Art. 2 
 
 
       Denaturazione dei carburanti esenti per la navigazione 
 
  1. I carburanti esenti per la navigazione sono denaturati. 
  2. Per il gasolio e l'olio combustibile la denaturazione di cui  al
comma 1 e' effettuata, fino all'adozione dei  relativi  provvedimenti
di cui all'articolo 24-bis, comma 1, del  TUA,  con  l'aggiunta,  per
ogni 100 chilogrammi di prodotto, delle seguenti sostanze: 
  a) grammi 0,95 di «Solvent Yellow  124»  e  grammi  0,51  di  nafta
solvente da petrolio; 
  b) grammi 3 di «tracciante RS» di cui al decreto del Ministro delle
finanze 12 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242
del 14 ottobre 1985; 
  c) grammi 13 di toluolo o xilolo, tecnicamente puri; 
  d) grammi 5 di «verde alizarina G base». 
  3.  Per  la  benzina,  la  denaturazione  di  cui  al  comma  1  e'
effettuata, fino  all'adozione  del  relativo  provvedimento  di  cui
all'articolo 24-bis, comma 1, del TUA, con l'aggiunta, per  ogni  100
chilogrammi di prodotto, delle seguenti sostanze: 
  a) grammi 1,3 di  «Solvent  Yellow  124»  e  grammi  0,7  di  nafta
solvente da petrolio; 
  b) grammi 3 di «tracciante RS» di cui al decreto del Ministro delle
finanze 12 settembre 1985; 
  c) grammi 13 di toluolo o xilolo, tecnicamente puri; 
  d) grammi 3 di «violetto alizarina A base». 
  4. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli puo' autorizzare  l'impiego  di  sostanze  coloranti  aventi
differente  denominazione  commerciale  ma   proprieta'   fisiche   e
chimiche, tonalita'  e  potere  colorante  identici  a  quelli  delle
sostanze indicate nelle formule di denaturazione di cui ai commi 2  e
3. 
  5. Le operazioni di denaturazione di cui al presente articolo  sono
eseguite con  l'osservanza  delle  modalita'  stabilite  dall'Agenzia
delle dogane e dei monopoli presso i  depositi  fiscali  mittenti  di
prodotti energetici. 
  6. Ferma restando  l'osservanza  delle  disposizioni  del  presente
regolamento, e' consentito l'impiego, mediante rifornimento  diretto,
di carburanti esenti per  la  navigazione  senza  denaturazione  alle
imbarcazioni in dotazione alle  autorita'  pubbliche  ed  alle  forze
armate,  per  gli  usi  istituzionali,  nonche',  su   autorizzazione
dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli,  alle  navi  traghetto  in
servizio di linea regolare.