Art. 10 
 
 
               Disposizioni transitorie per la benzina 
 
  1. Nella fase di prima applicazione dell'articolo 2, comma  3,  del
presente regolamento, in considerazione dei tempi  tecnici  necessari
all'adeguamento degli impianti che distribuiscono  benzina  destinata
agli impieghi esenti previsti dal punto 3 della Tabella A allegata al
TUA, previa comunicazione all'Ufficio  competente,  l'esercente  puo'
effettuare rifornimenti di benzina ad accisa assolta  non  denaturata
alle  imbarcazioni   utilizzate   nelle   attivita'   aventi   titolo
all'esenzione. Tale facolta' e' comunque consentita fino alla data in
cui l'esercente inizia a ricevere benzina denaturata ed in ogni  caso
non oltre il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del
presente regolamento. 
  2. L'esercente provvede, all'atto di  ogni  singola  operazione  di
rifornimento di benzina non denaturata effettuata ai sensi del  comma
1, a cedere la stessa ad un prezzo ridotto che tenga conto del valore
dell'accisa gravante  sul  medesimo  prodotto.  Nella  corrispondente
fattura,  il  suddetto  esercente  provvede  a  indicare  l'ammontare
dell'imposta non addebitato al  soggetto  beneficiario  a  titolo  di
esenzione dall'accisa. L'esercente provvede, inoltre, a riportare  il
quantitativo  rifornito,  come  risultante  dal  memorandum  di   cui
all'articolo 7, nella parte dello scarico dell'apposito  registro  di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), annotando sul  medesimo  che
trattasi di rifornimento effettuato ai sensi del comma 1 del presente
articolo  con  benzina  non  denaturata.   Non   e'   consentita   la
miscelazione di benzina denaturata con  benzina  non  denaturata  nei
serbatoi di stoccaggio. 
  3. Per i rifornimenti effettuati ai sensi  del  comma  1,  l'accisa
versata sulla benzina ceduta ai soggetti beneficiari e' rimborsata ai
sensi dell'articolo 14, comma 4, del TUA.  A  tal  fine,  l'esercente
presenta all'Ufficio competente, al termine del  periodo  transitorio
di cui  al  comma  1,  una  domanda  di  rimborso  riepilogativa  dei
rifornimenti   effettuati   ai   sensi   del   medesimo   comma   con
l'indicazione, per ciascuno di  essi,  del  soggetto  beneficiario  e
della data del rifornimento, alla quale e' allegata: 
  a) copia dei relativi memorandum di cui all'articolo 7; 
  b) copia delle fatture di  vendita  dello  stesso  prodotto,  nelle
quali  e'  evidenziato  l'ammontare  dell'accisa  non  addebitata  al
soggetto beneficiario. 
  4. Per i rifornimenti effettuati ai sensi del comma  1  sono  fatti
salvi gli altri adempimenti contabili e amministrativi  previsti  dal
presente regolamento. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  14,  comma  4,  del
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504: 
              «Art.  14  (Recuperi   e   rimborsi   dell'accisa).   -
          (Omissis). 
              4. Il rimborso  puo'  essere  concesso  anche  mediante
          accredito  dell'imposta  da  utilizzare  per  il  pagamento
          dell'accisa. In caso di  dichiarazioni  infedeli,  volte  a
          ottenere il rimborso dell'imposta per importi  superiori  a
          quelli dovuti, si applicano le  sanzioni  previste  per  la
          sottrazione dei prodotti all'accertamento ed  al  pagamento
          dell'imposta.».