Art. 2 Modifiche al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera r) e' sostituita dalla seguente: "r) 'depositi ammissibili al rimborso': i depositi che, ai sensi dell'articolo 96-bis.1, commi 1 e 2, del testo unico bancario, sono astrattamente idonei a essere rimborsati da un sistema di garanzia dei depositanti; b) la lettera s) e' sostituita dalla seguente: "s) 'depositi protetti': i depositi ammissibili al rimborso che non superano il limite di rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositanti previsto dall'articolo 96-bis.1, commi 3 e 4, comma 5, del testo unico bancario. 2. All'articolo 49, comma 8, lettera b), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, dopo le parole: «depositi protetti» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4, del testo unico bancario,». 3. All'articolo 52, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e' aggiunto, in fine, il periodo seguente: «per i depositi ammissibili al rimborso, si tiene conto della compensazione di eventuali debiti del depositante nei confronti della banca, se esigibili alla data dell'avvio della risoluzione, nella misura in cui la compensazione e' possibile a norma delle disposizioni di legge o di previsioni contrattuali applicabili;». 4. All'articolo 81 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «depositi protetti» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4, del testo unico bancario,»; b) al comma 3, dopo le parole: «depositi protetti» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4, del testo unico bancario,». 5. All'articolo 84, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, dopo le parole: «depositi protetti» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4, del testo unico bancario,». 6. All'articolo 86 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Nei casi previsti dal comma 1, lettera a), il sistema di garanzia subentra nei diritti dei depositanti nei confronti della banca per l'eventuale somma di cui all'articolo 29, comma 3. Nei casi previsti dal comma 1, lettera b), il sistema di garanzia vanta un credito nei confronti della banca in risoluzione pari all'importo erogato, che beneficia della preferenza di cui all'articolo 91, comma 1-bis, lettera b), numero 2), del testo unico bancario.»; b) al comma 6, la parola: «ammessi» e' sostituita dalla seguente «ammissibili» e le parole: «articolo 96-bis, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 96-bis.1, comma 3».
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 novembre 2015, n. 267, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «accordo di netting»: un accordo in virtu' del quale determinati crediti o obbligazioni possono essere convertiti in un unico credito netto, compresi gli accordi di netting per close-out di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170; b) «alta dirigenza»: il direttore generale, i vice-direttori generali e le cariche ad esse assimilate, i responsabili della principali aree di affari e coloro che sono rispondono direttamente all'organo amministrativo; c) «autorita' competente»: la Banca d'Italia, la Banca centrale europea relativamente ai compiti specifici ad essa attribuiti dal Regolamento (UE) n. 1024/2013, o altra autorita' competente straniera per l'esercizio della vigilanza ai sensi all'art. 4, paragrafo 1, punto 40, del Regolamento (UE) n. 575/2013; d) «autorita' di vigilanza su base consolidata»: l'autorita' di vigilanza come definita all'art. 4, paragrafo 1, punto 41, del Regolamento (UE) n. 575/2013; e) «autorita' di risoluzione di gruppo»: l'autorita' di risoluzione dello Stato membro in cui ha sede l'autorita' di vigilanza su base consolidata; f) «azione di risoluzione»: la decisione di sottoporre un soggetto a risoluzione ai sensi dell'art. 32, l'esercizio di uno o piu' poteri di cui al Titolo IV, Capo V oppure l'applicazione di una o piu' misure di risoluzione di cui al Titolo IV, Capo IV; g) «bail-in»: la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori, secondo quanto previsto dal Titolo IV, Capo IV, Sezione III; h) «banca»: una banca come definita all'art. 1, comma 1, lettera b), del Testo Unico Bancario; i) «capitale primario di classe 1»: le azioni, le riserve e gli altri strumenti finanziari computabili nel capitale primario di classe 1 ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013; l) «capogruppo»: la capogruppo di un gruppo bancario ai sensi dell'art. 61 del Testo Unico Bancario; m) «cessionario»: il soggetto al quale sono ceduti azioni, altre partecipazioni, titoli di debito, attivita', diritti o passivita', o una combinazione degli stessi, dall'ente sottoposto a risoluzione; n) «clausola di close-out netting»: una clausola come definita all'art. 