  gas  di  scarico
specifiche del motore prelevato dalla serie superano i valori  limite
di cui all'allegato II, parte B, del decreto legislativo n.  171  del
2005  come  sostituito  dall'allegato  I  del  presente  decreto,  il
fabbricante puo' chiedere  che  le  misure  siano  effettuate  su  un
campione  di  motori  di  serie  comprendente  il  motore   prelevato
inizialmente. Per garantire la conformita' del campione di motori con
i requisiti del presente decreto, si  applica  il  metodo  statistico
descritto nell'allegato XIII.