Art. 12 
 
 
             Procedimento e decisione di riconoscimento 
 
  1. Spetta alla corte di appello competente ai sensi dell'articolo 9
la ricezione delle richieste di riconoscimento di una decisione sulle
misure cautelari proposte dall'autorita' competente di un altro Stato
membro. 
  2. La corte di appello, anche tramite il Ministero della giustizia,
puo' richiedere all'autorita' competente  dello  Stato  di  emissione
l'invio di un nuovo certificato di cui all'allegato  I  del  presente
decreto,  fissando  a  tal  fine  un  termine  congruo,  in  caso  di
incompletezza del certificato trasmesso, di sua manifesta difformita'
rispetto  alla  decisione  sulle  misure  cautelari  o  comunque   di
insufficienza   del   contenuto   ai   fini   della   decisione   sul
riconoscimento. Il termine per la decisione resta sospeso  sino  alla
ricezione del nuovo certificato. 
  3. La corte di appello decide senza formalita' sull'esistenza delle
condizioni per l'accoglimento della richiesta  entro  il  termine  di
dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta e  degli  atti
ad essa allegati. 
  4. La decisione di riconoscimento emessa dalla corte di appello  e'
trasmessa al procuratore generale per l'esecuzione. 
  5. Contro la decisione della corte di appello puo' essere  proposto
ricorso  per  cassazione.  Si  applicano  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69. 
  6. In caso di proposizione del ricorso per cassazione,  il  termine
per il riconoscimento e' prorogato di trenta giorni. 
  7. Se, per circostanze eccezionali, non e' possibile rispettare  il
termine per la decisione, il presidente  della  corte  di  cassazione
informa dei motivi,  anche  tramite  il  Ministero  della  giustizia,
l'autorita' competente dello Stato di emissione. In  questo  caso  il
termine e' prorogato di venti giorni. 
  8. La decisione definitiva e' immediatamente trasmessa al Ministero
della giustizia che provvede a  informarne  le  autorita'  competenti
dello Stato di emissione. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Il testo dell'art. 22 della legge 22 aprile 2005,  n.
          69 (Disposizioni per conformare  il  diritto  interno  alla
          decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13  giugno
          2002,  relativa  al  mandato  d'arresto  europeo   e   alle
          procedure di consegna tra Stati membri),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2005, n. 98, cosi' recita: 
              «Art. 22  (Ricorso  per  cassazione).  -  1.  Contro  i
          provvedimenti  che  decidono  sulla  consegna  la   persona
          interessata, il suo difensore  e  il  procuratore  generale
          presso la corte di appello  possono  proporre  ricorso  per
          cassazione, anche per il merito, entro dieci  giorni  dalla
          conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai  sensi  degli
          articoli 14, comma 5, e 17, comma 6. 
              2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza. 
              3. La Corte di cassazione  decide  con  sentenza  entro
          quindici giorni dalla ricezione degli atti nelle  forme  di
          cui all'art. 127 del codice di procedura  penale.  L'avviso
          alle parti  deve  essere  notificato  o  comunicato  almeno
          cinque giorni prima dell'udienza. 
              4.   La   decisione   e'   depositata   a   conclusione
          dell'udienza con la  contestuale  motivazione.  Qualora  la
          redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte
          di  cassazione,  data  comunque  lettura  del  dispositivo,
          provvede al deposito della motivazione non oltre il  quinto
          giorno dalla pronuncia. 
              5. Copia del provvedimento e' immediatamente trasmessa,
          anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia. 
              6. Quando la Corte di cassazione  annulla  con  rinvio,
          gli atti vengono trasmessi al giudice di rinvio,  il  quale
          decide entro venti giorni dalla ricezione.».