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170; o) «contratti finanziari» i seguenti contratti e accordi: 1) contratti su valori mobiliari, fra cui: i) contratti di acquisto, vendita o prestito di un titolo o gruppi o indici di titoli; ii) opzioni su un titolo o gruppi o indici di titoli; iii) operazioni di vendita attive o passive con patto di riacquisto su ciascuno di questi titoli, o gruppi o indici di titoli; 2) contratti connessi a merci, fra cui: i) contratti di acquisto, vendita o prestito di merci o gruppi o indici di merci per consegna futura; ii) opzioni su merci o gruppi o indici di merci; iii) operazioni di vendita con patto di riacquisto attive o passive su merci o gruppi o indici di merci; 3) contratti standardizzati a termine (futures) e contratti differenziali a termine (forward), compresi i contratti per l'acquisto, la vendita o la cessione, a un dato prezzo a una data futura, di merci o beni di qualsiasi altro tipo, servizi, diritti o interessi; 4) accordi di swap, tra cui: i) swap e opzioni su tassi d'interesse; accordi a pronti (spot) o altri accordi su cambi, valute, indici azionari o azioni, indici obbligazionari o titoli di debito, indici di merci o merci, variabili climatiche, quote di emissione o tassi di inflazione; ii) total return swap, credit default swap o credit swap; iii) accordi o transazioni analoghe agli accordi di cui ai punti i) o ii) negoziati abitualmente sui mercati degli swap o dei derivati; 5) accordi di prestito interbancario in cui la scadenza del prestito e' pari o inferiore a tre mesi; 6) accordi quadro per i contratti o accordi di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5; p) «controparte centrale»: un soggetto di cui all'art. 2, punto 1, del Regolamento (UE) n. 648/2012; q) «depositi»: i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di rimborso; non costituiscono depositi i crediti relativi a fondi acquisiti dalla banca debitrice rappresentati da strumenti finanziari indicati dall'art. 1, comma 2, del Testo Unico della Finanza, o il cui capitale non e' rimborsabile alla pari, o il cui capitale e' rimborsabile alla pari solo in forza di specifici accordi o garanzie concordati con la banca o terzi; costituiscono depositi i certificati di deposito purche' non rappresentati da valori mobiliari emessi in serie; r) «depositi ammissibili al rimborso»: i depositi che, ai sensi dell'art. 96-bis.1, commi 1 e 2, del testo unico bancario, sono astrattamente idonei a essere rimborsati da un sistema di garanzia dei depositanti; s)«depositi protetti»: i depositi ammissibili al rimborso che non superano il limite di rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositanti previsto dall'art. 96-bis.1, commi 3 e 4, comma 5, del testo unico bancario; t) «derivato»: uno strumento derivato come definito all'art. 2, punto 5, del Regolamento (UE) n. 648/2012; u) «elementi di classe 2»: gli strumenti di capitale e i prestiti subordinati ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 (Tier 2) o della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e delle relative disposizioni di attuazione; v) «ente-ponte»: la societa' di capitali costituita ai sensi del Titolo IV, Capo IV, Sezione II, Sottosezione II, per acquisire, detenere e vendere, in tutto o in parte, azioni o altre partecipazioni emesse da un ente sottoposto a risoluzione, o attivita', diritti e passivita' di uno o piu' enti sottoposti a risoluzione per preservarne le funzioni essenziali; z) «ente sottoposto a risoluzione»: uno dei soggetti indicati all'art. 2 in relazione al quale e' avviata un'azione di risoluzione; aa) «evento determinante l'escussione della garanzia»: un evento come definito all'art. 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170; bb) «funzioni essenziali»: attivita', servizi o operazioni la cui interruzione potrebbe compromettere la prestazione in uno o piu' Stati membri di servizi essenziali per il sistema economico o la stabilita' finanziaria, in ragione della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne o interne, della complessita' o dell'operativita' transfrontaliera di una banca o di un gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilita' dell'attivita', dei servizi o delle operazioni; cc) «giorno lavorativo»: qualsiasi giorno tranne il sabato, la domenica o le festivita' pubbliche; dd) «gruppo»: una societa' controllante e le societa' da essa controllate ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico Bancario; ee) «infrastruttura di mercato»: un sistema di gestione accentrata, un sistema di pagamento, un sistema di regolamento titoli, una controparte centrale o un repertorio di dati sulle negoziazioni; ff) «legge fallimentare»: il