Art. 12 
 
Disposizioni  particolari  per  le   societa'   consortili   per   il
  rifornimento di benzina esente impiegata nell'attivita' di pesca 
 
  1. L'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli  puo'  autorizzare  i
soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, commi 4 e  5,  costituiti
in  forma  di  societa'  consortile,  a  gestire   un   impianto   di
distribuzione, per uso privato, di benzina esente per l'attivita'  di
pesca marittima e  di  pesca  professionale  nelle  acque  interne  e
lagunari, destinata all'impiego esclusivo dei soci della medesima. 
  2. Nel provvedimento autorizzativo  di  cui  al  comma  1,  il  cui
rilascio, su apposita denuncia degli esercenti, e'  subordinato  alla
prestazione della cauzione prevista dall'articolo 3,  comma  3,  sono
stabilite, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, le modalita'  di
circolazione della benzina e di  effettuazione  delle  operazioni  di
denaturazione,  ferma  restando  l'osservanza  degli  altri  obblighi
previsti dal presente regolamento.