Art. 6 Ispezioni 1. L'autorita' competente locale sottopone le navi ad ispezione secondo i seguenti criteri: a) ispezione iniziale per le navi nuove; b) ispezione intermedia per le navi esistenti di stazza lorda pari o superiore a 200 GT e per le navi che effettuano viaggi internazionali la cui stazza lorda e' inferiore alle 200 GT; c) ispezione di rinnovo per le navi nuove o esistenti; d) ispezione addizionale per le navi nuove o esistenti. 2. L'ispezione iniziale e' effettuata alla prima visita o preventivamente alla messa in servizio della nave ed e' propedeutica al rilascio da parte dell'autorita' competente locale del certificato del lavoro marittimo e della dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo. Durante l'espletamento dell'ispezione iniziale, gli ispettori osservano le condizioni di lavoro a bordo specificate nell'allegato A5-I della convenzione. 3. L'ispezione intermedia e' effettuata tra il secondo e il terzo anno della data anniversaria del certificato di lavoro marittimo ed ha lo scopo di accertare che la nave mantiene i requisiti previsti dalla normativa nazionale e i requisiti minimi previsti dalla convenzione. Essa deve essere eseguita con le stesse modalita' delle ispezioni effettuate per il rinnovo del certificato di lavoro marittimo. 4. L'ispezione di rinnovo e' effettuata alla scadenza del certificato e ha lo scopo di verificare che sono soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa nazionale, nonche' i requisiti minimi previsti dalla convenzione. 5. L'ispezione addizionale e' effettuata a seguito di un reclamo presentato all'autorita' competente locale per presunte infrazioni della normativa sulla base della quale sono stati rilasciati il certificato di lavoro marittimo e la dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo. 6. Durante l'ispezione, l'ispettore: a) sale a bordo delle navi liberamente e senza preavviso. Soltanto all'inizio dell'ispezione informa il comandante o la persona responsabile e, secondo i casi, i lavoratori marittimi o i loro rappresentanti; b) acquisisce informazioni dal comandante, dai lavoratori marittimi, dall'armatore o un suo rappresentante, su qualsiasi questione relativa all'applicazione delle prescrizioni della convenzione e della normativa in materia di condizioni di vita e di lavoro marittimo, in presenza di eventuali testimoni; c) esige l'esibizione di tutti i libri, giornali di bordo, registri, certificati o altri documenti o informazioni direttamente connesse con l'oggetto dell'ispezione allo scopo di verificarne la conformita' con la convenzione e con la normativa nazionale in materia di condizioni di vita e di lavoro a bordo; d) controlla l'avvenuta affissione degli avvisi richiesti dalla normativa nazionale in applicazione della convenzione; e) verifica la possibilita' di consultazione da parte dei lavoratori marittimi della convenzione, che deve essere presente in copia a bordo delle navi.