Art. 4 
 
 
        Circolazione dei carburanti esenti per la navigazione 
 
  1. I carburanti esenti per la navigazione, destinati agli  impianti
di distribuzione di cui all'articolo 3,  sono  trasferiti  denaturati
dai depositi fiscali mittenti a seguito dell'emissione del  documento
e-AD nel  quale  e'  altresi'  indicata  la  targa  dell'autocisterna
adibita al trasporto dei carburanti esenti per la navigazione  ovvero
i  dati  identificativi  della  bettolina  che  in  talune  localita'
sostituisce o integra il trasporto mediante autocisterna. 
  2. I carburanti esenti per la navigazione, destinati agli  impianti
di distribuzione di cui all'articolo 3, che provengono dal territorio
della Unione europea, circolano con la scorta di una  copia  stampata
dell'e-AD o di qualsiasi altro documento commerciale che  indichi  in
modo chiaramente identificabile il codice ARC,  previa  denaturazione
con le sostanze di cui all'articolo 2. 
  3. Nei casi di rifornimento  diretto  ai  soggetti  beneficiari,  i
carburanti esenti per la navigazione  circolano  con  la  scorta  del
documento DAS, sul quale sono indicati i  dati  identificativi  della
imbarcazione rifornita  ed  il  luogo  autorizzato  di  consegna  del
prodotto. Sul medesimo  DAS  e'  apposta,  da  parte  del  comandante
dell'imbarcazione  rifornita,   l'attestazione   di   ricezione   del
prodotto; i relativi scontrini sono  custoditi,  unitamente  al  DAS,
presso il deposito fiscale mittente. In caso di rifornimento di  piu'
imbarcazioni con il medesimo trasporto, si applicano le procedure  di
cui agli articoli 18 e 20 del regolamento adottato con il decreto del
Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210. 
  4. Qualora all'arrivo dei carburanti esenti  trasportati  risultino
deficienze  oltre  i   cali   ammessi   ovvero   eccedenze,   trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo  47,  comma  3,  del
TUA;  le  eccedenze  superiori  all'1  per  cento  del   quantitativo
risultante dal documento sono  comunicate  all'Ufficio  delle  dogane
territorialmente competente. 
  5. A partire  dal  1°  gennaio  2017  le  autocisterne,  ovvero  le
bettoline, utilizzate per il rifornimento sono dotate di  un  sistema
di  misurazione  dei  quantitativi  di  carburanti  esenti   per   la
navigazione riforniti. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  18  e  20  del
          regolamento adottato con  il  decreto  del  Ministro  delle
          finanze 25 marzo 1996, n. 210: 
              «Art. 18 (Trasporto alla rinfusa di  oli  minerali  con
          autobotti munite di  misuratore  volumetrico,  per  carichi
          predeterminati). - 1. Nel caso di trasporto  alla  rinfusa,
          effettuato  con  autobotti  fornite  di  idoneo  misuratore
          volumetrico, di piu' partite di oli  minerali,  per  ognuna
          delle quali si rende dovuta l'emissione del DAS,  destinate
          a consumatori diversi,  l'incaricato  del  trasporto  viene
          munito,  dal  mittente,  di  tanti  DAS   quanti   sono   i
          destinatari   del   prodotto    costituente    il    carico
          dell'autobotte, da accertarsi in partenza mediante pesatura
          o con altri sistemi idonei di misura. Se  le  partite  sono
          destinate  ad  impianti  di  distribuzione  automatica   di
          carburanti, il misuratore volumetrico e'  dotato  anche  di
          dispositivo impressore dei volumi erogati. 
              2.  Per  consentire  all'incaricato  del  trasporto  di
          effettuare  le  singole   consegne   mediante   misurazione
          volumetrica con il misuratore applicato  all'autobotte,  il
          quantitativo  da  consegnare  a  ciascun  destinatario   e'
          espresso nel relativo DAS, oltre  che  in  peso  anche  nel
          corrispondente volume ambiente. 
              3. L'incaricato  del  trasporto  deve  essere  altresi'
          fornito di una distinta dei DAS  affidatigli,  nella  quale
          sono riportati gli elementi d'identificazione  dei  singoli
          DAS, nonche' le letture, iniziali e finali,  del  contatore
          totalizzatore  del  misuratore   applicato   all'autobotte,
          corrispondenti ai quantitativi di prodotto  da  erogare  ai
          singoli  destinatari,  i  quali  appongono  la  loro  firma
          leggibile, seguita dalla data, in margine alla distinta  in
          parola, in segno di ricevuta della merce e del documento di
          accompagnamento.  In  alternativa   all'indicazione   delle
          letture iniziali e finali del contatore  totalizzatore,  se
          l'autobotte e' munita di dispositivo impressore dei  volumi
          erogati, alla distinta puo' essere allegata,  per  ciascuna
          partita  scaricata,  il  relativo  scontrino,  recante   le
          indicazioni di cui al comma 4, firmato dall'incaricato  del
          trasporto. 
