Art. 2 
 
 
      Modifiche al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del  decreto  legislativo  16  novembre
2015, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera r) e'  sostituita  dalla  seguente:  "r)  'depositi
ammissibili al rimborso': i  depositi  che,  ai  sensi  dell'articolo
96-bis.1, commi 1 e 2, del testo unico bancario,  sono  astrattamente
idonei a essere rimborsati da un sistema di garanzia dei depositanti; 
    b) la lettera s) e'  sostituita  dalla  seguente:  "s)  'depositi
protetti': i depositi ammissibili al rimborso  che  non  superano  il
limite di rimborso da parte del sistema di garanzia  dei  depositanti
previsto dall'articolo 96-bis.1, commi 3 e  4,  comma  5,  del  testo
unico bancario. 
  2. All'articolo 49, comma 8, lettera b), del decreto legislativo 16
novembre 2015, n. 180,  dopo  le  parole:  «depositi  protetti»  sono
inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli indicati all'articolo
96-bis.1, comma 4, del testo unico bancario,». 
  3. All'articolo 52, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 16
novembre 2015, n. 180, e' aggiunto, in  fine,  il  periodo  seguente:
«per i  depositi  ammissibili  al  rimborso,  si  tiene  conto  della
compensazione di eventuali debiti del depositante nei confronti della
banca, se esigibili alla data  dell'avvio  della  risoluzione,  nella
misura  in  cui  la  compensazione  e'  possibile   a   norma   delle
disposizioni di legge o di previsioni contrattuali applicabili;». 
  4. All'articolo 81 del decreto legislativo  16  novembre  2015,  n.
180, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «depositi protetti» sono  inserite
le  seguenti:  «,  ad  eccezione  di  quelli  indicati   all'articolo
96-bis.1, comma 4, del testo unico bancario,»; 
    b) al comma 3, dopo le parole: «depositi protetti» sono  inserite
le  seguenti:  «,  ad  eccezione  di  quelli  indicati   all'articolo
96-bis.1, comma 4, del testo unico bancario,». 
  5. All'articolo 84, comma 2, del decreto  legislativo  16  novembre
2015, n. 180, dopo le parole: «depositi protetti»  sono  inserite  le
seguenti: «, ad eccezione di quelli indicati  all'articolo  96-bis.1,
comma 4, del testo unico bancario,». 
  6. All'articolo 86 del decreto legislativo  16  novembre  2015,  n.
180, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Nei casi previsti dal comma 1, lettera a),  il  sistema  di
garanzia subentra nei diritti dei  depositanti  nei  confronti  della
banca per l'eventuale somma di cui all'articolo 29, comma 3. Nei casi
previsti dal comma 1, lettera b), il sistema  di  garanzia  vanta  un
credito nei confronti della banca  in  risoluzione  pari  all'importo
erogato, che beneficia della preferenza di cui all'articolo 91, comma
1-bis, lettera b), numero 2), del testo unico bancario.»; 
  b) al comma 6, la parola: «ammessi» e'  sostituita  dalla  seguente
«ammissibili» e le parole: «articolo 96-bis, comma 5» sono sostituite
dalle seguenti: «articolo 96-bis.1, comma 3». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo  dell'art.  1  del  decreto  legislativo  16
          novembre  2015,  n.   180   (Attuazione   della   direttiva
          2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  15
          maggio 2014, che istituisce  un  quadro  di  risanamento  e
          risoluzione  degli  enti  creditizi  e  delle  imprese   di
          investimento e che modifica  la  direttiva  82/891/CEE  del
          Consiglio,   e   le   direttive   2001/24/CE,   2002/47/CE,
          2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,  2012/30/UE
          e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e  (UE)  n.
          648/2012,  del  Parlamento  europeo   e   del   Consiglio),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16  novembre  2015,  n.
          267, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 1  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                a) «accordo di netting»: un  accordo  in  virtu'  del
          quale determinati crediti  o  obbligazioni  possono  essere
          convertiti in un unico credito netto, compresi gli  accordi
          di netting per  close-out  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
          lettera f), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170; 
                b)  «alta  dirigenza»:  il  direttore   generale,   i
          vice-direttori generali e le cariche ad esse assimilate,  i
          responsabili della principali aree di affari e  coloro  che
          sono rispondono direttamente all'organo amministrativo; 
                c) «autorita'  competente»:  la  Banca  d'Italia,  la
          Banca centrale europea relativamente ai  compiti  specifici
          ad essa attribuiti dal Regolamento  (UE)  n.  1024/2013,  o
          altra autorita' competente straniera per l'esercizio  della
          vigilanza ai sensi all'art. 4, paragrafo 1, punto  40,  del
          Regolamento (UE) n. 575/2013; 
                d) «autorita'  di  vigilanza  su  base  consolidata»:
          l'autorita'  di  vigilanza  come   definita   all'art.   4,
          paragrafo 1, punto 41, del Regolamento (UE) n. 575/2013; 
                e) «autorita' di risoluzione di gruppo»:  l'autorita'
          di  risoluzione  dello  Stato  membro  in   cui   ha   sede
          l'autorita' di vigilanza su base consolidata; 
                f)  «azione  di   risoluzione»:   la   decisione   di
          sottoporre un soggetto a risoluzione ai sensi dell'art. 32,
          l'esercizio di uno o piu' poteri di cui al Titolo IV,  Capo
          V oppure l'applicazione di una o piu' misure di risoluzione
          di cui al Titolo IV, Capo IV; 
                g)  «bail-in»:  la  riduzione  o  la  conversione  in
          capitale dei  diritti  degli  azionisti  e  dei  creditori,
          secondo quanto previsto dal Titolo  IV,  Capo  IV,  Sezione
          III; 
                h) «banca»: una banca come definita all'art. 1, comma
          1, lettera b), del Testo Unico Bancario; 
                i) «capitale primario di classe  1»:  le  azioni,  le
          riserve e gli altri strumenti  finanziari  computabili  nel
          capitale primario di classe 1 ai sensi del Regolamento (UE)
          n. 575/2013; 
                l) «capogruppo»: la capogruppo di un gruppo  bancario
          ai sensi dell'art. 61 del Testo Unico Bancario; 
                m) «cessionario»: il soggetto al  quale  sono  ceduti
