Art. 11 
 
             Procedimento e decisione di riconoscimento 
 
  1. Quando riceve da un altro Stato membro dell'Unione  europea,  ai
fini  dell'esecuzione  in  Italia,  una  decisione   sulle   sanzioni
pecuniarie, corredata dal certificato allegato al  presente  decreto,
tradotto in lingua italiana, il procuratore generale presso la  Corte
di appello competente  ai  sensi  dell'articolo  8  fa  richiesta  di
riconoscimento senza ritardo alla medesima Corte di appello. 
  2. In caso di incompletezza del certificato  allegato  al  presente
decreto, di  manifesta  difformita'  rispetto  alla  decisione  sulle
sanzioni pecuniarie o comunque di insufficienza del contenuto ai fini
della decisione  sul  riconoscimento,  la  Corte  di  appello,  anche
tramite il Ministero della giustizia, puo' formulare  richiesta  allo
Stato di emissione di trasmettere un nuovo  certificato,  fissando  a
tale scopo un termine congruo. Il  termine  per  la  decisione  resta
sospeso sino alla ricezione del nuovo certificato. 
  3. Il procedimento davanti alla  Corte  di  appello  si  svolge  in
camera di consiglio,  nelle  forme  previste  dall'articolo  127  del
codice  di  procedura  penale.  La  decisione  sull'esistenza   delle
condizioni per l'accoglimento della  richiesta  e'  emessa  entro  il
termine di venti giorni dalla data  di  ricevimento  della  decisione
sulle sanzioni pecuniarie trasmessa ai sensi del comma  1.  Ove,  per
circostanze eccezionali, sia impossibile rispettare tale termine,  il
presidente della Corte ne informa lo Stato di  emissione.  In  questo
caso il termine e' prorogato di trenta giorni. 
  4. Quando e' pronunciata la decisione di riconoscimento la Corte di
appello la trasmette al procuratore generale per l'esecuzione. 
  5. Contro la decisione della Corte di appello puo' essere  proposto
ricorso  per  cassazione.  Si  applicano  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005 n. 69. 
  6. In caso di proposizione del ricorso per cassazione,  il  termine
per il riconoscimento e' prorogato di trenta giorni. 
  7. La decisione divenuta irrevocabile e'  immediatamente  trasmessa
alle autorita' competenti dello Stato di emissione. 
  8. Se il  riconoscimento  e'  negato  perche'  la  decisione  sulle
sanzioni pecuniarie deve essere eseguita in un altro Stato membro, si
provvede d'ufficio alla trasmissione dei provvedimenti, anche tramite
il Ministero della  giustizia,  allo  Stato  di  esecuzione  ritenuto
competente, informandone immediatamente l'autorita' competente  dello
Stato di  emissione,  con  qualsiasi  mezzo  che  lasci  una  traccia
scritta. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Il testo dell'art. 127 del codice di procedura penale
          cosi' recita: 
              «Art. 127 (Procedimento in camera di consiglio).  -  1.
          Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice
          o il presidente del collegio fissa la data  dell'udienza  e
          ne  fa  dare  avviso  alle  parti,   alle   altre   persone
          interessate  e  ai  difensori.  L'avviso  e'  comunicato  o
          notificato almeno dieci giorni prima della  data  predetta.
          Se l'imputato e' privo di difensore,  l'avviso  e'  dato  a
          quello di ufficio. 
              2. Fino a  cinque  giorni  prima  dell'udienza  possono
          essere presentate memorie in cancelleria. 
              3.  Il  pubblico  ministero,  gli   altri   destinatari
          dell'avviso nonche' i difensori sono sentiti se  compaiono.
          Se l'interessato e' detenuto o  internato  in  luogo  posto
          fuori della circoscrizione del giudice e ne  fa  richiesta,
          deve essere sentito  prima  del  giorno  dell'udienza,  dal
          magistrato di sorveglianza del luogo. 
              4. L'udienza  e'  rinviata  se  sussiste  un  legittimo
          impedimento dell'imputato o del condannato che  ha  chiesto
          di essere sentito personalmente e che non  sia  detenuto  o
          internato in luogo diverso da quello  in  cui  ha  sede  il
          giudice. 
              5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste  a
          pena di nullita'. 
              6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. 
              7. Il  giudice  provvede  con  ordinanza  comunicata  o
          notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma  1,
          che possono proporre ricorso per cassazione. 
              8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza,
          a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente
          con decreto motivato. 
              9.  L'inammissibilita'   dell'atto   introduttivo   del
          procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche
          senza formalita' di procedura,  salvo  che  sia  altrimenti
          stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8. 
              10. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in  forma
          riassuntiva a norma dell'art. 140 comma 2.». 
              -  L'art.  22  della  legge  22  aprile  2005,  n.   69
          (Disposizioni  per  conformare  il  diritto  interno   alla
          decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13  giugno
          2002,  relativa  al  mandato  d'arresto  europeo   e   alle
          procedure di consegna tra Stati membri),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale. 29 aprile 2005, n. 98, cosi' recita: 
              «Art. 22  (Ricorso  per  cassazione).  -  1.  Contro  i
          provvedimenti  che  decidono  sulla  consegna  la   persona
          interessata, il suo difensore  e  il  procuratore  generale
          presso la corte di appello  possono  proporre  ricorso  per
          cassazione, anche per il merito, entro dieci  giorni  dalla
          conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai  sensi  degli
          articoli 14, comma 5, e 17, comma 6. 
              2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza. 
              3. La Corte di cassazione  decide  con  sentenza  entro
          quindici giorni dalla ricezione degli atti nelle  forme  di
          cui all'art. 127 del codice di procedura  penale.  L'avviso
          alle parti  deve  essere  notificato  o  comunicato  almeno
          cinque giorni prima dell'udienza. 
              4.   La   decisione   e'   depositata   a   conclusione
          dell'udienza con la  contestuale  motivazione.  Qualora  la
          redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte
          di  cassazione,  data  comunque  lettura  del  dispositivo,
          provvede al deposito della motivazione non oltre il  quinto
          giorno dalla pronuncia. 
              5. Copia del provvedimento e' immediatamente trasmessa,
          anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia. 
              6. Quando la Corte di cassazione  annulla  con  rinvio,
          gli atti vengono trasmessi al giudice di rinvio,  il  quale
          decide entro venti giorni dalla ricezione.».