(Allegato III)
 
                                                         Allegato III 
                                                   (art. 13, comma 4) 
 
MESSAGGI ELETTRONICI E SISTEMA DELL'UNIONE PER  LO  SCAMBIO  DI  DATI
                       MARITTIMI (SAFESEANET) 
 
1. Concetto generale e architettura 
    Il  sistema  dell'Unione  per  lo  scambio  di  dati   marittimi,
SafeSeaNet, consente di ricevere, conservare, recuperare e  scambiare
informazioni relative  alla  sicurezza  portuale  e  marittima,  alla
protezione dell'ambiente marino e all'efficienza del traffico  e  del
trasporto marittimi. 
    SafeSeaNet e' un sistema specializzato istituito per agevolare lo
scambio di informazioni in formato elettronico  tra  Stati  membri  e
fornire  alla  Commissione  e  agli  Stati  membri  le   informazioni
rilevanti ai sensi della normativa dell'Unione 
    Si compone di una rete di sistemi nazionali SafeSeaNet ubicati in
ciascuno Stato membro e di una banca  dati  centrale  SafeSeaNet  che
funge da punto nodale. 
    Il sistema dell'Unione per lo scambio di dati  marittimi  collega
tutti i sistemi nazionali SafeSeaNet istituiti  in  conformita'  alla
presente direttiva e include il sistema centrale SafeSeaNet. 
2. Gestione, funzionamento, sviluppo e manutenzione 
    2.1. Responsabilita' 
    2.1.1. Sistemi nazionali SafeSeaNet 
    Gli Stati membri istituiscono e provvedono alla  manutenzione  di
un sistema nazionale SafeSeaNet  che  consenta  lo  scambio  di  dati
marittimi tra gli utenti  autorizzati  sotto  la  responsabilita'  di
un'autorita' nazionale competente (NCA). 
    L'NCA e' responsabile della gestione del sistema  nazionale,  che
comprende il coordinamento nazionale degli utenti e dei fornitori  di
dati,  assicura  la  creazione   dei   codici   ONU/LOCODE,   nonche'
l'istituzione  e  il  mantenimento  della  necessaria  infrastruttura
informatica nazionale e delle procedure descritte  nel  documento  di
controllo dell'interfaccia e delle funzionalita' di cui al punto 2.3. 
    Il sistema nazionale SafeSeaNet consente l'interconnessione degli
utenti autorizzati sotto la responsabilita' di una NCA e puo'  essere
reso accessibile ai  soggetti  operanti  nel  settore  del  trasporto
marittimo       identificati       (armatori,agenti,        capitani,
spedizionieri/caricatori e altri), qualora autorizzati in  tal  senso
dall'NCA, in particolare allo scopo di facilitare la presentazione  e
la ricezione elettroniche  di  relazioni  ai  sensi  della  normativa
comunitaria. 
    2.1.2. Sistema centrale SafeSeaNet 
    La Commissione e' responsabile della gestione e dello sviluppo  a
livello di politiche del sistema centrale SafeSeaNet e del  controllo
del sistema SafeSeaNet, in cooperazione con gli Stati membri, mentre,
secondo il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio,l'Agenzia  europea   per   la   sicurezza   marittima,   in
cooperazione con gli Stati membri e la Commissione, e' responsabile: 
      - dell'attuazione tecnica e della documentazione di SafeSeaNet; 
      - dello sviluppo, del  funzionamento  e  dell'integrazione  dei
messaggi e  dei  dati  elettronici  nonche'  del  mantenimento  delle
interfacce con il sistema centrale SafeSeaNet, compresi  i  dati  AIS
raccolti dal satellite, e i diversi sistemi  d'informazione  previsti
dalla presente direttiva di cui al punto 3. 
    Il sistema  centrale  SafeSeaNet,  che  funge  da  punto  nodale,
collega tutti i sistemi SafeSeaNet nazionali  e  crea  la  necessaria
infrastruttura informatica e le necessarie procedure  come  descritte
nel documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalita'  di
cui al punto 2.3. 
    2.2. Principi di gestione 
    La Commissione istituisce un gruppo di esperti  ad  alto  livello
che adotta il proprio regolamento interno, composto di rappresentanti
degli Stati membri e della Commissione, al fine di: 
      - formulare raccomandazioni al fine di migliorare l'efficacia e
la sicurezza del sistema, 
      - fornire orientamenti adeguati per lo sviluppo del sistema, 
      - assistere la Commissione nella  revisione  delle  prestazioni
del sistema, 
      -  fornire  orientamenti  adeguati  per   lo   sviluppo   della
piattaforma  di  scambio  di  dati  interoperabili  che  combina   le
informazioni provenienti da SafeSeaNet con i dati  provenienti  dagli
altri sistemi di informazione di cui al punto 3, 
      - approvare il documento di controllo dell'interfaccia e  delle
funzionalita' di cui al punto 2.3 e le sue eventuali modifiche, 
      - adottare gli orientamenti per la raccolta e la  distribuzione
di informazioni attraverso SafeSeaNet  in  relazione  alle  autorita'
competenti designate dagli Stati membri per  svolgere  le  pertinenti
funzioni ai sensi della presente direttiva, 
      -  servire  da  collegamento  con  altri  consessi   lavorativi
pertinenti,  in  particolare  il  gruppo   per   la   semplificazione
amministrativa marittima e i servizi elettronici di informazione. 
    2.3.   Documento   di   controllo   dell'interfaccia   e    delle