          azioni, altre partecipazioni, titoli di debito,  attivita',
          diritti o passivita',  o  una  combinazione  degli  stessi,
          dall'ente sottoposto a risoluzione; 
                n) «clausola di close-out netting»: una clausola come
          definita all'art. 1,  comma  1,  lettera  f),  del  decreto
          legislativo 21 maggio 2004, n. 170; 
                o) «contratti  finanziari»  i  seguenti  contratti  e
          accordi: 
                1) contratti su valori mobiliari, fra cui: 
                i) contratti di acquisto, vendita o  prestito  di  un
          titolo o gruppi o indici di titoli; 
                  ii) opzioni su un  titolo  o  gruppi  o  indici  di
          titoli; 
                  iii) operazioni di vendita  attive  o  passive  con
          patto di riacquisto su ciascuno di questi titoli, o  gruppi
          o indici di titoli; 
              2) contratti connessi a merci, fra cui: 
                i) contratti di acquisto, vendita o prestito di merci
          o gruppi o indici di merci per consegna futura; 
                  ii) opzioni su merci o gruppi o indici di merci; 
                  iii) operazioni di vendita con patto di  riacquisto
          attive o passive su merci o gruppi o indici di merci; 
              3)  contratti  standardizzati  a  termine  (futures)  e
          contratti differenziali a  termine  (forward),  compresi  i
          contratti per l'acquisto, la vendita o la  cessione,  a  un
          dato prezzo a una data futura, di merci o beni di qualsiasi
          altro tipo, servizi, diritti o interessi; 
              4) accordi di swap, tra cui: 
                i) swap e opzioni su  tassi  d'interesse;  accordi  a
          pronti (spot) o altri  accordi  su  cambi,  valute,  indici
          azionari  o  azioni,  indici  obbligazionari  o  titoli  di
          debito, indici di  merci  o  merci,  variabili  climatiche,
          quote di emissione o tassi di inflazione; 
                ii) total return swap, credit default swap  o  credit
          swap; 
                iii) accordi o transazioni analoghe agli  accordi  di
          cui ai punti i) o ii) negoziati  abitualmente  sui  mercati
          degli swap o dei derivati; 
              5) accordi di prestito interbancario in cui la scadenza
          del prestito e' pari o inferiore a tre mesi; 
              6) accordi quadro per i contratti o accordi di  cui  ai
          numeri 1, 2, 3, 4 e 5; 
                p)  «controparte  centrale»:  un  soggetto   di   cui
          all'art. 2, punto 1, del Regolamento (UE) n. 648/2012; 
                q) «depositi»: i crediti relativi ai fondi  acquisiti
          dalle banche con obbligo  di  rimborso;  non  costituiscono
          depositi i crediti relativi a fondi acquisiti  dalla  banca
          debitrice rappresentati da  strumenti  finanziari  indicati
          dall'art. 1, comma 2, del Testo Unico della Finanza,  o  il
          cui capitale non  e'  rimborsabile  alla  pari,  o  il  cui
          capitale  e'  rimborsabile  alla  pari  solo  in  forza  di
          specifici accordi o garanzie  concordati  con  la  banca  o
          terzi; costituiscono depositi  i  certificati  di  deposito
          purche' non rappresentati da  valori  mobiliari  emessi  in
          serie; 
                r) «depositi ammissibili  al  rimborso»:  i  depositi
          che, ai sensi dell'art. 96-bis.1, commi 1 e  2,  del  testo
          unico  bancario,  sono  astrattamente   idonei   a   essere
          rimborsati da un sistema di garanzia dei depositanti; 
                s)«depositi  protetti»:  i  depositi  ammissibili  al
          rimborso che non superano il limite di  rimborso  da  parte
          del sistema di garanzia dei depositanti previsto  dall'art.
          96-bis.1, commi 3 e 4, comma 5, del testo unico bancario; 
                t) «derivato»: uno strumento derivato  come  definito
          all'art. 2, punto 5, del Regolamento (UE) n. 648/2012; 
                u) «elementi di classe 2»: gli strumenti di  capitale
          e i prestiti subordinati ai sensi del Regolamento  (UE)  n.
          575/2013  (Tier  2)  o  della  direttiva   2006/48/CE   del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  delle   relative
          disposizioni di attuazione; 
                v) «ente-ponte»: la societa' di  capitali  costituita
          ai sensi del Titolo IV, Capo IV, Sezione  II,  Sottosezione
          II, per acquisire, detenere e vendere, in tutto o in parte,
          azioni o altre partecipazioni emesse da un ente  sottoposto
          a risoluzione, o attivita', diritti e passivita' di  uno  o
          piu' enti  sottoposti  a  risoluzione  per  preservarne  le
          funzioni essenziali; 
                z) «ente sottoposto a risoluzione»: uno dei  soggetti
          indicati all'art.  2  in  relazione  al  quale  e'  avviata
          un'azione di risoluzione; 
                aa)   «evento   determinante    l'escussione    della
          garanzia»: un evento come definito  all'art.  1,  comma  1,
          lettera i), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170; 
                bb)  «funzioni  essenziali»:  attivita',  servizi   o
          operazioni la cui interruzione  potrebbe  compromettere  la
          prestazione  in  uno  o  piu'  Stati  membri   di   servizi
          essenziali  per  il  sistema  economico  o  la   stabilita'
          finanziaria, in ragione della dimensione,  della  quota  di
          mercato, delle interconnessioni esterne  o  interne,  della
          complessita' o dell'operativita'  transfrontaliera  di  una
          banca  o  di  un  gruppo,  con  particolare  riguardo  alla
          sostituibilita'  dell'attivita',  dei   servizi   o   delle
          operazioni; 
                cc) «giorno lavorativo»: qualsiasi giorno  tranne  il
          sabato, la domenica o le festivita' pubbliche; 
                dd) «gruppo»: una societa' controllante e le societa'
          da essa controllate ai sensi dell'art. 23 del  Testo  Unico
          Bancario; 
                ee)  «infrastruttura  di  mercato»:  un  sistema   di
          gestione accentrata, un sistema di pagamento, un sistema di
          regolamento  titoli,  una   controparte   centrale   o   un
          repertorio di dati sulle negoziazioni; 
                ff) «legge fallimentare»: il r.d. 16 marzo  1942,  n.
