Art. 13 
 
                     Effetti del riconoscimento 
 
  1.  Quando  la  Corte  di  appello  provvede   al   riconoscimento,
l'esecuzione   della   decisione   sulle   sanzioni   pecuniarie   e'
disciplinata secondo la legge italiana. Si  applicano,  altresi',  le
disposizioni in materia di amnistia e grazia. 
  2. Alla esecuzione provvede il procuratore generale presso la Corte
di appello che ha deliberato il riconoscimento. 
  3. Quando risulta  che  la  decisione  si  riferisce  ad  atti  non
compiuti nel  territorio  dello  Stato  di  emissione,  la  Corte  di
appello, se per i fatti oggetto della decisione vi  e'  giurisdizione
dello Stato italiano, puo' decidere, ove l'ammontare  della  sanzione
sia superiore al massimo edittale  previsto  per  atti  dello  stesso
tipo,  di  ridurre  l'importo  della  stessa  alla  sanzione  massima
indicata  dalla  legislazione  italiana.  Converte,  se   necessario,
l'importo  della  sanzione  nella  valuta   dello   Stato   italiano,
applicando il tasso di cambio in vigore al momento in cui la sanzione
e' stata applicata. 
  4. Qualora la persona condannata fornisca la prova di un pagamento,
totale o parziale, il procuratore generale presso la Corte di appello
consulta, anche tramite il  Ministero  della  giustizia,  l'autorita'
competente dello Stato  della  decisione.  Le  parti  della  sanzione
pecuniaria riscosse a qualsiasi  titolo  in  uno  Stato  membro  sono
dedotte dall'importo complessivo oggetto di esecuzione in Italia. 
  5.  Quando  risulti  totalmente  o  parzialmente  impossibile  dare
esecuzione alla decisione sulle  sanzioni  pecuniarie,  e'  possibile
l'applicazione di sanzioni alternative se lo Stato  di  decisione  vi
abbia prestato il necessario consenso  nel  certificato  allegato  al
presente decreto. L'entita' della sanzione alternativa e' determinata
secondo la legislazione italiana, ma  non  puo'  superare  il  limite
massimo  indicato  nel  certificato  trasmesso  dallo   Stato   della
decisione. 
  6. Le somme riscosse  a  seguito  dell'esecuzione  della  decisione
sulle sanzioni pecuniarie spettano allo Stato italiano, salvo diverso
accordo con l'autorita' competente dello Stato della decisione.