Art. 9 
 
 
                             Competenza 
 
  1. La competenza a decidere sul riconoscimento e sulla sorveglianza
di una decisione sulle  misure  cautelari  adottata  in  altro  Stato
membro dell'Unione appartiene alla corte di appello nel cui distretto
la persona interessata ha la propria residenza legale e abituale o ha
manifestato la volonta' di  trasferire  la  sua  residenza  legale  e
abituale, o comunque di porre in quel luogo la sua  dimora  in  vista
dell'esecuzione delle misure cautelari. 
  2. Quando la corte di appello rileva la  propria  incompetenza,  la
dichiara con ordinanza e dispone  la  trasmissione  degli  atti  alla
corte di appello competente, dandone tempestiva  informazione,  anche
tramite il Ministero della giustizia, all'autorita' competente  dello
Stato di emissione.