Art. 4 
 
                  Trasferimento delle attrezzature 
                         e beni strumentali 
 
  1. Le attrezzature, gli arredi ed  i  beni  strumentali,  afferenti
alle attivita' sanitarie di cui all'articolo 2 del presente  decreto,
di proprieta' del Dipartimento dell'amministrazione  penitenziaria  e
del Dipartimento  per  la  giustizia  minorile  del  Ministero  della
giustizia e individuati con apposito  inventario  compilato  d'intesa
tra il Ministero della giustizia e la  Regione  entro  trenta  giorni
dall'entrata in vigore del presente  decreto,  sono  trasferiti  alle
Aziende  sanitarie  provinciali  competenti  per  territorio  con  la
sottoscrizione di un verbale di consegna. 
  2. La Regione puo' avvalersi per la redazione  degli  inventari  di
cui al comma 1 di personale delle Aziende sanitarie provinciali. 
  3. I beni trasferiti ai sensi della comma 1 entrano a far parte del
patrimonio delle Aziende sanitarie provinciali e sono  sottoposti  al
regime giuridico di cui all'articolo 5  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e della normativa regionale di attuazione  del
medesimo. 
  4. I locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie  di  cui
all'articolo  2,  individuati  con  apposito   inventario   compilato
d'intesa tra il Ministero della giustizia e la Regione  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
concessi in uso a titolo gratuito,  per  l'utilizzo  da  parte  delle
Aziende  sanitarie  provinciali  nel  cui  ambito  territoriale  sono
ubicati gli istituti e servizi  penitenziari  di  riferimento,  sulla
base di apposite convenzioni stipulate  in  conformita'  allo  schema
tipo approvato in sede di Conferenza unificata il 29 aprile 2009. 
  5. Nelle convenzioni di cui al comma 4 sono  altresi'  disciplinate
la facolta' e  le  modalita'  di  subentro  delle  Aziende  sanitarie
provinciali nei contratti in essere con terzi, aventi  ad  oggetto  i
beni conferiti in uso e i servizi. 
  6. Gli inventari di cui al  comma  4  dovranno  includere  anche  i
locali gia' utilizzati gratuitamente dalle stesse  Aziende  sanitarie
provinciali per le attivita' connesse alle patologie da dipendenza. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502
          (Riordino della disciplina in materia  sanitaria,  a  norma
          dell'art.  1  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421)  e
          successive  modificazioni,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305,  supplemento  ordinario
          Il testo dell'art. 5 e' il seguente: 
              «Art. 5 (Patrimonio e contabilita'). - 1. Nel  rispetto
          della normativa  regionale  vigente,  il  patrimonio  delle
          unita' sanitarie locali  e  delle  aziende  ospedaliere  e'
          costituito da tutti  i  beni  mobili  e  immobili  ad  esse
          appartenenti,  ivi  compresi   quelli   da   trasferire   o
          trasferiti loro dallo Stato o da altri  enti  pubblici,  in
          virtu' di leggi o di provvedimenti amministrativi,  nonche'
          da tutti i beni  comunque  acquisiti  nell'esercizio  della
          propria attivita' o a seguito di atti di liberalita'. 
              2. Le unita' sanitarie locali e le aziende  ospedaliere
          hanno disponibilita' del patrimonio secondo il regime della
          proprieta' privata, ferme restando le disposizioni  di  cui
          all'art. 830, secondo comma, del codice civile. Gli atti di
          trasferimento a terzi di diritti  reali  su  immobili  sono
          assoggettati a previa autorizzazione della regione. I  beni
          mobili e  immobili  che  le  unita'  sanitarie  locali,  le
          aziende ospedaliere e gli istituti di  ricovero  e  cura  a
          carattere scientifico utilizzano per il  perseguimento  dei
          loro   fini    istituzionali    costituiscono    patrimonio
          indisponibile  degli  stessi,  soggetti   alla   disciplina
          dell'art. 828, secondo comma, del codice civile. 
              3. Le leggi  e  i  provvedimenti  di  cui  al  comma  1
          costituiscono titolo  per  la  trascrizione,  la  quale  e'
          esente da ogni onere relativo a imposte e tasse. 
              4.  Gli  atti  di  donazione  a  favore  delle   unita'
          sanitarie locali e delle aziende ospedaliere che abbiano  a
          oggetto  beni  immobili  con   specifica   destinazione   a
          finalita' rientranti  nell'ambito  del  Servizio  sanitario
          nazionale, sono  esenti  dal  pagamento  delle  imposte  di
          donazione, ipotecarie e catastali. 
              5.  Qualora  non  vi  abbiano  gia'  provveduto,  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del  decreto
          legislativo 19 giugno 1999,  n.  229,  le  regioni  emanano
          norme per la gestione economico finanziaria e  patrimoniale
          delle unita' sanitarie locali e delle aziende  ospedaliere,
          informate ai principi di cui al codice civile,  cosi'  come
          integrato e modificato con  decreto  legislativo  9  aprile
          1991, n. 127, e prevedendo: 
              a)  la  tenuta  del  libro  delle   deliberazioni   del
          direttore generale; 
              b) l'adozione del  bilancio  economico  pluriennale  di
          previsione  nonche'  del  bilancio   preventivo   economico
          annuale relativo all'esercizio successivo; 
              c) la destinazione dell'eventuale avanzo e le modalita'
          di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio; 
              d) la tenuta di una contabilita' analitica  per  centri
          di costo e responsabilita' che consenta analisi comparative
          dei costi, dei rendimenti e dei risultati; 
              e) l'obbligo delle  unita'  sanitarie  locali  e  delle
          aziende ospedaliere di  rendere  pubblici,  annualmente,  i
          risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e
          dei risultati per centri di costo e responsabilita'; 
              f)  il   piano   di   valorizzazione   del   patrimonio
          immobiliare  anche  attraverso  eventuali   dismissioni   e
          conferimenti. 
              6. Per  conferire  struttura  uniforme  alle  voci  dei
          bilanci  pluriennali  e  annuali  e  dei  conti  consuntivi
          annuali, nonche' omogeneita' ai  valori  inseriti  in  tali
          voci e per consentire all'Agenzia per  i  servizi  sanitari
          regionali rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti
          e  dei  risultati,  e'  predisposto  apposito  schema,  con
          decreto  interministeriale  emanato  di  concerto   fra   i
          Ministri del tesoro e della sanita', previa intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome. 
              7. Le unita' sanitarie locali e le aziende  ospedaliere
          sono tenute agli adempimenti di cui all'art. 30 della legge
          5  agosto  1978,  n.  468,  e  all'art.  64   del   decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. La disciplina contabile
          di cui al presente articolo decorre dal 1° gennaio  1995  e
          la contabilita' finanziaria e' soppressa.».