r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni; hh) «linee di operativita' principali»: linee di operativita' e servizi connessi che rappresentano fonti significative di entrate, di utili o di valore di avviamento della banca o di un gruppo di cui fa parte una banca; ii) «meccanismi terminativi»: clausole che attribuiscono alle parti di un contratto il diritto di scioglierlo contratto o chiuderlo per close-out, di esigere l'intera prestazione con decadenza dal beneficio del termine, di compensare obbligazioni, anche secondo un meccanismo di netting, e ogni analoga disposizione che consente la sospensione, la modifica o l'estinzione di un'obbligazione da parte di un contraente o che impedisce l'insorgere di un obbligo previsto dal contratto; ll) «misura di gestione della crisi»: un'azione di risoluzione o la nomina di un commissario speciale ai sensi dell'art. 37; mm) «misura di prevenzione della crisi»: l'esercizio dei poteri previsti dall'art. 69-sexies, comma 3, del Testo Unico Bancario, l'applicazione di una misura di intervento precoce o dell'amministrazione straordinaria a norma del Testo Unico Bancario, l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 14 e 15 e dei poteri di riduzione o di conversione a norma del Titolo IV, Capo II; nn) «obbligazioni bancarie garantite»: i titoli di debito di cui all'art. 7-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130; oo) «organo di amministrazione»: l'organo o gli organi di una societa' cui e' conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale, che supervisionano e monitorano le decisioni della dirigenza e comprendono le persone che dirigono di fatto la societa'; nelle societa' per azioni, societa' in accomandita per azioni e societa' cooperative per azioni a responsabilita' limitata aventi sede legale in Italia, esso identifica: (i) quando e' adottato il sistema tradizionale o quello monistico, il consiglio di amministrazione; (ii) quando e' adottato il sistema dualistico, il consiglio di gestione; nel caso in cui sia adottato il sistema dualistico e lo statuto attribuisca al consiglio di sorveglianza il compito di deliberare in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari della societa' ai sensi dell'art. 2409-ter-decies, comma 1, lettera f-bis, del codice civile, anche il consiglio di sorveglianza; pp) «partecipazioni»: azioni, quote, altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile, nonche' titoli convertibili in - o che conferiscono il diritto di acquisire, o che rappresentano - azioni, quote o i suddetti altri strumenti finanziari; qq) «passivita' ammissibili»: gli strumenti di capitale non computabili nel patrimonio di vigilanza e le altre passivita' e di uno dei soggetti indicati all'art. 2, non escluse dall'ambito di applicazione del bail-in in virtu' dell'art. 49, comma 1; rr) «passivita' garantita»: una passivita' per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento e' garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprieta' o con costituzione di garanzia reale, comprese le passivita' derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto; ss) «prestazione della garanzia»: il compimento degli atti indicati all'art. 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170; tt) «repertorio di dati sulle negoziazioni»: un soggetto di cui all'art. 2, punto 2, del Regolamento (UE) n. 648/2012; uu) «risoluzione»: l'applicazione di una o piu' misure previste al Titolo IV, Capo IV, per realizzare gli obiettivi indicati nell'art. 21; vv) «sede di negoziazione»: un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione come definiti dall'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE; zz) «SEVIF»: il Sistema europeo di vigilanza finanziaria di cui all'art. 1, comma 1, lettera h-bis), del Testo Unico Bancario; aaa) «SIM»: una societa' di intermediazione mobiliare, come definita ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o un'impresa di investimento avente sede legale in un altro Stato membro, come definita ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, punto 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 che presta uno o piu' dei seguenti servizi o attivita' di investimento: 1) negoziazione per conto proprio; 2) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo o assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; 3) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione; bbb) «sistema di gestione accentrata»: un soggetto che presta i servizi di cui alla Sezione A, punti 1 e/o 2, dell'Allegato al Regolamento (UE) n. 909/2014; ccc) «sistema di pagamento»: un accordo di cui all'art. 2, punto 1, del Regolamento (UE) n. 795/2014; ddd) «sistema di regolamento titoli»: un sistema di cui all'art. 2, paragrafo 1, punto 