Art. 9 Competenza 1. La competenza a decidere sul riconoscimento e sulla sorveglianza di una decisione sulle misure cautelari adottata in altro Stato membro dell'Unione appartiene alla corte di appello nel cui distretto la persona interessata ha la propria residenza legale e abituale o ha manifestato la volonta' di trasferire la sua residenza legale e abituale, o comunque di porre in quel luogo la sua dimora in vista dell'esecuzione delle misure cautelari. 2. Quando la corte di appello rileva la propria incompetenza, la dichiara con ordinanza e dispone la trasmissione degli atti alla corte di appello competente, dandone tempestiva informazione, anche tramite il Ministero della giustizia, all'autorita' competente dello Stato di emissione.