Art. 11 
 
 
                   Deroghe alla doppia punibilita' 
 
  1. Si fa luogo al riconoscimento,  indipendentemente  dalla  doppia
incriminazione, se il reato per il quale e' chiesta  la  trasmissione
e' punito nello Stato di emissione  con  una  pena  detentiva  o  una
misura privativa della liberta' personale della  durata  massima  non
inferiore a tre anni e si riferisce a una delle seguenti fattispecie: 
  a) associazione per delinquere; 
  b) terrorismo; 
  c) tratta di esseri umani; 
  d) sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile; 
  e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; 
  f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi; 
  g) corruzione; 
  h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle
Comunita' europee ai sensi della  convenzione  del  26  luglio  1995,
relativa alla  tutela  degli  interessi  finanziari  delle  Comunita'
europee; 
  i) riciclaggio; 
  l) falsificazione e contraffazione di monete; 
  m) criminalita' informatica; 
  n) criminalita' ambientale, compreso il traffico illecito di specie
animali protette e il  traffico  illecito  di  specie  e  di  essenze
vegetali protette; 
  o)  favoreggiamento  dell'ingresso  e  del  soggiorno  illegali  di
cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea; 
  p) omicidio volontario, lesioni personali gravi; 
  q) traffico illecito di organi e tessuti umani; 
  r) sequestro di persona; 
  s) razzismo e xenofobia; 
  t) furti organizzati o con l'uso di armi; 
  u) traffico  illecito  di  beni  culturali,  compresi  gli  oggetti
d'antiquariato e le opere d'arte; 
  v) truffa; 
  z) estorsione; 
  aa) contraffazione e pirateria in materia di prodotti; 
  bb) falsificazione di atti amministrativi e traffico  di  documenti
falsi; 
  cc) falsificazione di mezzi di pagamento; 
  dd) traffico illecito di sostanze  ormonali  ed  altri  fattori  di
crescita; 
  ee) traffico illecito di materie nucleari e radioattive; 
  ff) traffico di veicoli rubati; 
  gg) violenza sessuale; 
  hh) incendio; 
  ii) reati che  rientrano  nella  competenza  giurisdizionale  della
Corte penale internazionale; 
  ll) dirottamento di nave o aeromobile; 
  mm) sabotaggio. 
  2. In tale caso, la corte di appello accerta la corrispondenza  tra
la definizione dei reati per i quali e'  richiesta  la  trasmissione,
secondo la legge dello Stato di emissione, e le fattispecie medesime. 
 
          Note all'art. 11: 
              - La convenzione 26 luglio 1995 (Convenzione  elaborata
          in base all'articolo K.3 del trattato  sull'Unione  europea
          relativa  alla  tutela  degli  interessi  finanziari  delle
          Comunita' europee) e' pubblicata nella G.U.C.E. 27 novembre
          1995, n. C 316.