              4. Se la quantita' scaricata non dovesse  corrispondere
          a quella indicata nel relativo DAS l'esercente  dell'ultimo
          impianto destinatario, dopo l'assunzione  in  carico  della
          quantita' risultante dal predetto DAS, scarica, per calo di
          trasporto,  o  assume  in   carico,   rispettivamente,   le
          eventuali deficienze od eccedenze rilevate  all'atto  della
          discarica,   secondo   le   indicazioni   del    misuratore
          volumetrico   o   risultanti   dallo    scontrino    emesso
          dall'apposito  dispositivo  impressore   dei   volumi,   se
          installato. Lo scontrino viene emesso in due esemplari  sui
          quali  sono  riportati  il  numero  d'identificazione   del
          misuratore  o  la  targa  dell'autobotte,  la   numerazione
          progressiva dell'impressore e  la  lettura  del  contatore,
          all'inizio e alla fine dell'erogazione; un esemplare  dello
          scontrino,  firmato   dall'incaricato   del   trasporto   e
          completato    con    l'indicazione     del     quantitativo
          complessivamente trasportato, resta a corredo del  registro
          di  carico  e  scarico  dell'impianto  destinatario  mentre
          l'altro  esemplare,  con  la  firma  del  destinatario,  e'
          allegato  alla  distinta.  In  mancanza   del   dispositivo
          impressore, lo scontrino e' sostituito da una dichiarazione
          rilasciata  dall'incaricato  del  trasporto.  La   suddetta
          procedura per l'assunzione in carico delle eccedenze e  per
          lo  scarico  delle  deficienze  e'  valida  per   le   sole
          differenze  attribuibili  alle  variazioni   termiche   che
          possono verificarsi fra il  momento  del  carico  e  quello
          dello scarico ed alle tolleranze degli strumenti di misura.
          Se  le  differenze  non  rientrano  nei  suddetti   limiti,
          l'esercente  dell'ultimo  impianto  destinatario   ne   da'
          immediata comunicazione all'UTF. 
              5. A trasporto ultimato, la distinta e' riconsegnata al
          mittente, che la allega ai relativi esemplari n. 1 dei DAS. 
              6. Qualora una  o  piu'  partite  vengano  rifiutate  o
          scaricate solo in parte e pertanto risulti la necessita' di
          reintrodurre in deposito la rimanenza  di  prodotto,  viene
          seguita la procedura di cui all'art. 15, commi 3 e 6.». 
              «Art. 20 (Trasporto alla rinfusa di  oli  minerali  con
          autobotti munite di misuratore volumetrico, per carichi non
          predeterminati). - 1. Nel caso di trasporto  alla  rinfusa,
          effettuato  con  autobotti  munite  di  idoneo   misuratore
          volumetrico,  di  piu'  partite   di   oli   minerali   non
          predeterminate,  il  mittente  munisce   l'incaricato   del
          trasporto di un DAS "collettivo", rilasciato  per  l'intera
          quantita' trasportata, e di tanti altri DAS quanti sono gli
          impianti  da  rifornire,  qualunque  sia  la  quantita'  da
          consegnare. 
              2. Sul DAS "collettivo", in luogo del  nome  dell'unico
          destinatario,   va   apposta   l'annotazione   "Destinatari
          diversi, come da distinta allegata". 
              3.  I  singoli  DAS  che  traggono  origine  da  quello
          collettivo sono compilati integralmente tranne  per  quanto
          concerne il quantitativo del  prodotto  da  consegnare.  Su
          ciascuno di  tali  documenti  viene,  inoltre,  apposta  la
          dicitura: "non scorta merce". 
              4. Sulla distinta  da  allegare  al  DAS  "collettivo",
          sulla quale sono indicati gli estremi  del  medesimo,  sono
          elencati i vari DAS "non scorta  merce",  riportandone,  in
          apposite «finche», tutte le indicazioni relative, lasciando
          in bianco soltanto la quantita' da erogare  e  le  letture,
          iniziali e finali, del  contatore  totalizzatore  applicato
          all'autobotte, relative alle singole erogazioni. La lettura
          iniziale del contatore al momento in cui  l'autobotte  esce
          dal deposito, viene, pero', trascritta dal mittente sia sul
          DAS "collettivo", sia sulla distinta. 
              5.   L'incaricato    del    trasporto,    al    momento
          dell'effettuazione dei  singoli  rifornimenti,  completa  i
          relativi DAS "non  scorta  merce"  dell'elemento  mancante,
          rilevandolo dal  contatore,  azzerabile,  delle  erogazioni
          parziali,   inserito   nella   testata   contometrica   del
          misuratore,  e  li  consegna  ai  rispettivi   destinatari.
