(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
              AL DECRETO-LEGGE 25 NOVEMBRE 2015, N. 185 
 
    All'articolo 4, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Al comma 694 dell'articolo 1 della  legge  23  dicembre
2014,  n.  190,  e'  aggiunto,  in   fine,   il   seguente   periodo:
"All'assegnazione della  quota  di  risorse  destinate  all'opera  di
ricostruzione e alla ripresa economica dei  territori  della  regione
Sardegna, di cui al periodo precedente, si provvede  ai  sensi  della
lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio  1992,
n. 225, e successive modificazioni"». 
    All'articolo 7, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
      «4-bis. All'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre  2012,
n. 244, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una  quota  parte
non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa di parte corrente
di natura permanente, di cui all'articolo 4, comma 1,  lettere  c)  e
d), della presente legge,  anche  tenuto  conto  di  quanto  previsto
dall'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge  24  dicembre
2003, n. 350, e successive modificazioni, e' utilizzata per adottare,
entro il 1º luglio 2017, ulteriori disposizioni integrative,  con  le
medesime procedure di cui al comma 3 del presente articolo,  al  fine
di  assicurare  la  sostanziale  equiordinazione  nel  rispetto   dei
principi di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 3, della legge 6
marzo 1992, n. 216, e dei criteri direttivi di  cui  all'articolo  8,
comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124"». 
    All'articolo 9, comma 3, le parole: «legge 24 marzo 2012, n.  37»
sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 marzo 2012, n. 27». 
    All'articolo 10, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
      «2-bis. Al comma 2 dell'articolo 31-bis  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, le parole: "un  anno"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "due anni". 
      2-ter. Al fine di non compromettere la continuita' dei  servizi
ferroviari a media e lunga percorrenza rientranti nel  perimetro  del
servizio universale del trasporto ferroviario di interesse nazionale,
per l'anno 2016, i servizi ferroviari gia' oggetto del  contratto  di
servizio con Trenitalia S.p.a. continuano  ad  essere  affidati  alla
medesima societa'. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato a  corrispondere  a  Trenitalia  S.p.a.  i  corrispettivi
previsti a carico del bilancio dello Stato  per  i  servizi  resi  in
esecuzione del predetto contratto per gli anni 2015 e 2016». 
    All'articolo 11, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
      «2-bis. Le misure gia' previste  dall'articolo  1,  comma  294,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per gli anni 2016 e  2017  sono
disciplinate dai commi seguenti. 
      2-ter. Le risorse di cui al citato comma  294  dell'articolo  1
della legge n. 190 del  2014  sono  attribuite  dal  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei   trasporti   alle   imprese   ferroviarie   a
compensazione    dei    costi    supplementari     per     l'utilizzo
dell'infrastruttura   ferroviaria,   inclusi   quelli   relativi   al
traghettamento ferroviario delle merci e ai servizi ad esso connessi,
sostenuti dal trasporto ferroviario, con  esclusione  di  ogni  altra
modalita'   di   trasporto   concorrente   piu'    inquinante,    per
l'effettuazione   di   trasporti   delle   merci,   compresi   quelli
transfrontalieri,  aventi  origine  o  destinazione   nelle   regioni
Abruzzo,  Molise,  Lazio,  Campania,  Puglia,  Basilicata,  Calabria,
Sardegna  e  Sicilia.  La  predetta  compensazione   e'   determinata
proporzionalmente ai treni/km sviluppati dalle imprese ferroviarie da
e per le destinazioni sopraindicate. Le risorse non  attribuite  alle
imprese ferroviarie ai sensi del secondo periodo del  presente  comma
sono  destinate,  nei  limiti  degli   stanziamenti   esistenti,   al
riconoscimento  di  un  contributo  alle  imprese   ferroviarie   che
effettuano  i   trasporti   di   merci   per   ferrovia   sull'intera
infrastruttura ferroviaria nazionale,  in  misura  non  superiore  al
valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto  dei
minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalita' stradale,  e'
ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera  proporzionale  ai
treni/km effettuati. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  sono  disciplinate  le  modalita'  di  calcolo  e  di
attuazione delle misure di cui al presente comma. 
      2-quater. All'articolo 1, comma 294, della  legge  23  dicembre
2014, n. 190, il quinto periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Con
decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  sono
disciplinate le modalita' di calcolo e di attuazione delle misure  di
cui al presente comma" e l'ultimo periodo e' soppresso». 
    All'articolo 13, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Per consentire il completamento delle procedure di  cui
all'articolo 1, comma 207, terzo periodo,  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, da concludere inderogabilmente  entro  il  31  dicembre
2016, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno  2016,
a titolo  di  compartecipazione  dello  Stato.  La  regione  Calabria
dispone con legge regionale la copertura  finanziaria  a  carico  del
bilancio della regione medesima degli ulteriori oneri  necessari  per
l'attuazione di quanto previsto dal periodo precedente e assicura  la
compatibilita'  dell'intervento  con  il  raggiungimento  dei  propri
obiettivi di finanza pubblica. All'onere derivante dal primo  periodo
del presente comma, pari a 50 milioni di euro  per  l'anno  2016,  si
provvede mediante destinazione, per il medesimo  anno  2016,  per  la
finalita' di cui al primo periodo del presente comma,  delle  risorse
di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera  g-bis),  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296». 
    All'articolo 15: 
      al  comma  4  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente   periodo:
«L'Autorita' Vigilante invia alle  Camere  la  relazione  di  cui  al
periodo precedente»; 
      al comma 6, al primo  periodo,  le  parole:  «al  Comune»  sono
sostituite dalle seguenti: «agli enti locali» e, al secondo  periodo,
le parole: «il Comune riconosce» sono sostituite dalle seguenti: «gli
enti locali riconoscono», la parola:  «affida»  e'  sostituita  dalla
seguente: «affidano» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
comunque non inferiore a cinque anni».