funzionalita' e documentazione tecnica 
    La Commissione sviluppa e mantiene, in stretta  cooperazione  con
gli Stati membri, un documento di controllo dell'interfaccia e  delle
funzionalita(IFCD). 
    L'IFCD descrive in dettaglio i requisiti di  funzionamento  e  le
procedure applicabili agli elementi nazionali e centrali del  sistema
SafeSeaNet  ai  fini  della  conformita'  ai   requisiti   pertinenti
dell'Unione. 
    L'IFCD include norme su: 
      - diritti  di  accesso,  orientamenti  per  la  gestione  della
qualita' dei dati, 
      - integrazione di dati, come  stabilito  al  punto  3,  e  loro
distribuzione tramite il sistema SafeSeaNet, 
      - procedure operative per l'Agenzia  e  gli  Stati  membri  che
definiscono i meccanismi di controllo per la  qualita'  dei  dati  di
SafeSeaNet, 
      - specifiche concernenti  la  sicurezza  della  trasmissione  e
dello scambio di dati, 
      -  archiviazione  delle  informazioni  a  livello  nazionale  e
centrale. 
    L'IFCD indica i mezzi per la conservazione e disponibilita' delle
informazioni sulle merci pericolose inquinanti riguardanti servizi di
linea cui e' stata accordata un'esenzione a norma dell'articolo 15. 
    La documentazione tecnica relativa a SafeSeaNet, quali  le  norme
concernenti il formato per lo scambio dei  dati,  l'interoperabilita'
con  altri  sistemi  e  applicazioni,  i  manuali  di  utilizzo,   le
specifiche  per  la  sicurezza  della  rete  e  le  banche  dati   di
riferimento utilizzata per adempiere agli obblighi  di  segnalazione,
e' elaborata e mantenuta dall'Agenzia in cooperazione con  gli  Stati
membri. 
3. Scambio e condivisione dei dati 
    Il  sistema  utilizza  norme  del  settore  ed  e'  in  grado  di
interagire con sistemi  pubblici  e  privati  impiegati  per  creare,
fornire e ricevere informazioni all'interno di SafeSeaNet. 
    La Commissione e gli Stati membri cooperano al fine  di  valutare
la fattibilita' e lo sviluppo delle  funzionalita'  che,  per  quanto
possibile, garantiranno che i fornitori di dati,  compresi  capitani,
armatori, agenti, operatori, spedizionieri/caricatori e le competenti
autorita', debbano fornire le informazioni solo  una  volta,  tenendo
conto  degli  obblighi  previsti  dalla  direttiva   2010/65/UE   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del  20  ottobre  2010,  relativa
alle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo o  in  partenza
da porti degli Stati membri dalla pertinente normativa dell'Unione. 
    L'amministrazione assicura  che  le  informazioni  fornite  siano
disponibili per l'uso in tutti i pertinenti sistemi di  segnalazione,
notifica,  condivisione  delle  informazioni  e  VTMIS  (sistema   di
informazione e gestione del traffico marittimo). 
    L'amministrazione sviluppa e mantiene  le  interfacce  necessarie
per la trasmissione automatica dei dati  per  via  elettronica  verso
SafeSeaNet. 
    Il sistema centrale SafeSeaNet e' utilizzato per la diffusione di
dati e messaggi elettronici scambiati  o  condivisi  ai  sensi  della
presente direttiva e della pertinente normativa dell'Unione, tra cui: 
      - direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per
i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, in  particolare
l'articolo 12, paragrafo 3; 
      - direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle  navi
e  all'introduzione  di  sanzioni,  anche  penali,  per  i  reati  di
inquinamento, inparticolare l'articolo 10; 
      - direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 23 aprile 2009, relativa al controllo da  parte  dello  Stato  di
approdo, in particolare l'articolo 24; 
      - direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 20 ottobre 2010, relativa alle formalita' di dichiarazione  delle
navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga
la direttiva 2002/6/CE,laddove di applica l'articolo 6. 
    Il  funzionamento  del  sistema  SafeSeaNet  dovrebbe  promuovere
l'agevolazione e la creazione di uno spazio marittimo  europeo  senza
frontiere. 
    Laddove le norme adottate  a  livello  internazionale  permettano
l'instradamento di dati LRIT relativi ad imbarcazioni di paesi terzi,
SafeSeaNet e' utilizzato per distribuire tra gli Stati membri con  un
adeguato livello di  sicurezza,  le  informazioni  LRIT  ricevute  in
conformita' all'articolo 6-ter della presente direttiva. 
4. Sicurezza e diritti di accesso 
    Il sistema centrale SafeSeaNet e i sistemi  nazionali  SafeSeaNet
sono conformi ai requisiti  previsti  dalla  presente  direttiva  per
quanto  riguarda  la  riservatezza  delle  informazioni  nonche'   ai
principi  e  alle  specifiche  in  materia  di  sicurezza   descritti
nell'IFCD, in particolare per quanto riguarda i diritti di accesso. 
    L'amministrazione identifica  tutti  gli  utenti  ai  quali  sono
attribuiti un ruolo e una serie di diritti di  accesso  conformemente
all'IFCD e a quanto stabilito negli artt. 9, 9-bis e 24 del  presente
decreto legislativo.ยป.