          L'incaricato medesimo riporta, poi, nelle relative «finche»
          di cui al comma 4, i  litri  di  prodotto  consegnato,  con
          riferimento alle letture iniziali e  finali  del  contatore
          totalizzatore   riferibili   alle    singole    erogazioni,
          convalidando le scritturazioni con la propria firma. 
              6. Il DAS "collettivo" e  l'annessa  distinta,  su  cui
          l'incaricato del trasporto deve attestare,  apponendovi  la
          propria  firma,  che  il  trasporto  e'  avvenuto,  vengono
          consegnati, dall'incaricato medesimo, al mittente  per  gli
          adempimenti di cui ai commi 7, 8 e 9 del presente articolo. 
              7. A trasporto effettuato, il mittente riporta sul  DAS
          "collettivo"    nonche'    sull'allegata    distinta,    in
          corrispondenza delle indicazioni  del  numero  segnato  dal
          contatore totalizzatore, all'uscita della autocisterna  dal
          deposito,  il  numero  segnato  dallo  stesso  contatore  a
          consegne ultimate ed  esegue  la  differenza,  ponendola  a
          confronto con il volume di prodotto  caricato.  Qualora  il
          volume  complessivo  di  prodotto  erogato  dal  misuratore
          corrisponda,  tenuto  conto  delle  tolleranze   dovute   a
          variazioni di temperatura o a tolleranze degli strumenti di
          misura, a quello del carico indicato nel DAS  "collettivo",
          contrappone  l'esemplare  n.  2  di   tale   documento   al
          corrispondente esemplare n. 1. Se la differenza dei  volumi
          supera dette tolleranze, ne e' data immediata comunicazione
          all'UTF. 
              8. Qualora  risulti  una  differenza  di  prodotto  non
          consegnato, la reintroduzione in deposito e' effettuata con
          riferimento al DAS "collettivo" emesso per l'intero  carico
          originario. A tal fine l'incaricato del  trasporto  attesta
          sulla  distinta  allegata  al  DAS  «collettivo»   che   il
          trasporto si e' concluso con  una  rimanenza  di  prodotto,
          nell'autocisterna, da reintrodurre nel  deposito  mittente,
          facendo  seguire  la  dichiarazione  dalla  propria  firma,
          previa indicazione  della  data  e  dell'ora  d'inizio  del
          viaggio di ritorno. Il mittente, a sua volta, deve allegare
          il DAS "collettivo" al  registro  di  carico  e  scarico  a
          giustificazione della quantita' di prodotto reintrodotta in
          deposito, dopo aver provveduto a completare il DAS medesimo
          con le seguenti attestazioni: 
              a)  data  e  ora  del  rientro   dell'autocisterna   in
          deposito; 
              b) rimanenza del carico reintrodotto in deposito; 
              c) numero d'ordine della registrazione a carico di tale
          rimanenza nel predetto registro di carico e scarico. 
              9. In ogni caso, il mittente completa l'esemplare n.  1
          dei  DAS  "non  scorta  merce"  con   l'indicazione   delle
          quantita' di prodotto rilevate dalla  distinta  di  cui  al
          comma 4. 
              10. La procedura  prevista  nel  presente  articolo  si
          applica anche ai casi di  trasporto  alla  rinfusa  di  gas
          petroliferi   liquefatti   destinati   ad    impianti    di
          distribuzione stradale, effettuati con autobotti non munite
          di misuratore volumetrico, a condizione che  sia  possibile
          accertare  mediante  pesatura,  prima   e   dopo   ciascuna
          discarica, i quantitativi scaricati in ciascun impianto  di
          distribuzione.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 47, comma 3, del citato
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504: 
              «Art. 47 (Deficienze ed eccedenze nel deposito e  nella
          circolazione dei prodotti soggetti ad accisa). - (Omissis). 
              3.  Per  le  deficienze,  superiori  ai  cali  ammessi,
          riscontrate all'arrivo dei prodotti trasportati  in  regime
          sospensivo  si  applica  la  sanzione  amministrativa   del
          pagamento di una somma  di  denaro  dal  decimo  all'intero
          ammontare dell'imposta relativa alla quantita' mancante. Se
          la deficienza e' di entita' superiore al 10 per cento oltre
          il calo consentito, si applicano le pene  previste  per  il
          tentativo  di  sottrazione  del   prodotto   al   pagamento
          dell'accisa. Le eccedenze sono assunte in carico.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2219 del codice civile: 
              «Art. 2219 (Tenuta  della  contabilita').  -  Tutte  le
          scritture  devono  essere  tenute  secondo  le   norme   di
          un'ordinata contabilita',  senza  spazi  in  bianco,  senza
          interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si  possono
          fare abrasioni e, se e' necessaria  qualche  cancellazione,
          questa deve eseguirsi in  modo  che  le  parole  cancellate
          siano leggibili.».