Art. 12 
 
                Motivi di rifiuto del riconoscimento 
 
  1. La Corte di  appello  puo'  rifiutare  il  riconoscimento  della
decisione sulle sanzioni pecuniarie in uno dei seguenti casi: 
    a) se mancano una o piu' delle condizioni di cui agli articoli 9,
comma 1, e 10; 
    b) se il certificato allegato al presente decreto e' incompleto o
non  corrisponde  manifestamente  alla   decisione   sulle   sanzioni
pecuniarie e non e' stato completato  o  corretto  entro  il  termine
fissato ai sensi dell'articolo 11, comma 2; 
    c) se risulta che la persona condannata e' stata giudicata in via
definitiva per gli stessi fatti in Italia o in altro  Stato,  diverso
da quello della decisione, e, in tale ultimo caso, la  decisione  sia
stata eseguita; 
    d) se, per i reati non elencati nell'articolo 10, i fatti oggetto
della decisione non sono previsti come reato anche dalla legislazione
italiana; 
    e)  se,  per  i  fatti  per  i  quali   e'   stato   chiesto   il
riconoscimento, si e' gia' verificata  la  prescrizione  della  pena,
sempre che per tali fatti sussista anche la giurisdizione italiana; 
    f)   se   sussiste   una   causa   di   immunita'    riconosciuta
dall'ordinamento italiano che rende impossibile l'esecuzione; 
    g) se la sanzione e' stata irrogata nei confronti di una  persona
che, alla data di commissione  del  fatto,  non  era  imputabile  per
l'eta', secondo la legge italiana; 
    h) se la decisione si riferisce ad atti compiuti, anche in parte,
nel territorio  italiano  o  in  luogo  trattato  come  tale,  ovvero
compiuti al di fuori dello Stato  della  decisione,  e  l'ordinamento
italiano non consente di procedere per gli stessi fatti ove  commessi
fuori dal suo territorio; 
    i) se, in base al certificato allegato al  presente  decreto,  la
persona interessata: 
      1) in caso  di  procedura  scritta,  non  e'  stata  informata,
secondo la legge dello Stato della decisione, personalmente o tramite
un suo difensore, del  diritto  di  opporsi  al  procedimento  e  dei
relativi termini di ricorso; ovvero, 
      2) non e' comparsa personalmente al processo terminato  con  la
sentenza, a meno che il certificato attesti: 
        2.1) che, a tempo debito, e' stata  citata  personalmente  e,
come tale, informata della data e del luogo fissati per il processo o
che ne e' stata di fatto informata ufficialmente con altri mezzi,  in
modo da stabilirsi inequivocabilmente che ne era al corrente, nonche'
che e' stata informata del fatto  che  una  decisione  poteva  essere
emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; ovvero 
        2.2) che, essendo al  corrente  della  data  fissata  per  il
processo,  aveva  conferito  mandato  ad  un  difensore,   anche   se
originariamente nominato d'ufficio, da cui  era  stata  assistita  in
giudizio; ovvero 
        2.3) che, informata del procedimento e della possibilita'  di
comparire personalmente al processo, ha espressamente  rinunciato  al
diritto a comparire e comunicato  di  non  opporsi  al  procedimento;
ovvero 
        2.4) che, dopo aver ricevuto la notifica della  decisione  ed
essere stata informata del diritto  a  un  nuovo  processo  o  ad  un
ricorso in appello, ha dichiarato espressamente di non  opporsi  alla
decisione o non ha richiesto un nuovo processo o  presentato  ricorso
in appello entro il termine stabilito; 
        2.5) se la  sanzione  pecuniaria  applicata  e'  inferiore  a
settanta euro o all'equivalente di tale importo. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), e) ed i),  la  Corte  di
appello, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento,  consulta,
anche tramite il Ministero della  giustizia,  l'autorita'  competente
dello Stato di emissione e richiede, con qualsiasi  mezzo  che  lasci
una traccia scritta, ogni informazione utile alla decisione.