          267, e successive modificazioni; 
                hh) «linee  di  operativita'  principali»:  linee  di
          operativita' e servizi  connessi  che  rappresentano  fonti
          significative  di  entrate,  di  utili  o  di   valore   di
          avviamento della banca o di un gruppo di cui fa  parte  una
          banca; 
                ii)   «meccanismi    terminativi»:    clausole    che
          attribuiscono alle parti di  un  contratto  il  diritto  di
          scioglierlo contratto o chiuderlo per close-out, di esigere
          l'intera  prestazione  con  decadenza  dal  beneficio   del
          termine,  di  compensare  obbligazioni,  anche  secondo  un
          meccanismo di netting,  e  ogni  analoga  disposizione  che
          consente la sospensione,  la  modifica  o  l'estinzione  di
          un'obbligazione da parte di un contraente o  che  impedisce
          l'insorgere di un obbligo previsto dal contratto; 
                ll) «misura di gestione della  crisi»:  un'azione  di
          risoluzione o la nomina di un commissario speciale ai sensi
          dell'art. 37; 
                mm) «misura di prevenzione della crisi»:  l'esercizio
          dei poteri previsti dall'art. 69-sexies, comma 3, del Testo
          Unico Bancario, l'applicazione di una misura di  intervento
          precoce o dell'amministrazione straordinaria  a  norma  del
          Testo Unico Bancario, l'esercizio dei poteri previsti dagli
          articoli 14 e 15 e dei poteri di riduzione o di conversione
          a norma del Titolo IV, Capo II; 
                nn) «obbligazioni bancarie garantite»:  i  titoli  di
          debito di cui all'art. 7-bis, della legge 30  aprile  1999,
          n. 130; 
                oo)  «organo  di  amministrazione»:  l'organo  o  gli
          organi di una  societa'  cui  e'  conferito  il  potere  di
          stabilire gli indirizzi  strategici,  gli  obiettivi  e  la
          direzione generale,  che  supervisionano  e  monitorano  le
          decisioni della dirigenza  e  comprendono  le  persone  che
          dirigono di fatto la societa'; nelle societa'  per  azioni,
          societa' in accomandita per azioni e  societa'  cooperative
          per azioni a responsabilita' limitata aventi sede legale in
          Italia, esso identifica: (i) quando e' adottato il  sistema
          tradizionale  o   quello   monistico,   il   consiglio   di
          amministrazione;  (ii)  quando  e'  adottato   il   sistema
          dualistico, il consiglio di gestione; nel caso in  cui  sia
          adottato il sistema dualistico e lo statuto attribuisca  al
          consiglio di  sorveglianza  il  compito  di  deliberare  in
          ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e
          finanziari    della    societa'    ai    sensi    dell'art.
          2409-ter-decies, comma 1, lettera f-bis, del codice civile,
          anche il consiglio di sorveglianza; 
                pp) «partecipazioni»: azioni, quote, altri  strumenti
          finanziari  che  attribuiscono  diritti  amministrativi   o
          comunque i diritti previsti dall'art. 2351,  ultimo  comma,
          del codice civile, nonche' titoli convertibili in -  o  che
          conferiscono il diritto di acquisire, o che rappresentano -
          azioni, quote o i suddetti altri strumenti finanziari; 
                qq)  «passivita'  ammissibili»:  gli   strumenti   di
          capitale non computabili nel patrimonio di vigilanza  e  le
          altre passivita' e di uno dei soggetti indicati all'art. 2,
          non escluse dall'ambito  di  applicazione  del  bail-in  in
          virtu' dell'art. 49, comma 1; 
                rr) «passivita' garantita»:  una  passivita'  per  la
          quale il diritto del creditore  al  pagamento  o  ad  altra
          forma di adempimento e' garantito da  privilegio,  pegno  o
          ipoteca, o da contratti di garanzia con  trasferimento  del
          titolo in proprieta' o con costituzione di garanzia  reale,
          comprese le passivita' derivanti da operazioni  di  vendita
          con patto di riacquisto; 
                ss) «prestazione della garanzia»: il compimento degli
          atti indicati all'art. 1, comma 1, lettera q), del  decreto
          legislativo 21 maggio 2004, n. 170; 
                tt)  «repertorio  di  dati  sulle  negoziazioni»:  un
          soggetto di cui all'art. 2, punto 2, del  Regolamento  (UE)
          n. 648/2012; 
                uu)  «risoluzione»:  l'applicazione  di  una  o  piu'
          misure previste al Titolo IV, Capo IV, per  realizzare  gli
          obiettivi indicati nell'art. 21; 
                vv) «sede di negoziazione»: un mercato regolamentato,
          un sistema  multilaterale  di  negoziazione  o  un  sistema
          organizzato di  negoziazione  come  definiti  dall'art.  4,
          paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE; 
                zz)  «SEVIF»:  il  Sistema   europeo   di   vigilanza
          finanziaria di cui all'art. 1, comma 1, lettera h-bis), del
          Testo Unico Bancario; 
                aaa)   «SIM»:   una   societa'   di   intermediazione
          mobiliare, come definita ai sensi  dell'art.  1,  comma  1,
          lettera e), del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
          58, o un'impresa di investimento avente sede legale  in  un
          altro Stato membro, come definita  ai  sensi  dell'art.  4,
          paragrafo 1, punto 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013  che
          presta uno o piu'  dei  seguenti  servizi  o  attivita'  di
          investimento: 
                  1) negoziazione per conto proprio; 
                  2) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a
          fermo   o   assunzione   di    garanzia    nei    confronti
          dell'emittente; 
                  3)   gestione   di   sistemi    multilaterali    di
          negoziazione; 
                bbb) «sistema di gestione  accentrata»:  un  soggetto
          che presta i servizi di cui alla Sezione A, punti 1 e/o  2,
          dell'Allegato al Regolamento (UE) n. 909/2014; 
                ccc)  «sistema  di  pagamento»:  un  accordo  di  cui
          all'art. 2, punto 1, del Regolamento (UE) n. 795/2014; 
                ddd) «sistema di regolamento titoli»: un  sistema  di
          cui all'art. 2, paragrafo 1, punto 10, del Regolamento (UE)
          n. 909/2014; 
                eee) «sistema di tutela istituzionale»  o  «IPS»:  un
          accordo  riconosciuto  dalla  Banca   d'Italia   ai   sensi
          dell'art.  113,  paragrafo  7,  del  Regolamento  (UE)   n.