10, del Regolamento (UE) n. 909/2014; eee) «sistema di tutela istituzionale» o «IPS»: un accordo riconosciuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 113, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 575/2013; fff) «societa' controllante»: la societa' controllante ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico Bancario; ggg) «societa' controllate»: le societa' che sono controllate ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico Bancario; hhh) «societa' finanziarie»: le societa' di cui all'art. 59, comma 1, lettera b), del Testo Unico Bancario; lll) «societa' veicolo per la gestione delle attivita'»: una societa' di capitali costituita ai sensi del Titolo IV, Capo IV, Sezione II, Sottosezione III, per acquisire, in tutto o in parte, le attivita', i diritti o le passivita' di uno o piu' enti sottoposti a risoluzione o di un ente-ponte; mmm) «sostegno finanziario pubblico straordinario»: un aiuto di Stato ai sensi dell'articoli 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea o qualsiasi altro sostegno finanziario pubblico a livello sovranazionale che se erogato a livello nazionale configurerebbe un aiuto di stato, fornito per mantenere o ripristinare la solidita', la liquidita' o la solvibilita' di uno dei soggetti indicati all'art. 2; nnn) «Stato terzo»: uno Stato non facente parte dell'Unione europea; ooo) «Stato membro»: uno Stato facente parte dell'Unione europea; ppp) «strumenti di capitale»: gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e gli elementi di classe 2 ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 o della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e relative disposizioni di attuazione; qqq) «strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1»: gli strumenti di cui all'art. 52, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 o alla direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e relative disposizioni di attuazione; rrr) «succursale significativa»: una succursale considerata significativa nello Stato membro nel quale essa e' stabilita ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE; sss) «Testo Unico Bancario»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; uuu) «Testo Unico della Finanza»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; vvv) «titoli di debito»: le obbligazioni e altre forme di debito trasferibile, gli strumenti che creano o riconoscono un debito e quelli che conferiscono diritti di acquistare titoli di debito.". - Il testo dell'art. 49 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 49 (Passivita' escluse dal bail-in). - 1. Sono soggette al bail-in tutte le passivita', ad eccezione delle seguenti: a) i depositi protetti; b) le passivita' garantite, incluse le obbligazioni bancarie garantite, le passivita' derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni, nel limite del valore delle attivita' poste a garanzia delle stesse, nonche' le passivita' nei confronti dell'amministrazione tributaria ed enti previdenziali, se i relativi crediti sono assistiti da privilegio o altra causa legittima di prelazione; c) qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione da parte dell'ente sottoposto a risoluzione di disponibilita' dei clienti, inclusa la disponibilita' detenuta nella prestazione di servizi e attivita' di investimento e accessori ovvero da o per conto di organismi d'investimento collettivo o fondi di investimento alternativi, a condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili; d) qualsiasi obbligo sorto per effetto di un rapporto fiduciario tra l'ente sottoposto a risoluzione e un terzo, in qualita' di beneficiario, a condizione che quest'ultimo sia protetto nelle procedure concorsuali applicabili; e) passivita' con durata originaria inferiore a sette giorni nei confronti di banche o SIM non facenti parte del gruppo dell'ente sottoposto a risoluzione; f) passivita' con durata residua inferiore a sette giorni nei confronti di un sistema di pagamento o di regolamento titoli o di una controparte centrale, nonche' dei suoi gestori o partecipanti, purche' le passivita' derivino dalla partecipazione dell'ente sottoposto a risoluzione ai sistemi; g) passivita' nei confronti dei seguenti soggetti: i) dipendenti, limitatamente alle passivita' riguardanti la retribuzione fissa, i benefici pensionistici o altra componente fissa della remunerazione. Il bail-in e' applicato alla componente variabile della remunerazione, salvo che essa sia stabilita da contratti collettivi. In ogni caso, esso e' applicato alla componente variabile della remunerazione del personale piu' rilevante identificato ai sensi del Regolamento (UE) n. 604/2014; ii) fornitori di beni o servizi necessari per il normale funzionamento dell'ente sottoposto a risoluzione; iii) sistemi di garanzia dei depositanti, limitatamente ai contributi dovuti dall'ente sottoposto a risoluzione per l'adesione ai sistemi. 