Art. 7 
 
 
                            Procedimento 
 
  1. Il provvedimento con cui e' disposta la trasmissione  all'estero
e' inviato, unitamente alla decisione sulle  misure  cautelari  e  al
certificato di cui all'allegato I  al  presente  decreto  debitamente
compilato, al Ministero della giustizia,  che  provvede  all'inoltro,
con qualsiasi mezzo che  lasci  una  traccia  scritta,  all'autorita'
competente dello Stato di esecuzione, previa traduzione del testo del
certificato nella lingua di detto Stato. 
  2. Se la traduzione del certificato non e' necessaria o se a questa
provvede  l'autorita'  giudiziaria,  il  provvedimento  puo'   essere
inviato  direttamente  all'autorita'  competente   dello   Stato   di
esecuzione;  in  tale  caso,  esso  e'   altresi'   comunicato,   per
conoscenza, al Ministero della giustizia. La decisione  sulle  misure
cautelari e il certificato sono trasmessi in  originale  o  in  copia
autentica allo Stato di esecuzione che ne fa richiesta. 
  3. Il pubblico ministero puo' ritirare il certificato, purche'  non
abbia  avuto  inizio  l'esecuzione  all'estero,  quando   l'autorita'
competente dello Stato di esecuzione comunica  i  termini  di  durata
massima della sorveglianza  delle  misure  cautelari  previsti  dalla
legislazione di quello Stato e questi sono superiori a  quelli  delle
corrispondenti misure previste  dalla  legge  italiana.  Allo  stesso
modo,  e  sempre  che  l'esecuzione  non  abbia  avuto  inizio,  puo'
provvedere quando riceve comunicazione che l'autorita' dello Stato di
esecuzione ha assunto la decisione di adattare le misure  secondo  la
legislazione di quello Stato. 
  4.   Del   ritiro   del   certificato   e'    data    comunicazione
all'interessato,  al  Ministero  della  giustizia,   se   questi   ha
provveduto a curare la trasmissione, e all'autorita' competente dello
Stato  di  esecuzione,  con  indicazione  dei  motivi   che   l'hanno
determinata,  tempestivamente  e  comunque  nei  dieci  giorni  dalla
decisione. 
  5. In caso di mancato riconoscimento della decisione  sulle  misure
cautelari, il Ministero della giustizia, quando  ne  e'  direttamente
informato, ne da'  comunicazione  all'autorita'  giudiziaria  che  ha
emesso il provvedimento di trasmissione all'estero.