          575/2013; 
                fff)    «societa'    controllante»:    la    societa'
          controllante  ai  sensi  dell'art.  23  del   Testo   Unico
          Bancario; 
                ggg) «societa' controllate»:  le  societa'  che  sono
          controllate ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico Bancario; 
                hhh)  «societa'  finanziarie»:  le  societa'  di  cui
          all'art. 59, comma 1, lettera b), del Testo Unico Bancario; 
                lll)  «societa'  veicolo  per   la   gestione   delle
          attivita'»: una societa' di capitali  costituita  ai  sensi
          del Titolo IV, Capo IV, Sezione II, Sottosezione  III,  per
          acquisire, in tutto o in parte, le attivita', i  diritti  o
          le passivita' di uno o piu' enti sottoposti a risoluzione o
          di un ente-ponte; 
                mmm) «sostegno finanziario  pubblico  straordinario»:
          un aiuto di Stato ai sensi dell'articoli 107, paragrafo  1,
          del  Trattato  sul  Funzionamento  dell'Unione  europea   o
          qualsiasi altro sostegno  finanziario  pubblico  a  livello
          sovranazionale  che  se   erogato   a   livello   nazionale
          configurerebbe un aiuto di stato, fornito per  mantenere  o
          ripristinare la solidita', la liquidita' o la  solvibilita'
          di uno dei soggetti indicati all'art. 2; 
                nnn) «Stato  terzo»:  uno  Stato  non  facente  parte
          dell'Unione europea; 
                ooo)  «Stato  membro»:  uno   Stato   facente   parte
          dell'Unione europea; 
                ppp)  «strumenti  di  capitale»:  gli  strumenti   di
          capitale aggiuntivo di classe 1 e gli elementi di classe  2
          ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 o della direttiva
          2006/48/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   e
          relative disposizioni di attuazione; 
                qqq) «strumenti di capitale aggiuntivo di classe  1»:
          gli  strumenti  di  cui  all'art.  52,  paragrafo  1,   del
          Regolamento (UE) n. 575/2013 o  alla  direttiva  2006/48/CE
          del  Parlamento  europeo  e  del   Consiglio   e   relative
          disposizioni di attuazione; 
                rrr)  «succursale  significativa»:   una   succursale
          considerata significativa nello Stato membro nel quale essa
          e' stabilita ai sensi  dell'art.  51,  paragrafo  1,  della
          direttiva 2013/36/UE; 
                sss) «Testo Unico Bancario»: il  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385; 
                uuu)  «Testo  Unico  della   Finanza»:   il   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
                vvv) «titoli di  debito»:  le  obbligazioni  e  altre
          forme di debito trasferibile, gli strumenti  che  creano  o
          riconoscono un debito e quelli che conferiscono diritti  di
          acquistare titoli di debito.". 
              - Il testo dell'art. 49 del citato decreto  legislativo
          16 novembre 2015, n.  180,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 49 (Passivita' escluse dal bail-in).  -  1.  Sono
          soggette al bail-in tutte le passivita', ad eccezione delle
          seguenti: 
                a) i depositi protetti; 
                b) le passivita' garantite, incluse  le  obbligazioni
          bancarie garantite, le passivita'  derivanti  da  contratti
          derivati di copertura dei rischi dei crediti e  dei  titoli
          ceduti a garanzia delle obbligazioni, nel limite del valore
          delle attivita' poste a garanzia delle stesse,  nonche'  le
          passivita' nei confronti dell'amministrazione tributaria ed
          enti previdenziali, se i relativi crediti sono assistiti da
          privilegio o altra causa legittima di prelazione; 
                c) qualsiasi obbligo derivante  dalla  detenzione  da
          parte dell'ente sottoposto a risoluzione di  disponibilita'
          dei  clienti,  inclusa  la  disponibilita'  detenuta  nella
          prestazione  di  servizi  e  attivita'  di  investimento  e
          accessori ovvero da o per conto di organismi d'investimento
          collettivo  o  fondi   di   investimento   alternativi,   a
          condizione  che  questi  clienti   siano   protetti   nelle
          procedure concorsuali applicabili; 
                d) qualsiasi obbligo sorto per effetto di un rapporto
          fiduciario tra l'ente sottoposto a risoluzione e un  terzo,
          in qualita' di beneficiario, a condizione che  quest'ultimo
          sia protetto nelle procedure concorsuali applicabili; 
                e) passivita' con durata originaria inferiore a sette
          giorni nei confronti di banche o SIM non facenti parte  del
          gruppo dell'ente sottoposto a risoluzione; 
                f) passivita' con durata residua  inferiore  a  sette
          giorni nei confronti  di  un  sistema  di  pagamento  o  di
          regolamento titoli o di una controparte  centrale,  nonche'
          dei suoi gestori  o  partecipanti,  purche'  le  passivita'
          derivino  dalla  partecipazione  dell'ente   sottoposto   a
          risoluzione ai sistemi; 
                g) passivita' nei confronti dei seguenti soggetti: 
                i)   dipendenti,   limitatamente   alle    passivita'
          riguardanti la retribuzione fissa, i benefici pensionistici
          o altra componente fissa della remunerazione. Il bail-in e'
          applicato alla componente  variabile  della  remunerazione,
          salvo che essa sia stabilita da  contratti  collettivi.  In
          ogni caso, esso  e'  applicato  alla  componente  variabile
          della   remunerazione   del   personale   piu'    rilevante
          identificato ai sensi del Regolamento (UE) n. 604/2014; 
                ii) fornitori di beni  o  servizi  necessari  per  il
          normale funzionamento dell'ente sottoposto a risoluzione; 
                iii)   sistemi   di   garanzia    dei    depositanti,
          limitatamente ai contributi dovuti dall'ente  sottoposto  a
          risoluzione per l'adesione ai sistemi. 
