Allegato IX (articolo 14) Modulo F Conformita' al tipo basata sulla verifica del prodotto 1. La conformita' al tipo basata sulla verifica del prodotto e' la parte di una procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 5.1 e 6 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che i prodotti interessati, al quale sono state applicate le disposizioni di cui al punto 3, sono conformi al tipo descritto nel certificato d'esame UE per tipo e rispondono alle prescrizioni del presente decreto. 2. Fabbricazione Il fabbricante prende i provvedimenti necessari affinche' il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformita' dei prodotti al tipo omologato descritto nel certificato dell'esame UE per tipo e alle prescrizioni del presente decreto ad essi applicabili. 3. Verifica L'organismo notificato prescelto dal fabbricante effettua esami e prove atti a controllare la conformita' dei prodotti con il tipo omologato, descritto nel certificato d'esame UE per tipo e nelle prescrizioni applicabili del presente decreto. Gli esami e le prove di controllo della conformita' dei prodotti alle norme pertinenti sono effettuati, a scelta del fabbricante, o esaminando e provando ogni prodotto come precisato al punto 4, o esaminando e provando i prodotti su base statistica come precisato al punto 5. 4. Verifica della conformita' mediante l'esame e la prova di ogni prodotto 4.1. Tutti i prodotti vanno esaminati singolarmente e sottoposti a prove adeguate, descritte dalle pertinenti norme armonizzate e/o dalle specificazioni tecniche, o a prove equivalenti, per verificarne la conformita' al tipo omologato, descritto nel certificato d'esame UE per tipo e nelle relative norme del presente decreto. In mancanza di una norma armonizzata, l'organismo notificato interessato decide quali prove sono opportune. 4.2. L'organismo notificato rilascia un certificato di conformita' riguardo agli esami e alle prove effettuate e appone, o fa apporre sotto la sua responsabilita', il proprio numero di identificazione a ogni prodotto omologato. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali i certificati di conformita' a fini d'ispezione per dieci anni dalla data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato. 5. Verifica statistica della conformita' 5.1. Il fabbricante adotta i provvedimenti necessari affinche' il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano l'omogeneita' di ciascun lotto prodotto e presenta alla verifica i propri prodotti in forma di lotti omogenei. 5.2. Da ciascun lotto e' prelevato un campione a caso, come richiesto dalle prescrizioni del presente decreto. Tutti i prodotti di un campione vanno esaminati singolarmente e sottoposti a opportune prove, descritte dalle pertinenti norme armonizzate e/o dalle specificazioni tecniche, o a prove equivalenti, per verificarne la conformita' alle pertinenti prescrizioni del presente decreto e per stabilire se il lotto vada accettato o respinto. In mancanza di una norma armonizzata, l'organismo notificato interessato decide quali prove sono opportune. 5.3. Se un lotto e' accettato, sono considerati omologati tutti i prodotti del lotto, esclusi i prodotti del campione risultati non conformi. L'organismo notificato rilascia un certificato di conformita' riguardo agli esami e alle prove effettuate e appone, o fa apporre sotto la sua responsabilita', il proprio numero di identificazione a ogni prodotto omologato. Il fabbricante tiene i certificati di conformita' a disposizione delle autorita' nazionali a fini d'ispezione per dieci anni dalla data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato. 5.4. Se il lotto e' respinto, l'organismo notificato o l'autorita' competente provvede a impedire l'immissione sul mercato di tale lotto. Se i lotti sono respinti di frequente l'organismo notificato puo' sospendere la verifica statistica e prendere opportuni provvedimenti. 6. Marcatura di conformita' e dichiarazione di conformita' 6.1. Il fabbricante appone la necessaria marcatura di conformita' quale prevista dal presente decreto e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 3, il numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singolo prodotto conforme al tipo omologato descritto nel certificato dell'esame UE per tipo e alle prescrizioni applicabili del presente decreto. 6.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita' per ogni prodotto e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita' indica il modello del prodotto per cui e' stata compilata. Una copia di tale dichiarazione e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. Previo accordo dell'organismo notificato e sotto la responsabilita' dello stesso, il fabbricante puo' apporre ai prodotti il numero d'identificazione di tale organismo. 7. Previo accordo dell'organismo notificato e sotto la responsabilita' dello stesso, il fabbricante puo' apporre il numero d'identificazione di tale organismo nel corso del processo di fabbricazione. 8. Rappresentante autorizzato Gli obblighi spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato. Un rappresentante autorizzato non puo' adempiere gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 2 e 5.1. 9. Emissioni di gas di scarico. Nel caso dell'applicazione del presente modulo ai fini della conformita' alle emissioni di gas di scarico, si applica la procedura descritta nell'Allegato XIII.