Art. 2 Individuazione delle categorie professionali 1. I liberi professionisti non iscritti nell'albo forense che partecipano ad una associazione multidisciplinare devono appartenere alle seguenti categorie organizzate in ordini e collegi professionali: ordine dei dottori agronomi e dottori forestali; ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori; ordine degli assistenti sociali; ordine degli attuari; ordine nazionale dei biologi; ordine dei chimici; ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; ordine dei geologi; ordine degli ingegneri; ordine dei tecnologi alimentari; ordine dei consulenti del lavoro; ordine dei medici chirurghi e odontoiatri; ordine dei medici veterinari; ordine degli psicologi; ordine degli spedizionieri doganali; collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati; collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati; collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati; collegio dei geometri e geometri laureati.