Art. 3 
 
 
                        Autorita' competenti 
 
  1. Le autorita' competenti per le finalita' di cui  all'articolo  2
della  decisione  quadro  sono  il  Ministero   della   giustizia   e
l'autorita' giudiziaria,  secondo  le  attribuzioni  individuate  dal
presente decreto. 
  2. Il Ministero della giustizia provvede alla trasmissione  e  alla
ricezione delle decisioni sulle misure cautelari e del certificato di
cui all'allegato I al presente decreto, nonche' della  corrispondenza
ad essi relativa. Il Ministero della  giustizia  cura,  altresi',  la
corrispondenza relativa ad ogni altra richiesta che non debba  essere
soddisfatta direttamente dall'autorita' giudiziaria competente. 
  3. Nei limiti indicati  dal  presente  decreto,  e'  consentita  la
corrispondenza diretta tra le autorita' giudiziarie.  In  tale  caso,
l'autorita' giudiziaria italiana informa immediatamente il  Ministero
della giustizia della trasmissione o della ricezione di una decisione
sulle misure cautelari.