              2. Possono eccezionalmente essere escluse, del tutto  o
          in parte, dall'applicazione del bail-in passivita'  diverse
          da quelle elencate nel comma 1 quando  si  verifica  almeno
          una delle seguenti condizioni: 
                a) non sarebbe possibile applicare il bail-in a  tali
          passivita' in tempi ragionevoli; 
                b)  l'esclusione   e'   strettamente   necessaria   e
          proporzionata per: 
                  i)  assicurare  la   continuita'   delle   funzioni
          essenziali  e  delle  principali  linee   di   operativita'
          dell'ente sottoposto a risoluzione, in modo da consentirgli
          di preservare la propria operativita'  e  la  fornitura  di
          servizi chiave; o 
                  ii)   evitare   un   contagio   che   perturberebbe
          gravemente il funzionamento dei mercati finanziari e  delle
          infrastrutture  di  mercato  con  gravi  ricadute  negative
          sull'economia di uno Stato membro o dell'Unione europea; 
                c) l'inclusione di tali passivita'  nell'applicazione
          del bail-in determinerebbe una distruzione di  valore  tale
          che gli altri creditori  sopporterebbero  perdite  maggiori
          rispetto  a  quelle  che  essi  subirebbero  in   caso   di
          esclusione  di  tali   passivita'   dall'applicazione   del
          bail-in. 
              3. Le esclusioni ai sensi del  comma  2  sono  disposte
          avendo riguardo a: 
                a) il principio secondo cui le perdite sono sostenute
          dagli azionisti  e,  solo  successivamente,  dai  creditori
          dell'ente sottoposto a risoluzione, secondo  il  rispettivo
          ordine di priorita' applicabile  in  sede  concorsuale;  le
          passivita'  escluse  dal  bail-in   possono   ricevere   un
          trattamento  piu'  favorevole   rispetto   a   quello   che
          spetterebbe a passivita' ammissibili dello stesso  grado  o
          di grado sovraordinato se l'ente sottoposto  a  risoluzione
          fosse   liquidato,   secondo   la    liquidazione    coatta
          amministrativa disciplinata  dal  Testo  Unico  Bancario  o
          altra analoga procedura concorsuale applicabile; 
                b)  la  capacita'  di  assorbimento   delle   perdite
          dell'ente sottoposto a risoluzione che ne risulterebbe; 
                c) la necessita' di mantenere risorse adeguate per il
          finanziamento di altre procedure di risoluzione; 
                d) quanto previsto negli atti delegati adottati dalla
          Commissione Europea ai sensi  dell'art.  44,  paragrafo  11
          della direttiva 2014/59/UE; 
                e) la  natura  dei  titolari  delle  passivita',  ivi
          inclusi i titolari dei depositi di cui all'art.  91,  comma
          1-bis, lettera a), numero 1), del Testo unico bancario. 
              4. L'esclusione di passivita' ai sensi del comma  2  e'
          preventivamente  notificata  dalla  Banca   d'Italia   alla
          Commissione Europea. Se l'esclusione richiede il contributo
          del fondo di risoluzione o  di  una  fonte  alternativa  di
          finanziamento,  la  Banca  d'Italia  dispone  l'esclusione,
          salvo che la Commissione Europea, entro 24 ore dal  momento
          in cui e' stata informata dalla Banca d'Italia, o entro  il
          diverso termine concordato con quest'ultima,  comunichi  il
          proprio divieto o  chieda  di  apportare  modifiche.  Negli
          altri casi l'esclusione e' disposta senza indugio. 
              5. Se e' disposta l'esclusione ai sensi del comma 2, le
          perdite  che  le  passivita'   escluse   avrebbero   dovuto
          assorbire    sono    trasferite,     alternativamente     o
          congiuntamente, su: 
                a) i  titolari  delle  altre  passivita'  soggette  a
          bail-in  mediante  la  loro  riduzione  o  conversione   in
          capitale, fatto salvo l'art. 22, comma 1, lettera c); 
                b) il fondo di risoluzione, il quale,  in  tal  caso,
          effettua conferimenti nel capitale dell'ente  sottoposto  a
          risoluzione in misura almeno sufficiente a portare  a  zero
          il patrimonio netto o da ripristinare  il  coefficiente  di
          capitale primario di classe 1. 
              6. L'intervento del fondo di risoluzione ai  sensi  del
          comma 5, lettera b), puo' essere disposto a condizione che: 
                a) il contributo al ripianamento delle perdite e alla
          ricapitalizzazione  dell'ente  sottoposto   a   risoluzione
          fornito dalle riserve, dai suoi azionisti, dai detentori di
          altre partecipazioni o  di  strumenti  di  capitale  e  dai
          detentori di passivita' soggette  a  bail-in  sia  pari  ad
          almeno l'8 per cento delle  passivita'  totali,  inclusi  i
          fondi propri, dell'ente; e 
                b) il contributo del fondo di risoluzione non  superi
          il 5 per cento delle passivita'  totali,  inclusi  i  fondi
          propri, dell'ente sottoposto a risoluzione. 
              Al  fine  dell'applicazione  del  presente  comma,   le
          passivita'  totali  dell'ente  sottoposto  a   risoluzione,
          inclusi i suoi fondi propri, sono  determinati  secondo  la
          valutazione disciplinata da dal Capo I, Sezione II. 
