Art. 14 
 
 
                     Effetti del riconoscimento 
 
  1. Quando la  corte  di  appello  provvede  al  riconoscimento,  la
sorveglianza degli obblighi  e  delle  prescrizioni  imposti  con  la
decisione sulle misure cautelari e'  disciplinata  secondo  la  legge
italiana. 
  2. Alla sorveglianza provvede il  procuratore  generale  presso  la
corte di appello che ha deliberato il riconoscimento. 
  3. Il procuratore generale  informa,  anche  tramite  il  Ministero
della giustizia, l'autorita' competente dello Stato di  emissione  di
qualsiasi inosservanza degli obblighi e  delle  prescrizioni  imposti
con la decisione sulla misura cautelare e di qualsiasi altro elemento
tale da comportare l'adozione di un  provvedimento  di  revoca  della
decisione o di modifica degli obblighi e delle prescrizioni  imposti,
tramite il modulo di cui all'allegato II al presente decreto.