Art. 13 
 
 
                Motivi di rifiuto del riconoscimento 
 
  1. La corte di  appello  puo'  rifiutare  il  riconoscimento  della
decisione sulle misure cautelari in uno dei seguenti casi: 
  a) se non sussiste una o piu' delle condizioni di cui  all'articolo
10, comma 1; 
  b) se il  certificato  trasmesso  dall'autorita'  competente  dello
Stato di emissione e' incompleto  o  manifestamente  non  corrisponde
alla decisione sulle misure cautelari e non  e'  stato  completato  o
corretto entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 12, comma 2; 
  c) se risulta che il riconoscimento della  decisione  sulle  misure
cautelari  viola  il  divieto  di  sottoporre   una   persona,   gia'
definitivamente giudicata, ad un nuovo processo per i medesimi fatti; 
  d) per i reati non elencati nell'articolo 11, se  i  fatti  oggetto
della decisione non sono previsti come reato anche dalla legislazione
italiana. L'esecuzione non puo' essere rifiutata, in materia di tasse
o di imposte, di dogana e di moneta, se la legislazione italiana  non
impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo  stesso
tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana  e  di
moneta, della legislazione dello Stato di emissione; 
  e) se per i fatti per i quali la trasmissione dall'estero e'  stata
chiesta si sia gia' verificata la prescrizione del reato; 
  f) se sussiste una causa di immunita' riconosciuta dall'ordinamento
italiano che rende impossibile l'esecuzione; 
  g) se la misura e' stata irrogata nei confronti di una persona che,
alla data di commissione del fatto, non era  imputabile  per  l'eta',
secondo la legge italiana. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e  c),  la  corte  di
appello, prima di  decidere  di  rifiutare  il  riconoscimento  e  la
sorveglianza, consulta, anche tramite il Ministero  della  giustizia,
con qualsiasi  mezzo  che  lasci  una  traccia  scritta,  l'autorita'
competente dello Stato di  emissione  e  richiede  ogni  informazione
utile alla decisione.