              7. Il contributo del fondo di  risoluzione  di  cui  al
          comma 5, lettera b), puo' essere finanziato da: 
                a) i contributi ordinari; 
                b)  i  contributi  straordinari  che  il  fondo  puo'
          riscuotere in tre anni; 
                c) se gli importi indicati alle lettere a) e b)  sono
          insufficienti,  le  altre  forme  di  sostegno  finanziario
          previste dall'art. 78, comma 1, lettera c). 
              8. In deroga a quanto disposto dal comma 6, lettera a),
          puo' essere disposto l'intervento del fondo di  risoluzione
          ai sensi del comma 5, lettera b), a condizione che: 
                a) il contributo al ripianamento delle perdite e alla
          ricapitalizzazione  dell'ente  sottoposto   a   risoluzione
          fornito dalle riserve, dagli azionisti,  dai  detentori  di
          altre partecipazioni o  di  strumenti  di  capitale  e  dai
          detentori di passivita' soggette  a  bail-in  sia  pari  ad
          almeno il 20 per cento delle  attivita'  ponderate  per  il
          rischio dell'ente; e 
                b) il fondo di risoluzione  disponga  di  un  importo
          pari ad almeno il 3 per cento  dei  depositi  protetti,  ad
          eccezione di quelli indicati all'art.  96-bis.1,  comma  4,
          del testo unico bancario, di tutte le banche italiane e  le
          succursali italiane di banche extracomunitarie derivante da
          contributi ordinari e l'ente sottoposto a risoluzione abbia
          un attivo su base consolidata inferiore a 900  miliardi  di
          euro. 
              9. In casi straordinari, si possono reperire  ulteriori
          finanziamenti da fonti alternative a condizione che: 
                a) il  contributo  del  fondo  di  risoluzione  abbia
          raggiunto il limite del 5 per cento stabilito dal comma  6,
          lettera b); e 
                b) siano state interamente ridotte o convertite tutte
          le  passivita'  chirografarie  soggette  a  bail-in,  fatta
          eccezione per i depositi ammissibili al rimborso. 
              10. Al ricorrere delle condizioni indicate al comma  9,
          possono altresi' essere utilizzate eventuali disponibilita'
          del fondo di risoluzione derivanti da  contributi  ordinari
          anche oltre il limite del 5 per cento stabilito  dal  comma
          6, lettera b).». 
              - Il testo dell'art. 52 del citato decreto  legislativo
          16 novembre 2015, n.  180,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 52 (Trattamento degli azionisti e dei creditori).
          - 1. Il bail-in e' attuato allocando l'importo  determinato
          ai sensi dell'art. 51 secondo l'ordine di seguito indicato: 
                a) sono ridotti, fino alla concorrenza delle  perdite
          quantificate dalla valutazione prevista dal Capo I, Sezione
          II: 
                  i)  le  riserve  e  il  capitale  rappresentato  da
          azioni, anche non  computate  nel  capitale  regolamentare,
          nonche' dagli altri strumenti  finanziari  computabili  nel
          capitale primario di classe 1, con  conseguente  estinzione
          dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali; 
                  ii) il valore nominale degli strumenti di  capitale
          aggiuntivo di classe 1, anche per la  parte  non  computata
          nel capitale regolamentare; 
                  iii) il valore nominale degli elementi di classe 2,
          anche   per   la   parte   non   computata   nel   capitale
          regolamentare; 
                  iv)  il  valore  nominale  dei  debiti  subordinati
          diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe  1
          o dagli elementi di classe 2; 
                  v) il valore  nominale  delle  restanti  passivita'
          ammissibili; 
                b) una volta assorbite le perdite, o  in  assenza  di
          perdite, gli strumenti di capitale aggiuntivo di  classe  1
          sono convertiti, in tutto o in parte, in azioni computabili
          nel capitale primario di classe 1; 
                c) se le misure precedenti non sono sufficienti,  gli
          elementi di classe 2 sono convertiti, in tutto o in  parte,
          in azioni computabili nel capitale primario di classe 1; 
                d) se le misure precedenti non  sono  sufficienti,  i
          debiti subordinati  diversi  dagli  strumenti  di  capitale
          aggiuntivo di classe 1 o dagli elementi di  classe  2  sono
          convertiti in azioni computabili nel capitale  primario  di
          classe 1; 
                e) se le misure precedenti non sono  sufficienti,  le
          restanti passivita' ammissibili sono convertite  in  azioni
          computabili nel capitale primario di classe 1. 
              2. Le misure di cui al comma 1 sono disposte: 
                a) in  modo  uniforme  nei  confronti  di  tutti  gli
          azionisti e i creditori dell'ente appartenenti alla  stessa
          categoria,  proporzionalmente  al   valore   nominale   dei
          rispettivi  strumenti  finanziari  o  crediti,  secondo  la
          gerarchia applicabile in sede concorsuale  e  tenuto  conto
          delle clausole di  subordinazione,  salvo  quanto  previsto
          dall'art. 49, commi 1 e 2; 
                b) in misura tale da assicurare che  nessun  titolare
          degli  strumenti,  degli  elementi   o   delle   passivita'
          ammissibili  di  cui  al  comma  1  riceva  un  trattamento
          peggiore  rispetto  a  quello  che  riceverebbe  se  l'ente
          sottoposto a risoluzione fosse stato liquidato nel  momento
          in cui e' stata accertata la  sussistenza  dei  presupposti
          per l'avvio  della  risoluzione,  secondo  la  liquidazione
          coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario
          o altra analoga procedura concorsuale applicabile; 
                c) tenendo conto del valore nominale degli  strumenti
          finanziari  o  dei   crediti,   al   netto   dell'eventuale
          compensazione tra crediti  e  debiti,  purche'  i  relativi
          effetti siano stati fatti valere da una delle  parti  prima
          dell'avvio della risoluzione;  resta  ferma  l'applicazione
          degli articoli 54  e  91  per  i  depositi  ammissibili  al
          rimborso, si tiene conto della compensazione  di  eventuali
          debiti  del  depositante  nei  confronti  della  banca,  se
          esigibili alla data  dell'avvio  della  risoluzione,  nella
          misura in cui la compensazione e' possibile a  norma  delle
          disposizioni  di  legge  o   di   previsioni   contrattuali
          applicabili; 
                d) in caso di passivita'  contestate,  sull'ammontare
          riconosciuto dall'ente sottoposto a  risoluzione;  definita
          la  contestazione,  il  bail-in  e'  esteso  sull'eventuale
          eccedenza e il valore delle passivita' nei confronti  delle
          quali e' stato attuato il bail-in e'  ripristinato  per  la
          differenza. 
