Art. 6 
 
 
                              Ispezioni 
 
  1. L'autorita' competente locale sottopone  le  navi  ad  ispezione
secondo i seguenti criteri: 
    a) ispezione iniziale per le navi nuove; 
    b) ispezione intermedia per le navi  esistenti  di  stazza  lorda
pari o superiore a 200  GT  e  per  le  navi  che  effettuano  viaggi
internazionali la cui stazza lorda e' inferiore alle 200 GT; 
    c) ispezione di rinnovo per le navi nuove o esistenti; 
    d) ispezione addizionale per le navi nuove o esistenti. 
  2.  L'ispezione  iniziale  e'  effettuata  alla  prima   visita   o
preventivamente alla messa in servizio della nave ed e'  propedeutica
al rilascio da parte dell'autorita' competente locale del certificato
del lavoro marittimo e della dichiarazione di conformita' del  lavoro
marittimo.  Durante  l'espletamento  dell'ispezione   iniziale,   gli
ispettori osservano le  condizioni  di  lavoro  a  bordo  specificate
nell'allegato A5-I della convenzione. 
  3. L'ispezione intermedia e' effettuata tra il secondo e  il  terzo
anno della data anniversaria del certificato di lavoro  marittimo  ed
ha lo scopo di accertare che la nave mantiene  i  requisiti  previsti
dalla  normativa  nazionale  e  i  requisiti  minimi  previsti  dalla
convenzione. Essa deve essere eseguita con le stesse modalita'  delle
ispezioni  effettuate  per  il  rinnovo  del  certificato  di  lavoro
marittimo. 
  4.  L'ispezione  di  rinnovo  e'  effettuata  alla   scadenza   del
certificato e ha lo  scopo  di  verificare  che  sono  soddisfatti  i
requisiti previsti dalla normativa  nazionale,  nonche'  i  requisiti
minimi previsti dalla convenzione. 
  5. L'ispezione addizionale e' effettuata a seguito  di  un  reclamo
presentato all'autorita' competente locale  per  presunte  infrazioni
della normativa sulla base  della  quale  sono  stati  rilasciati  il
certificato di lavoro marittimo e la dichiarazione di conformita' del
lavoro marittimo. 
  6. Durante l'ispezione, l'ispettore: 
    a) sale  a  bordo  delle  navi  liberamente  e  senza  preavviso.
Soltanto all'inizio dell'ispezione informa il comandante o la persona
responsabile e, secondo i casi,  i  lavoratori  marittimi  o  i  loro
rappresentanti; 
    b)  acquisisce  informazioni  dal  comandante,   dai   lavoratori
marittimi,  dall'armatore  o  un  suo  rappresentante,  su  qualsiasi
questione  relativa   all'applicazione   delle   prescrizioni   della
convenzione e della normativa in materia di condizioni di vita  e  di
lavoro marittimo, in presenza di eventuali testimoni; 
    c) esige l'esibizione  di  tutti  i  libri,  giornali  di  bordo,
registri, certificati o altri documenti o  informazioni  direttamente
connesse con l'oggetto dell'ispezione allo scopo  di  verificarne  la
conformita' con la  convenzione  e  con  la  normativa  nazionale  in
materia di condizioni di vita e di lavoro a bordo; 
    d) controlla l'avvenuta affissione degli avvisi  richiesti  dalla
normativa nazionale in applicazione della convenzione; 
    e)  verifica  la  possibilita'  di  consultazione  da  parte  dei
lavoratori marittimi della convenzione, che deve essere  presente  in
copia a bordo delle navi.