(Allegato VIII)
                                                        Allegato VIII 
 
                                                        (articolo 14) 
 
                              Modulo E 
 
Conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita' del prodotto 
 
1. La conformita' al tipo fondata sulla garanzia della  qualita'  del
prodotto  e'  la  parte  di  una  procedura  di   valutazione   della
conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui  ai
punti 2  e  5  e  garantisce  e  dichiara,  sotto  la  sua  esclusiva
responsabilita', che i prodotti interessati  sono  conformi  al  tipo
descritto nel certificato d'esame  UE  per  tipo  e  rispondono  alle
prescrizioni del presente decreto. 
2. Fabbricazione 
Il  fabbricante  adotta  un  sistema  riconosciuto  di  qualita'  per
l'ispezione del prodotto finale e la prova dei prodotti  interessati,
come specificato al punto 3, ed e' soggetto alla sorveglianza di  cui
al punto 4. 
3. Sistema qualita' 
3.1. Il fabbricante presenta  una  domanda  di  valutazione  del  suo
sistema qualita' per i prodotti interessati all'organismo  notificato
di sua scelta. 
La domanda deve contenere: 
- nome e indirizzo del fabbricante e, se la richiesta  e'  presentata
dal  rappresentante  autorizzato,   anche   nome   e   indirizzo   di
quest'ultimo, 
- una dichiarazione scritta da cui risulti che  la  stessa  richiesta
non e' stata presentata ad alcun altro organismo notificato, 
- tutte  le  pertinenti  informazioni  sulla  categoria  di  prodotti
considerata, 
- la documentazione relativa al sistema qualita', e 
- la documentazione tecnica relativa al tipo omologato  e  copia  del
certificato d'esame UE per tipo. 
3.2. Il sistema qualita' deve garantire la conformita'  dei  prodotti
al tipo  descritto  dal  certificato  d'esame  UE  per  tipo  e  alle
prescrizioni del presente decreto ad essi applicabili. 
Tutti i criteri, le norme e le disposizioni adottate dal  fabbricante
vanno documentate in modo sistematico e ordinato sotto forma di  note
di  politica  aziendale,   procedure   e   istruzioni   scritte.   La
documentazione relativa al sistema qualita' permette di  interpretare
in modo coerente programmi, schemi, manuali e memorie riguardanti  la
qualita'. 
Essa, in particolare, descrive esaurientemente: 
- obiettivi di qualita', struttura organizzativa,  responsabilita'  e
poteri gestionali del personale direttivo in materia di qualita'  dei
prodotti, 
- esami e prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione, 
- documenti sulla qualita', come relazioni ispettive e dati di  prova
e  di  taratura,   memorie   sulla   qualificazione   del   personale
interessato, ecc., 
- mezzi per controllare l'efficacia  del  funzionamento  del  sistema
qualita'. 
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualita' per  stabilire
se soddisfa le prescrizioni di cui al punto 3.2. 
Esso presume la conformita' a tali prescrizioni  degli  elementi  dei
sistemi di qualita' che soddisfano le specifiche corrispondenti della
norma nazionale adottata per recepire le pertinenti norme armonizzate
e/o specificazioni tecniche. 
Oltre a esperienza nei sistemi di gestione della qualita', il  gruppo
di valutazione deve  disporre  di  almeno  un  membro  esperto  nella
valutazione del prodotto e della tecnologia che lo riguarda  e  delle
prescrizioni dello strumento legislativo che a essi  si  riferiscono.
Il controllo comprende una visita di valutazione  agli  impianti  del
fabbricante. Il  gruppo  di  valutazione  esamina  la  documentazione
tecnica di cui al punto 3.1, quinto trattino, al fine  di  verificare
la  capacita'  del  fabbricante  di   individuare   le   prescrizioni
applicabili del  presente  decreto  e  di  effettuare  esami  atti  a
garantire la conformita' del prodotto a tali norme. 
La decisione va notificata al fabbricante. La notifica deve contenere
le conclusioni del controllo e la  motivazione  circostanziata  della
decisione. 
3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare  gli  obblighi  derivanti
dal sistema qualita' approvato e a far si' che esso continui a essere
adeguato ed efficiente. 
3.5. Il fabbricante informa l'organismo notificato, che ha  approvato
il sistema qualita', di tutte le modifiche cui intende sottoporre  il
sistema qualita'. 
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e  decide  se  il
sistema qualita' modificato possa soddisfare le prescrizioni  di  cui
al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova valutazione. 
L'organismo notificato comunica la sua decisione al  fabbricante.  La
notifica deve contenere le conclusioni dell'esame  e  la  motivazione
circostanziata della decisione. 
4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato 
4.1.  Scopo  della  sorveglianza  e'  garantire  che  il  fabbricante
soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato. 
4.2. Il fabbricante consente  all'organismo  notificato  l'accesso  a
fini ispettivi ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e  deposito
e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare: 
- la documentazione relativa al sistema qualita', 
- altri documenti come memorie e dati  di  prova,  tarature,  memorie
sulla qualificazione del personale interessato, ecc. 
4.3.  L'organismo  notificato  effettua  periodiche   ispezioni   per
assicurarsi  che  il  fabbricante  mantenga  e  applichi  il  sistema
qualita' e gli invia una relazione su tali ispezioni. 
4.4. L'organismo notificato  puo'  inoltre  effettuare  visite  senza
preavviso presso  il  fabbricante.  In  tali  occasioni,  l'organismo
notificato puo' effettuare, o far effettuare, prove sul prodotto  per
verificare  il   corretto   funzionamento   del   sistema   qualita'.
L'organismo invia al fabbricante una relazione  sulla  visita  e,  se
sono state effettuate prove, una relazione su di esse. 
5. Marcatura di conformita' e dichiarazione di conformita' 
5.1.  A  ogni  singolo  prodotto  conforme  al  tipo  descritto   nel
certificato dell'esame UE per tipo e  rispondente  alle  prescrizioni
del presente decreto ad esso applicabili, il  fabbricante  appone  la
necessaria marcatura  di  conformita'  quale  prevista  dal  presente
decreto e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di  cui
al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo. 
5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di  conformita'
per ogni prodotto e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali
per dieci anni dalla data in cui il prodotto  e'  stato  immesso  sul
mercato. La  dichiarazione  di  conformita'  indica  il  modello  del
prodotto per cui e' stata compilata. Una copia di tale  dichiarazione
e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 
6. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali, per
almeno dieci anni dalla data in cui il prodotto e' stato immesso  sul
mercato: 
- la documentazione di cui al punto 3.1, 
- le modifiche di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione, 
- le decisioni e le relazioni dell'organismo  notificato  di  cui  ai
punti 3.5, 4.3 e 4.4. 
7. Ogni organismo notificato informa le proprie autorita' di notifica
delle omologazioni del sistema  qualita'  rilasciate  o  ritirate  e,
periodicamente o su richiesta, rende  disponibile  a  tali  autorita'
l'elenco delle omologazioni del sistema qualita' rifiutate, sospese o
altrimenti limitate. 
Ogni organismo notificato  informa  gli  altri  organismi  notificati
delle omologazioni del sistema qualita' da esso rifiutate, sospese  o
ritirate e, a richiesta,  delle  omologazioni  del  sistema  qualita'
rilasciate. 
8. Rappresentante autorizzato. 
Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6
possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato,  a  nome
del  fabbricante  e  sotto  la  sua  responsabilita',  purche'  siano
specificati nel mandato.