              3. Le misure di cui al comma 1 sono adottate anche  nei
          confronti dei titolari di azioni o di altre partecipazioni,
          emesse o attribuite: 
                a) in virtu' della conversione di titoli di debito in
          azioni o altre partecipazioni,  a  norma  delle  condizioni
          contrattuali dei medesimi titoli di debito, al  verificarsi
          di un evento precedente o simultaneo  al  provvedimento  di
          avvio della risoluzione; 
                b) in virtu' della  conversione  degli  strumenti  di
          capitale in azioni computabili  nel  capitale  primario  di
          classe 1 a norma del Capo II. 
              4. Prima di applicare la riduzione di cui al  comma  1,
          lettera a), punto v), o la conversione di cui al  comma  1,
          lettera e),  e'  ridotto  o  convertito,  secondo  l'ordine
          indicato nel comma 1, il valore nominale di tutti gli altri
          strumenti che contengono clausole - non ancora  attivate  -
          in base alle quali il loro valore  nominale  e'  ridotto  o
          convertito in strumenti di capitale primario di classe 1 al
          verificarsi di eventi relativi alla situazione finanziaria,
          alla solvibilita' o al livello dei fondi  propri  dell'ente
          sottoposto a risoluzione. Se  il  valore  nominale  di  uno
          strumento e' stato ridotto, ma non azzerato, per effetto di
          una clausola di cui al presente comma, l'ammontare  residuo
          e' soggetto all'applicazione del bail-in. 
              5. La riduzione di cui  al  comma  1,  lettera  a),  ha
          effetto definitivo e ha luogo senza che  sia  dovuto  alcun
          indennizzo, fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 51,
          comma 2, e 89, comma 1. Gli azionisti e i creditori perdono
          ogni diritto, fatta eccezione per quelli  gia'  maturati  e
          per l'eventuale diritto al risarcimento del danno  in  caso
          di esercizio illegittimo dei poteri di risoluzione. 
              6. In caso di  conversione,  il  numero  di  azioni  da
          attribuire  ai  titolari  di  strumenti  di   capitale   e'
          determinato secondo quanto previsto dall'art. 55. 
              7. Salvo patto contrario, in caso di passivita' oggetto
          di bail-in,  il  bail-in  non  pregiudica  il  diritto  del
          creditore nei confronti  dei  condebitori  in  solido,  dei
          fideiussori o di altri terzi a qualunque  titolo  tenuti  a
          rispondere dell'adempimento  della  passivita'  oggetto  di
          riduzione. L'eventuale azione  di  regresso  nei  confronti
          dell'ente sottoposto a risoluzione o di una componente  del
          gruppo di cui esso fa parte e' ammessa nei limiti di quanto
          dovuto da questi ultimi a seguito del bail-in.». 
              - Il testo dell'art. 81 del citato decreto  legislativo
          16 novembre 2015, n.  180,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art.    81    (Livello-obiettivo    della    dotazione
          finanziaria). - 1. Entro il 31 dicembre 2024  la  dotazione
          finanziaria complessiva dei fondi di  risoluzione  e'  pari
          all'1 per cento dei  depositi  protetti,  ad  eccezione  di
          quelli indicati all'art. 96-bis.1, comma 4, del testo unico
          bancario, risultanti  alla  data  di  chiusura  dell'ultimo
          bilancio annuale dei  soggetti  tenuti  al  versamento  dei
          contributi, da essi approvato. 
              2. Per raggiungere il livello indicato al  comma  1,  i
          contributi vengono  calcolati  e  raccolti  in  conformita'
          dell'art.  82  su  base  annuale  nel  modo  piu'  uniforme
          possibile  nel  tempo,  tenendo  anche  conto  dell'impatto
          prociclico  che  il  loro  versamento  puo'   avere   sulla
          situazione   finanziaria   dei   soggetti   obbligati    ad
          effettuarlo. 
              3. La Banca d'Italia puo' prorogare il termine indicato
          al comma 1 per un massimo di quattro anni  se  i  fondi  di
          risoluzione hanno effettuato  esborsi  cumulativi  per  una
          percentuale superiore  allo  0,5  per  cento  dei  depositi
          protetti,  ad  eccezione  di   quelli   indicati   all'art.
          96-bis.1, comma 4, del testo unico  bancario,  di  tutti  i
          soggetti tenuti al versamento dei contributi. 
              4. Se, dopo il termine di cui al comma 1, la  dotazione
          finanziaria scende al di sotto del livello  stabilito  allo
          stesso comma, la raccolta dei contributi ordinari  riprende
          fino al ripristino di quel livello in conformita' a  quanto
          stabilito dall'art. 82. Tuttavia, se, dopo  aver  raggiunto
          per la prima volta  il  livello  di  cui  al  comma  1,  la
          dotazione finanziaria si riduce a meno  dei  due  terzi  di
          tale livello, l'ammontare  annuo  dei  contributi  ordinari
          annuali e' fissato in modo  da  consentirne  il  ripristino
          entro un periodo di sei anni.». 
