Art. 10 
 
 
                  Condizioni per il riconoscimento 
 
  1.  La  corte  di  appello  riconosce  la  decisione  sulle  misure
cautelari quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: 
  a) la persona interessata ha la residenza  legale  e  abituale  nel
territorio dello Stato o ha manifestato la volonta'  di  ivi  recarsi
per porre  la  sua  dimora  in  vista  dell'esecuzione  delle  misure
cautelari; 
  b) il fatto per cui e'  stata  emessa  la  decisione  sulle  misure
cautelari  e'  previsto  come  reato  anche  dalla  legge  nazionale,
indipendentemente dagli elementi costitutivi  o  dalla  denominazione
del reato, salvo quanto previsto dall'articolo 11; 
  c) la durata e la natura degli obblighi  e  prescrizioni  impartiti
sono compatibili con la legislazione italiana, salva la  possibilita'
di un adattamento nei limiti stabiliti dal comma 2. 
  2. Se la natura o la durata degli  obblighi  e  delle  prescrizioni
impartiti  con  le  misure  cautelari  sono  incompatibili   con   la
disciplina  prevista  dall'ordinamento  italiano  per  corrispondenti
reati,  la  corte  di  appello,  dandone  informazione  all'autorita'
competente  dello  Stato   di   emissione,   procede   ai   necessari
adeguamenti, con le  minime  deroghe  necessarie  rispetto  a  quanto
previsto dallo Stato di emissione. In  ogni  caso  l'adeguamento  non
puo'  comportare  l'aggravamento,  per  contenuto  o  durata,   degli
obblighi e delle prescrizioni originariamente imposti.