Art. 5 Competenza 1. Il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la decisione sulle misure cautelari provvede, osservate le condizioni di cui all'articolo 6, alla trasmissione della decisione sulle misure cautelari all'autorita' competente dello Stato membro in cui l'interessato ha la propria residenza legale e abituale, quando l'interessato abbia manifestato la volonta' di fare rientro in quello Stato. Su richiesta dell'interessato, la trasmissione e' disposta in favore dell'autorita' competente di uno Stato membro diverso da quello della residenza legale e abituale, in cui voglia trasferirsi, e sempre che detta autorita' abbia prestato il consenso.