Art. 5 
 
 
                             Competenza 
 
  1. Il pubblico  ministero  presso  il  giudice  che  ha  emesso  la
decisione sulle misure cautelari provvede, osservate le condizioni di
cui all'articolo 6, alla trasmissione della  decisione  sulle  misure
cautelari  all'autorita'  competente  dello  Stato  membro   in   cui
l'interessato ha la  propria  residenza  legale  e  abituale,  quando
l'interessato abbia manifestato la volonta' di fare rientro in quello
Stato. Su richiesta dell'interessato, la trasmissione e' disposta  in
favore dell'autorita' competente  di  uno  Stato  membro  diverso  da
quello della residenza legale e abituale, in cui voglia  trasferirsi,
e sempre che detta autorita' abbia prestato il consenso.