Art. 9 
 
 
                 Reclami a bordo e relativa gestione 
 
  1. Nel caso in cui l'autorita' competente locale riceve un  reclamo
concernente una violazione della convenzione, inclusa  la  violazione
dei diritti dei lavoratori marittimi, l'ispettore in servizio  presso
il primo porto di scalo della nave effettua una prima indagine. 
  2. A seconda della natura del reclamo, l'indagine iniziale  include
la valutazione del rispetto delle procedure per presentarlo  previste
ai sensi della regola 5.1.5 della convenzione. L'ispettore puo' anche
eseguire un'ispezione addizionale in conformita' all'articolo  6  del
presente decreto. 
  3. L'ispettore cerca di favorire  una  soluzione  in  relazione  al
reclamo. Nel caso in cui non e' stata trovata, a  bordo  della  nave,
una soluzione in relazione al reclamo, l'ispettore ne  da'  immediata
notifica all'armatore, disponendo un termine per la  formulazione  di
osservazioni e per la presentazione di un piano di azione correttivo. 
  4. Nel caso in cui non e' stata trovata  una  soluzione  a  seguito
dell'azione  intrapresa  conformemente  al   comma   3,   l'autorita'
competente locale trasmette all'autorita'  competente  centrale,  una
copia della  relazione  dell'ispettore,  accompagnata  dall'eventuale
risposta  ricevuta  dall'armatore.  Sono  analogamente  informate  le
pertinenti organizzazioni dei lavoratori marittimi e degli armatori. 
  5. L'identita'  della  persona  che  presenta  un  reclamo  non  e'
rivelata al comandante, all'armatore e al  proprietario  della  nave.
L'ispettore assicura la riservatezza del contenuto dei reclami e  dei
colloqui con i lavoratori marittimi. 
  6.  L'autorita'  competente  locale  informa  tempestivamente   dei
reclami l'autorita' competente centrale, la quale trasmette copia dei
reclami  non  infondati  e  del  seguito  che  vi   e'   stato   dato
all'Ispettorato nazionale del lavoro.