Art. 4 
 
 
         Obblighi e prescrizioni impartiti con la decisione 
                       sulle misure cautelari 
 
  1. Il presente decreto, fatto salvo  quanto  previsto  dal  decreto
legislativo 11 febbraio 2015, n. 9,  di  attuazione  della  direttiva
2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13  dicembre
2011, sull'ordine di protezione europeo,  si  applica  alle  seguenti
misure cautelari: 
  a)  obbligo  di  comunicare  ogni  cambiamento  di  residenza,   in
particolare al fine di assicurare  la  ricezione  della  citazione  a
comparire a un'audizione o in giudizio  nel  corso  del  procedimento
penale; 
  b) divieto di frequentare determinati  luoghi,  posti  o  zone  del
territorio dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione; 
  c) obbligo di rimanere in un luogo  determinato,  eventualmente  in
ore stabilite; 
  d) restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato; 
  e) obbligo di presentarsi nelle ore fissate alla autorita' indicata
nel provvedimento impositivo; 
  f) obbligo di evitare contatti con determinate persone che  possono
essere a qualunque  titolo  coinvolte  nel  reato  per  il  quale  si
procede; 
  g)  divieto  temporaneo   di   esercitare   determinate   attivita'
professionali. 
 
          Note all'art. 4: 
              -  Il  decreto  legislativo  11  febbraio  2015,  n.  9
          (Attuazione  della  direttiva  2011/99/UE  del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 13 dicembre  2011  sull'ordine
          di  protezione  europeo)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 23 febbraio 2015, n. 44.