2. Possono eccezionalmente essere escluse, del tutto o in parte, dall'applicazione del bail-in passivita' diverse da quelle elencate nel comma 1 quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni: a) non sarebbe possibile applicare il bail-in a tali passivita' in tempi ragionevoli; b) l'esclusione e' strettamente necessaria e proporzionata per: i) assicurare la continuita' delle funzioni essenziali e delle principali linee di operativita' dell'ente sottoposto a risoluzione, in modo da consentirgli di preservare la propria operativita' e la fornitura di servizi chiave; o ii) evitare un contagio che perturberebbe gravemente il funzionamento dei mercati finanziari e delle infrastrutture di mercato con gravi ricadute negative sull'economia di uno Stato membro o dell'Unione europea; c) l'inclusione di tali passivita' nell'applicazione del bail-in determinerebbe una distruzione di valore tale che gli altri creditori sopporterebbero perdite maggiori rispetto a quelle che essi subirebbero in caso di esclusione di tali passivita' dall'applicazione del bail-in. 3. Le esclusioni ai sensi del comma 2 sono disposte avendo riguardo a: a) il principio secondo cui le perdite sono sostenute dagli azionisti e, solo successivamente, dai creditori dell'ente sottoposto a risoluzione, secondo il rispettivo ordine di priorita' applicabile in sede concorsuale; le passivita' escluse dal bail-in possono ricevere un trattamento piu' favorevole rispetto a quello che spetterebbe a passivita' ammissibili dello stesso grado o di grado sovraordinato se l'ente sottoposto a risoluzione fosse liquidato, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile; b) la capacita' di assorbimento delle perdite dell'ente sottoposto a risoluzione che ne risulterebbe; c) la necessita' di mantenere risorse adeguate per il finanziamento di altre procedure di risoluzione; d) quanto previsto negli atti delegati adottati dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 44, paragrafo 11 della direttiva 2014/59/UE; e) la natura dei titolari delle passivita', ivi inclusi i titolari dei depositi di cui all'art. 91, comma 1-bis, lettera a), numero 1), del Testo unico bancario. 4. L'esclusione di passivita' ai sensi del comma 2 e' preventivamente notificata dalla Banca d'Italia alla Commissione Europea. Se l'esclusione richiede il contributo del fondo di risoluzione o di una fonte alternativa di finanziamento, la Banca d'Italia dispone l'esclusione, salvo che la Commissione Europea, entro 24 ore dal momento in cui e' stata informata dalla Banca d'Italia, o entro il diverso termine concordato con quest'ultima, comunichi il proprio divieto o chieda di apportare modifiche. Negli altri casi l'esclusione e' disposta senza indugio. 5. Se e' disposta l'esclusione ai sensi del comma 2, le perdite che le passivita' escluse avrebbero dovuto assorbire sono trasferite, alternativamente o congiuntamente, su: a) i titolari delle altre passivita' soggette a bail-in mediante la loro riduzione o conversione in capitale, fatto salvo l'art. 22, comma 1, lettera c); b) il fondo di risoluzione, il quale, in tal caso, effettua conferimenti nel capitale dell'ente sottoposto a risoluzione in misura almeno sufficiente a portare a zero il patrimonio netto o da ripristinare il coefficiente di capitale primario di classe 1. 6. L'intervento del fondo di risoluzione ai sensi del comma 5, lettera b), puo' essere disposto a condizione che: a) il contributo al ripianamento delle perdite e alla ricapitalizzazione dell'ente sottoposto a risoluzione fornito dalle riserve, dai suoi azionisti, dai detentori di altre partecipazioni o di strumenti di capitale e dai detentori di passivita' soggette a bail-in sia pari ad almeno l'8 per cento delle passivita' totali, inclusi i fondi propri, dell'ente; e b) il contributo del fondo di risoluzione non superi il 5 per cento delle passivita' totali, inclusi i fondi propri, dell'ente sottoposto a risoluzione. Al fine dell'applicazione del presente comma, le passivita' totali dell'ente sottoposto a risoluzione, inclusi i suoi fondi propri, sono determinati secondo la valutazione disciplinata da dal Capo I, Sezione II. 7. Il contributo del fondo di risoluzione di cui al comma 5, lettera b), puo' essere finanziato da: a) i contributi ordinari; b) i contributi straordinari che il fondo puo' riscuotere in tre anni; c) se gli importi indicati alle lettere a) e b) sono insufficienti, le altre forme di sostegno finanziario previste dall'art. 78, comma 1, lettera c). 