Art. 14 Effetti del riconoscimento 1. Quando la corte di appello provvede al riconoscimento, la sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni imposti con la decisione sulle misure cautelari e' disciplinata secondo la legge italiana. 2. Alla sorveglianza provvede il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento. 3. Il procuratore generale informa, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorita' competente dello Stato di emissione di qualsiasi inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni imposti con la decisione sulla misura cautelare e di qualsiasi altro elemento tale da comportare l'adozione di un provvedimento di revoca della decisione o di modifica degli obblighi e delle prescrizioni imposti, tramite il modulo di cui all'allegato II al presente decreto.