              - Il testo dell'art. 84 del citato decreto  legislativo
          16 novembre 2015, n.  180,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 84 (Prestiti dei fondi di risoluzione). -  1.  Le
          risorse dei fondi di risoluzione possono  essere  integrate
          attraverso   prestiti   contratti   con    meccanismi    di
          finanziamento istituiti in un altro Stato membro, quando: 
                a) i contribuiti  ordinari  non  sono  sufficienti  a
          sostenere le misure di cui all'art. 79, comma 1; 
                  b) i contributi straordinari non  sono  prontamente
          disponibili o sufficienti; e 
                c)  i  prestiti  e  le  altre   forme   di   sostegno
          finanziario previsti dall'art. 78, comma 1, lettera c), non
          sono immediatamente accessibili a condizioni ragionevoli. 
              2. I fondi di risoluzione possono concedere prestiti ai
          meccanismi per il finanziamento della risoluzione stabiliti
          in  altri  Stati  membri.  L'ammontare  del   prestito   e'
          commisurato alla  percentuale  dei  depositi  protetti,  ad
          eccezione di quelli indicati all'art.  96-bis.1,  comma  4,
          del testo unico bancario, delle banche aventi  sede  legale
          in  Italia  e   delle   succursali   italiane   di   banche
          extracomunitarie  sul  totale  dei  depositi  protetti  dai
          meccanismi di finanziamento partecipanti all'accordo, salvo
          che tutti i partecipanti non abbiano pattuito diversamente.
          I prestiti concessi sono considerati fra le  attivita'  del
          fondo stesso e vengono computati ai fini del raggiungimento
          del livello-obiettivo di cui all'art. 81, comma 1. 
              3. I prestiti indicati al comma 2 sono concessi  previo
          parere  favorevole  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. Nei casi previsti  dall'art.  80  il  prestito  e'
          inoltre soggetto ad autorizzazione della Banca d'Italia. 
              4.  Il  tasso  d'interesse,  il  periodo  di  rimborso,
          nonche' gli altri termini contrattuali relativi ai prestiti
          contratti o concessi ai sensi  dei  commi  precedenti  sono
          determinati nel rispetto di quanto previsto  dall'art.  106
          della direttiva 2014/59/UE.». 
              - Il testo dell'art. 86 del citato decreto  legislativo
          16 novembre 2015, n.  180,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art.  86  (Intervento  dei  sistemi  di  garanzia  dei
          depositanti  nel  contesto  della  risoluzione).  -  1.  Il
          sistema di garanzia dei depositanti cui la banca sottoposta
          a risoluzione aderisce e' tenuto a  corrispondere  all'ente
          sottoposto a risoluzione una somma in denaro pari a: 
                a) in caso di applicazione del  bail-in,  l'ammontare
          di cui i depositi protetti sarebbero stati ridotti ai  fini
          dell'assorbimento delle perdite se a  quei  depositi  fosse
          stato applicato il bail-in; oppure 
                b) in caso di cessione di beni e rapporti giuridici a
          un privato, all'ente-ponte o a una societa' veicolo per  la
          gestione delle attivita', l'ammontare delle perdite  che  i
          depositanti protetti avrebbero subito se avessero  ricevuto
          il medesimo trattamento riservato ai creditori  soggetti  a
          perdite aventi lo stesso ordine di priorita'. 
              1-bis. Nei casi previsti dal comma 1,  lettera  a),  il
          sistema di garanzia subentra nei  diritti  dei  depositanti
          nei confronti della banca  per  l'eventuale  somma  di  cui
          all'art. 29, comma  3.  Nei  casi  previsti  dal  comma  1,
          lettera b), il sistema di garanzia  vanta  un  credito  nei
          confronti  della  banca  in  risoluzione  pari  all'importo
          erogato, che beneficia della preferenza di cui all'art. 91,
          comma  1-bis,  lettera  b),  numero  2),  del  testo  unico
          bancario. 
              2. In caso di applicazione del bail-in, il  sistema  di
          garanzia dei depositanti non contribuisce agli oneri per la
          ricapitalizzazione dell'ente o dell'ente-ponte. 
              3. La determinazione dell'importo a carico del  sistema
          di garanzia dei depositanti e'  effettuata  in  conformita'
          della valutazione di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione II. 
              4. In ogni caso, quanto dovuto dal sistema di  garanzia
          dei depositanti non puo' eccedere l'ammontare delle perdite
          che  esso  avrebbe  sostenuto  se  la  banca  fosse   stata
          sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. 
              5. Se una valutazione a norma dell'art.  88  stabilisce
          che il contributo  versato  dal  sistema  di  garanzia  dei
          depositanti per la risoluzione e'  superiore  alle  perdite
          che  avrebbe  sostenuto  in  caso  di  liquidazione  coatta
          amministrativa della banca,  il  sistema  di  garanzia  dei
          depositanti ha diritto a ricevere la differenza  dal  fondo
          di risoluzione conformemente all'art. 89. 
              6. Quando i depositi ammissibili al  rimborso  detenuti
          presso una banca soggetta  a  risoluzione  sono  trasferiti
          solo parzialmente a un ente-ponte o a  un'altra  banca  per
          effetto  della   cessione   dell'attivita'   d'impresa,   i
          depositanti non vantano alcun  diritto  nei  confronti  del
          sistema di  garanzia  dei  depositanti  in  relazione  alla
          porzione non trasferita,  purche'  l'importo  dei  depositi
          trasferiti sia pari o superiore a quanto previsto dall'art.
          96-bis.1, comma 3, del Testo Unico Bancario. 
              7.  Se  la  dotazione  finanziaria  di  un  sistema  di
          garanzia dei depositanti si riduce  a  meno  di  due  terzi
          dell'importo previsto dalla legge per effetto di interventi
          effettuati ai sensi dei commi 1  e  2,  la  Banca  d'Italia
          provvede affinche' l'importo sia ripristinato  mediante  il
          versamento di contributi ordinari entro sei anni. 
              8. In ogni caso,  quanto  corrisposto  dai  sistemi  di
          garanzia dei depositanti ai  sensi  del  presente  articolo
          nell'ambito di una singola risoluzione non supera il 50 per
          cento della dotazione finanziaria complessiva  del  sistema
          stabilita dalla legge o il maggiore importo stabilito dalla
          Banca d'Italia.».