(Allegato IX)
                                                          Allegato IX 
 
                                                        (articolo 14) 
 
                              Modulo F 
 
       Conformita' al tipo basata sulla verifica del prodotto 
 
1. La conformita' al tipo basata sulla verifica del  prodotto  e'  la
parte di una procedura di valutazione della conformita'  con  cui  il
fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti  2,  5.1  e  6  e
garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che  i
prodotti interessati, al quale sono state applicate  le  disposizioni
di cui al punto 3, sono conformi al tipo  descritto  nel  certificato
d'esame UE per tipo  e  rispondono  alle  prescrizioni  del  presente
decreto. 
2. Fabbricazione 
Il fabbricante prende i provvedimenti necessari affinche' il processo
di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la  conformita'  dei
prodotti al tipo omologato descritto nel  certificato  dell'esame  UE
per  tipo  e  alle  prescrizioni  del  presente   decreto   ad   essi
applicabili. 
3. Verifica 
L'organismo notificato prescelto dal  fabbricante  effettua  esami  e
prove atti a controllare la conformita'  dei  prodotti  con  il  tipo
omologato, descritto nel certificato d'esame  UE  per  tipo  e  nelle
prescrizioni applicabili del presente decreto. 
Gli esami e le prove di controllo della conformita' dei prodotti alle
norme  pertinenti  sono  effettuati,  a  scelta  del  fabbricante,  o
esaminando e provando ogni prodotto come  precisato  al  punto  4,  o
esaminando e provando i prodotti su base statistica come precisato al
punto 5. 
4. Verifica della conformita' mediante l'esame e  la  prova  di  ogni
prodotto 
4.1. Tutti i prodotti vanno esaminati singolarmente  e  sottoposti  a
prove adeguate, descritte  dalle  pertinenti  norme  armonizzate  e/o
dalle specificazioni tecniche, o a prove equivalenti, per verificarne
la conformita' al tipo omologato, descritto nel  certificato  d'esame
UE per tipo e nelle relative norme del presente decreto. In  mancanza
di una norma armonizzata, l'organismo notificato  interessato  decide
quali prove sono opportune. 
4.2. L'organismo notificato rilascia un  certificato  di  conformita'
riguardo agli esami e alle prove effettuate e appone,  o  fa  apporre
sotto la sua responsabilita', il proprio numero di identificazione  a
ogni prodotto omologato. 
Il fabbricante tiene  a  disposizione  delle  autorita'  nazionali  i
certificati di conformita' a fini d'ispezione per  dieci  anni  dalla
data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato. 
5. Verifica statistica della conformita' 
5.1. Il fabbricante adotta i  provvedimenti  necessari  affinche'  il
processo  di  fabbricazione   e   il   suo   controllo   garantiscano
l'omogeneita' di ciascun lotto prodotto e presenta  alla  verifica  i
propri prodotti in forma di lotti omogenei. 
5.2. Da ciascun lotto e' prelevato un campione a caso, come richiesto
dalle prescrizioni del presente  decreto.  Tutti  i  prodotti  di  un
campione vanno  esaminati  singolarmente  e  sottoposti  a  opportune
prove,  descritte  dalle  pertinenti  norme  armonizzate  e/o   dalle
specificazioni tecniche, o a prove equivalenti,  per  verificarne  la
conformita' alle pertinenti prescrizioni del presente decreto  e  per
stabilire se il lotto vada accettato o respinto. In mancanza  di  una
norma armonizzata, l'organismo notificato  interessato  decide  quali
prove sono opportune. 
5.3. Se un lotto e' accettato, sono  considerati  omologati  tutti  i
prodotti del lotto, esclusi i prodotti  del  campione  risultati  non
conformi.  L'organismo  notificato   rilascia   un   certificato   di
conformita' riguardo agli esami e alle prove effettuate e  appone,  o
fa apporre  sotto  la  sua  responsabilita',  il  proprio  numero  di
identificazione a ogni prodotto omologato. 
Il fabbricante tiene i  certificati  di  conformita'  a  disposizione
delle autorita' nazionali a fini d'ispezione  per  dieci  anni  dalla
data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato. 
5.4. Se il lotto e' respinto, l'organismo  notificato  o  l'autorita'
competente provvede a  impedire  l'immissione  sul  mercato  di  tale
lotto. Se i lotti sono respinti di frequente  l'organismo  notificato
puo'  sospendere  la  verifica  statistica   e   prendere   opportuni
provvedimenti. 
6. Marcatura di conformita' e dichiarazione di conformita' 
6.1. Il fabbricante appone la  necessaria  marcatura  di  conformita'
quale prevista dal  presente  decreto  e,  sotto  la  responsabilita'
dell'organismo  notificato   di   cui   al   punto   3,   il   numero
d'identificazione di quest'ultimo a ogni singolo prodotto conforme al
tipo omologato descritto nel certificato dell'esame  UE  per  tipo  e
alle prescrizioni applicabili del presente decreto. 
6.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di  conformita'
per ogni prodotto e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali
per dieci anni dalla data in cui il prodotto  e'  stato  immesso  sul
mercato. La  dichiarazione  di  conformita'  indica  il  modello  del
prodotto per cui e' stata compilata. 
Una copia  di  tale  dichiarazione  e'  messa  a  disposizione  delle
autorita' competenti su richiesta. 
Previo accordo dell'organismo notificato e sotto  la  responsabilita'
dello stesso, il fabbricante  puo'  apporre  ai  prodotti  il  numero
d'identificazione di tale organismo. 
7.   Previo   accordo   dell'organismo   notificato   e   sotto    la
responsabilita' dello stesso, il fabbricante puo' apporre  il  numero
d'identificazione  di  tale  organismo  nel  corso  del  processo  di
fabbricazione. 
8. Rappresentante autorizzato 
Gli obblighi spettanti al fabbricante possono  essere  adempiuti  dal
suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua
responsabilita',  purche'   siano   specificati   nel   mandato.   Un
rappresentante autorizzato non puo' adempiere gli obblighi  spettanti
al fabbricante di cui ai punti 2 e 5.1. 
9. Emissioni di gas di scarico. 
Nel  caso  dell'applicazione  del  presente  modulo  ai  fini   della
conformita' alle emissioni di gas di scarico, si applica la procedura
descritta nell'Allegato XIII.