Art. 11 Procedimento e decisione di riconoscimento 1. Quando riceve da un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini dell'esecuzione in Italia, una decisione sulle sanzioni pecuniarie, corredata dal certificato allegato al presente decreto, tradotto in lingua italiana, il procuratore generale presso la Corte di appello competente ai sensi dell'articolo 8 fa richiesta di riconoscimento senza ritardo alla medesima Corte di appello. 2. In caso di incompletezza del certificato allegato al presente decreto, di manifesta difformita' rispetto alla decisione sulle sanzioni pecuniarie o comunque di insufficienza del contenuto ai fini della decisione sul riconoscimento, la Corte di appello, anche tramite il Ministero della giustizia, puo' formulare richiesta allo Stato di emissione di trasmettere un nuovo certificato, fissando a tale scopo un termine congruo. Il termine per la decisione resta sospeso sino alla ricezione del nuovo certificato. 3. Il procedimento davanti alla Corte di appello si svolge in camera di consiglio, nelle forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. La decisione sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta e' emessa entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento della decisione sulle sanzioni pecuniarie trasmessa ai sensi del comma 1. Ove, per circostanze eccezionali, sia impossibile rispettare tale termine, il presidente della Corte ne informa lo Stato di emissione. In questo caso il termine e' prorogato di trenta giorni. 4. Quando e' pronunciata la decisione di riconoscimento la Corte di appello la trasmette al procuratore generale per l'esecuzione. 5. Contro la decisione della Corte di appello puo' essere proposto ricorso per cassazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005 n. 69. 6. In caso di proposizione del ricorso per cassazione, il termine per il riconoscimento e' prorogato di trenta giorni. 7. La decisione divenuta irrevocabile e' immediatamente trasmessa alle autorita' competenti dello Stato di emissione. 8. Se il riconoscimento e' negato perche' la decisione sulle sanzioni pecuniarie deve essere eseguita in un altro Stato membro, si provvede d'ufficio alla trasmissione dei provvedimenti, anche tramite il Ministero della giustizia, allo Stato di esecuzione ritenuto competente, informandone immediatamente l'autorita' competente dello Stato di emissione, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta.
Note all'art. 11: - Il testo dell'art. 127 del codice di procedura penale cosi' recita: «Art. 127 (Procedimento in camera di consiglio). - 1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso e' comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'imputato e' privo di difensore, l'avviso e' dato a quello di ufficio. 2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria. 3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonche' i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato e' detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo. 4. L'udienza e' rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice. 5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a pena di nullita'. 6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. 7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione. 8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato. 9. L'inammissibilita' dell'atto introduttivo del procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalita' di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8. 10. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140 comma 2.». - L'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 29 aprile 2005, n. 98, cosi' recita: «Art. 22 (Ricorso per cassazione). - 1. Contro i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, anche per il merito, entro dieci giorni dalla conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai sensi degli articoli 14, comma 5, e 17, comma 6. 2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza. 3. La Corte di cassazione decide con sentenza entro quindici giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all'art. 127 del codice di procedura penale. L'avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno cinque giorni prima dell'udienza. 4. La decisione e' depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione. Qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il quinto giorno dalla pronuncia. 5. Copia del provvedimento e' immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia. 6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, gli atti vengono trasmessi al giudice di rinvio, il quale decide entro venti giorni dalla ricezione.».