8. In deroga a quanto disposto dal comma 6, lettera a), puo' essere disposto l'intervento del fondo di risoluzione ai sensi del comma 5, lettera b), a condizione che: a) il contributo al ripianamento delle perdite e alla ricapitalizzazione dell'ente sottoposto a risoluzione fornito dalle riserve, dagli azionisti, dai detentori di altre partecipazioni o di strumenti di capitale e dai detentori di passivita' soggette a bail-in sia pari ad almeno il 20 per cento delle attivita' ponderate per il rischio dell'ente; e b) il fondo di risoluzione disponga di un importo pari ad almeno il 3 per cento dei depositi protetti, ad eccezione di quelli indicati all'art. 96-bis.1, comma 4, del testo unico bancario, di tutte le banche italiane e le succursali italiane di banche extracomunitarie derivante da contributi ordinari e l'ente sottoposto a risoluzione abbia un attivo su base consolidata inferiore a 900 miliardi di euro. 9. In casi straordinari, si possono reperire ulteriori finanziamenti da fonti alternative a condizione che: a) il contributo del fondo di risoluzione abbia raggiunto il limite del 5 per cento stabilito dal comma 6, lettera b); e b) siano state interamente ridotte o convertite tutte le passivita' chirografarie soggette a bail-in, fatta eccezione per i depositi ammissibili al rimborso. 10. Al ricorrere delle condizioni indicate al comma 9, possono altresi' essere utilizzate eventuali disponibilita' del fondo di risoluzione derivanti da contributi ordinari anche oltre il limite del 5 per cento stabilito dal comma 6, lettera b).». - Il testo dell'art. 52 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 52 (Trattamento degli azionisti e dei creditori). - 1. Il bail-in e' attuato allocando l'importo determinato ai sensi dell'art. 51 secondo l'ordine di seguito indicato: a) sono ridotti, fino alla concorrenza delle perdite quantificate dalla valutazione prevista dal Capo I, Sezione II: i) le riserve e il capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, nonche' dagli altri strumenti finanziari computabili nel capitale primario di classe 1, con conseguente estinzione dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali; ii) il valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, anche per la parte non computata nel capitale regolamentare; iii) il valore nominale degli elementi di classe 2, anche per la parte non computata nel capitale regolamentare; iv) il valore nominale dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli elementi di classe 2; v) il valore nominale delle restanti passivita' ammissibili; b) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 sono convertiti, in tutto o in parte, in azioni computabili nel capitale primario di classe 1; c) se le misure precedenti non sono sufficienti, gli elementi di classe 2 sono convertiti, in tutto o in parte, in azioni computabili nel capitale primario di classe 1; d) se le misure precedenti non sono sufficienti, i debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli elementi di classe 2 sono convertiti in azioni computabili nel capitale primario di classe 1; e) se le misure precedenti non sono sufficienti, le restanti passivita' ammissibili sono convertite in azioni computabili nel capitale primario di classe 1. 2. Le misure di cui al comma 1 sono disposte: a) in modo uniforme nei confronti di tutti gli azionisti e i creditori dell'ente appartenenti alla stessa categoria, proporzionalmente al valore nominale dei rispettivi strumenti finanziari o crediti, secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale e tenuto conto delle clausole di subordinazione, salvo quanto previsto dall'art. 49, commi 1 e 2; b) in misura tale da assicurare che nessun titolare degli strumenti, degli elementi o delle passivita' ammissibili di cui al comma 1 riceva un trattamento peggiore rispetto a quello che riceverebbe se l'ente sottoposto a risoluzione fosse stato liquidato nel momento in cui e' stata accertata la sussistenza dei presupposti per l'avvio della risoluzione, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile; c) tenendo conto del valore nominale degli strumenti finanziari o dei crediti, al netto dell'eventuale compensazione tra crediti e debiti, purche' i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima dell'avvio della risoluzione; resta ferma l'applicazione degli articoli 54 e 91 per i depositi ammissibili al rimborso, si tiene conto della compensazione di eventuali debiti del depositante nei confronti della banca, se esigibili alla data dell'avvio della risoluzione, nella misura in cui la compensazione e' possibile a norma delle disposizioni di legge o di previsioni contrattuali applicabili; d) in caso di passivita' contestate, sull'ammontare riconosciuto dall'ente sottoposto a risoluzione; definita la contestazione, il bail-in e' esteso sull'eventuale eccedenza e il valore delle passivita' nei confronti delle quali e' stato attuato il bail-in e' ripristinato per la differenza. 