Art. 10 Condizioni per il riconoscimento 1. La corte di appello riconosce la decisione sulle misure cautelari quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) la persona interessata ha la residenza legale e abituale nel territorio dello Stato o ha manifestato la volonta' di ivi recarsi per porre la sua dimora in vista dell'esecuzione delle misure cautelari; b) il fatto per cui e' stata emessa la decisione sulle misure cautelari e' previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato, salvo quanto previsto dall'articolo 11; c) la durata e la natura degli obblighi e prescrizioni impartiti sono compatibili con la legislazione italiana, salva la possibilita' di un adattamento nei limiti stabiliti dal comma 2. 2. Se la natura o la durata degli obblighi e delle prescrizioni impartiti con le misure cautelari sono incompatibili con la disciplina prevista dall'ordinamento italiano per corrispondenti reati, la corte di appello, dandone informazione all'autorita' competente dello Stato di emissione, procede ai necessari adeguamenti, con le minime deroghe necessarie rispetto a quanto previsto dallo Stato di emissione. In ogni caso l'adeguamento non puo' comportare l'aggravamento, per contenuto o durata, degli obblighi e delle prescrizioni originariamente imposti.