Art. 12 Procedimento e decisione di riconoscimento 1. Spetta alla corte di appello competente ai sensi dell'articolo 9 la ricezione delle richieste di riconoscimento di una decisione sulle misure cautelari proposte dall'autorita' competente di un altro Stato membro. 2. La corte di appello, anche tramite il Ministero della giustizia, puo' richiedere all'autorita' competente dello Stato di emissione l'invio di un nuovo certificato di cui all'allegato I del presente decreto, fissando a tal fine un termine congruo, in caso di incompletezza del certificato trasmesso, di sua manifesta difformita' rispetto alla decisione sulle misure cautelari o comunque di insufficienza del contenuto ai fini della decisione sul riconoscimento. Il termine per la decisione resta sospeso sino alla ricezione del nuovo certificato. 3. La corte di appello decide senza formalita' sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta e degli atti ad essa allegati. 4. La decisione di riconoscimento emessa dalla corte di appello e' trasmessa al procuratore generale per l'esecuzione. 5. Contro la decisione della corte di appello puo' essere proposto ricorso per cassazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69. 6. In caso di proposizione del ricorso per cassazione, il termine per il riconoscimento e' prorogato di trenta giorni. 7. Se, per circostanze eccezionali, non e' possibile rispettare il termine per la decisione, il presidente della corte di cassazione informa dei motivi, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorita' competente dello Stato di emissione. In questo caso il termine e' prorogato di venti giorni. 8. La decisione definitiva e' immediatamente trasmessa al Ministero della giustizia che provvede a informarne le autorita' competenti dello Stato di emissione.
Note all'art. 12: - Il testo dell'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2005, n. 98, cosi' recita: «Art. 22 (Ricorso per cassazione). - 1. Contro i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, anche per il merito, entro dieci giorni dalla conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai sensi degli articoli 14, comma 5, e 17, comma 6. 2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza. 3. La Corte di cassazione decide con sentenza entro quindici giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all'art. 127 del codice di procedura penale. L'avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno cinque giorni prima dell'udienza. 4. La decisione e' depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione. Qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il quinto giorno dalla pronuncia. 5. Copia del provvedimento e' immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia. 6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, gli atti vengono trasmessi al giudice di rinvio, il quale decide entro venti giorni dalla ricezione.».