3. Le misure di cui al comma 1 sono adottate anche nei confronti dei titolari di azioni o di altre partecipazioni, emesse o attribuite: a) in virtu' della conversione di titoli di debito in azioni o altre partecipazioni, a norma delle condizioni contrattuali dei medesimi titoli di debito, al verificarsi di un evento precedente o simultaneo al provvedimento di avvio della risoluzione; b) in virtu' della conversione degli strumenti di capitale in azioni computabili nel capitale primario di classe 1 a norma del Capo II. 4. Prima di applicare la riduzione di cui al comma 1, lettera a), punto v), o la conversione di cui al comma 1, lettera e), e' ridotto o convertito, secondo l'ordine indicato nel comma 1, il valore nominale di tutti gli altri strumenti che contengono clausole - non ancora attivate - in base alle quali il loro valore nominale e' ridotto o convertito in strumenti di capitale primario di classe 1 al verificarsi di eventi relativi alla situazione finanziaria, alla solvibilita' o al livello dei fondi propri dell'ente sottoposto a risoluzione. Se il valore nominale di uno strumento e' stato ridotto, ma non azzerato, per effetto di una clausola di cui al presente comma, l'ammontare residuo e' soggetto all'applicazione del bail-in. 5. La riduzione di cui al comma 1, lettera a), ha effetto definitivo e ha luogo senza che sia dovuto alcun indennizzo, fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 51, comma 2, e 89, comma 1. Gli azionisti e i creditori perdono ogni diritto, fatta eccezione per quelli gia' maturati e per l'eventuale diritto al risarcimento del danno in caso di esercizio illegittimo dei poteri di risoluzione. 6. In caso di conversione, il numero di azioni da attribuire ai titolari di strumenti di capitale e' determinato secondo quanto previsto dall'art. 55. 7. Salvo patto contrario, in caso di passivita' oggetto di bail-in, il bail-in non pregiudica il diritto del creditore nei confronti dei condebitori in solido, dei fideiussori o di altri terzi a qualunque titolo tenuti a rispondere dell'adempimento della passivita' oggetto di riduzione. L'eventuale azione di regresso nei confronti dell'ente sottoposto a risoluzione o di una componente del gruppo di cui esso fa parte e' ammessa nei limiti di quanto dovuto da questi ultimi a seguito del bail-in.». - Il testo dell'art. 81 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 81 (Livello-obiettivo della dotazione finanziaria). - 1. Entro il 31 dicembre 2024 la dotazione finanziaria complessiva dei fondi di risoluzione e' pari all'1 per cento dei depositi protetti, ad eccezione di quelli indicati all'art. 96-bis.1, comma 4, del testo unico bancario, risultanti alla data di chiusura dell'ultimo bilancio annuale dei soggetti tenuti al versamento dei contributi, da essi approvato. 2. Per raggiungere il livello indicato al comma 1, i contributi vengono calcolati e raccolti in conformita' dell'art. 82 su base annuale nel modo piu' uniforme possibile nel tempo, tenendo anche conto dell'impatto prociclico che il loro versamento puo' avere sulla situazione finanziaria dei soggetti obbligati ad effettuarlo. 3. La Banca d'Italia puo' prorogare il termine indicato al comma 1 per un massimo di quattro anni se i fondi di risoluzione hanno effettuato esborsi cumulativi per una percentuale superiore allo 0,5 per cento dei depositi protetti, ad eccezione di quelli indicati all'art. 96-bis.1, comma 4, del testo unico bancario, di tutti i soggetti tenuti al versamento dei contributi. 4. Se, dopo il termine di cui al comma 1, la dotazione finanziaria scende al di sotto del livello stabilito allo stesso comma, la raccolta dei contributi ordinari riprende fino al ripristino di quel livello in conformita' a quanto stabilito dall'art. 82. Tuttavia, se, dopo aver raggiunto per la prima volta il livello di cui al comma 1, la dotazione finanziaria si riduce a meno dei due terzi di tale livello, l'ammontare annuo dei contributi ordinari annuali e' fissato in modo da consentirne il ripristino entro un periodo di sei anni.». - Il testo dell'art. 84 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 84 (Prestiti dei fondi di risoluzione). - 1. Le risorse dei fondi di risoluzione possono essere integrate attraverso prestiti contratti con meccanismi di finanziamento istituiti in un altro Stato membro, quando: a) i contribuiti ordinari non sono sufficienti a sostenere le misure di cui all'art. 79, comma 1; b) i contributi straordinari non sono prontamente disponibili o sufficienti; e c) i prestiti e le altre forme di sostegno finanziario previsti dall'art. 78, comma 1, lettera c), non sono immediatamente accessibili a condizioni ragionevoli. 