Art. 2 
 
            Individuazione delle categorie professionali 
 
  1. I liberi  professionisti  non  iscritti  nell'albo  forense  che
partecipano ad una associazione multidisciplinare devono  appartenere
alle   seguenti   categorie   organizzate   in   ordini   e   collegi
professionali: 
  ordine dei dottori agronomi e dottori forestali; 
  ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori; 
  ordine degli assistenti sociali; 
  ordine degli attuari; 
  ordine nazionale dei biologi; 
  ordine dei chimici; 
  ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 
  ordine dei geologi; 
  ordine degli ingegneri; 
  ordine dei tecnologi alimentari; 
  ordine dei consulenti del lavoro; 
  ordine dei medici chirurghi  e odontoiatri; 
  ordine dei medici veterinari; 
  ordine degli psicologi; 
  ordine degli spedizionieri doganali; 
  collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati; 
  collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati; 
  collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati; 
  collegio dei geometri e geometri laureati.