Art. 8 
 
 
                     Effetti del riconoscimento 
 
  1. Quando l'autorita' competente  dello  Stato  di  esecuzione  da'
notizia dell'avvenuto riconoscimento  della  decisione  sulle  misure
cautelari,  l'autorita'  giudiziaria  italiana  non  e'  piu'  tenuta
all'adozione dei  provvedimenti  necessari  alla  sorveglianza  degli
obblighi e delle prescrizioni impartiti, salvo nel caso di ritiro del
certificato  di  cui  allegato  I  al  presente  decreto   ai   sensi
dell'articolo 7, comma 3. 
  2. L'autorita' giudiziaria italiana riassume l'esercizio del potere
di  sorveglianza  in  conseguenza  della  comunicazione,   ad   opera
dell'autorita' competente dello Stato di esecuzione, della cessazione
della propria competenza per l'esecuzione in ragione del fatto: 
  a) che l'interessato non ha piu' la residenza legale e abituale  in
quello Stato; 
  b) che, a seguito della modifica delle  misure  cautelari  disposta
dall'autorita' giudiziaria italiana,  manca  una  corrispondenza  con
quelle previste dalla legislazione di quello Stato; 
  c) che e' scaduto il termine massimo di sorveglianza  delle  misure
cautelari stabilito dalla legislazione di quello Stato. 
  3.  Spetta  all'autorita'  giudiziaria  italiana  la  competenza  a
decidere in ordine alla proroga, alla revoca  della  decisione  sulle
misure cautelari, alla modifica degli obblighi e  delle  prescrizioni
imposti e all'emissione di un mandato di arresto o di qualsiasi altra
decisione giudiziaria esecutiva avente medesima forza.