2. I fondi di risoluzione possono concedere prestiti ai meccanismi per il finanziamento della risoluzione stabiliti in altri Stati membri. L'ammontare del prestito e' commisurato alla percentuale dei depositi protetti, ad eccezione di quelli indicati all'art. 96-bis.1, comma 4, del testo unico bancario, delle banche aventi sede legale in Italia e delle succursali italiane di banche extracomunitarie sul totale dei depositi protetti dai meccanismi di finanziamento partecipanti all'accordo, salvo che tutti i partecipanti non abbiano pattuito diversamente. I prestiti concessi sono considerati fra le attivita' del fondo stesso e vengono computati ai fini del raggiungimento del livello-obiettivo di cui all'art. 81, comma 1. 3. I prestiti indicati al comma 2 sono concessi previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze. Nei casi previsti dall'art. 80 il prestito e' inoltre soggetto ad autorizzazione della Banca d'Italia. 4. Il tasso d'interesse, il periodo di rimborso, nonche' gli altri termini contrattuali relativi ai prestiti contratti o concessi ai sensi dei commi precedenti sono determinati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 della direttiva 2014/59/UE.». - Il testo dell'art. 86 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 86 (Intervento dei sistemi di garanzia dei depositanti nel contesto della risoluzione). - 1. Il sistema di garanzia dei depositanti cui la banca sottoposta a risoluzione aderisce e' tenuto a corrispondere all'ente sottoposto a risoluzione una somma in denaro pari a: a) in caso di applicazione del bail-in, l'ammontare di cui i depositi protetti sarebbero stati ridotti ai fini dell'assorbimento delle perdite se a quei depositi fosse stato applicato il bail-in; oppure b) in caso di cessione di beni e rapporti giuridici a un privato, all'ente-ponte o a una societa' veicolo per la gestione delle attivita', l'ammontare delle perdite che i depositanti protetti avrebbero subito se avessero ricevuto il medesimo trattamento riservato ai creditori soggetti a perdite aventi lo stesso ordine di priorita'. 1-bis. Nei casi previsti dal comma 1, lettera a), il sistema di garanzia subentra nei diritti dei depositanti nei confronti della banca per l'eventuale somma di cui all'art. 29, comma 3. Nei casi previsti dal comma 1, lettera b), il sistema di garanzia vanta un credito nei confronti della banca in risoluzione pari all'importo erogato, che beneficia della preferenza di cui all'art. 91, comma 1-bis, lettera b), numero 2), del testo unico bancario. 2. In caso di applicazione del bail-in, il sistema di garanzia dei depositanti non contribuisce agli oneri per la ricapitalizzazione dell'ente o dell'ente-ponte. 3. La determinazione dell'importo a carico del sistema di garanzia dei depositanti e' effettuata in conformita' della valutazione di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione II. 4. In ogni caso, quanto dovuto dal sistema di garanzia dei depositanti non puo' eccedere l'ammontare delle perdite che esso avrebbe sostenuto se la banca fosse stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. 5. Se una valutazione a norma dell'art. 88 stabilisce che il contributo versato dal sistema di garanzia dei depositanti per la risoluzione e' superiore alle perdite che avrebbe sostenuto in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca, il sistema di garanzia dei depositanti ha diritto a ricevere la differenza dal fondo di risoluzione conformemente all'art. 89. 6. Quando i depositi ammissibili al rimborso detenuti presso una banca soggetta a risoluzione sono trasferiti solo parzialmente a un ente-ponte o a un'altra banca per effetto della cessione dell'attivita' d'impresa, i depositanti non vantano alcun diritto nei confronti del sistema di garanzia dei depositanti in relazione alla porzione non trasferita, purche' l'importo dei depositi trasferiti sia pari o superiore a quanto previsto dall'art. 96-bis.1, comma 3, del Testo Unico Bancario. 7. Se la dotazione finanziaria di un sistema di garanzia dei depositanti si riduce a meno di due terzi dell'importo previsto dalla legge per effetto di interventi effettuati ai sensi dei commi 1 e 2, la Banca d'Italia provvede affinche' l'importo sia ripristinato mediante il versamento di contributi ordinari entro sei anni. 8. In ogni caso, quanto corrisposto dai sistemi di garanzia dei depositanti ai sensi del presente articolo nell'ambito di una singola risoluzione non supera il 50 per cento della dotazione finanziaria complessiva del sistema stabilita dalla legge o il maggiore importo stabilito dalla Banca d'Italia.».