Art. 13 Effetti del riconoscimento 1. Quando la Corte di appello provvede al riconoscimento, l'esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie e' disciplinata secondo la legge italiana. Si applicano, altresi', le disposizioni in materia di amnistia e grazia. 2. Alla esecuzione provvede il procuratore generale presso la Corte di appello che ha deliberato il riconoscimento. 3. Quando risulta che la decisione si riferisce ad atti non compiuti nel territorio dello Stato di emissione, la Corte di appello, se per i fatti oggetto della decisione vi e' giurisdizione dello Stato italiano, puo' decidere, ove l'ammontare della sanzione sia superiore al massimo edittale previsto per atti dello stesso tipo, di ridurre l'importo della stessa alla sanzione massima indicata dalla legislazione italiana. Converte, se necessario, l'importo della sanzione nella valuta dello Stato italiano, applicando il tasso di cambio in vigore al momento in cui la sanzione e' stata applicata. 4. Qualora la persona condannata fornisca la prova di un pagamento, totale o parziale, il procuratore generale presso la Corte di appello consulta, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorita' competente dello Stato della decisione. Le parti della sanzione pecuniaria riscosse a qualsiasi titolo in uno Stato membro sono dedotte dall'importo complessivo oggetto di esecuzione in Italia. 5. Quando risulti totalmente o parzialmente impossibile dare esecuzione alla decisione sulle sanzioni pecuniarie, e' possibile l'applicazione di sanzioni alternative se lo Stato di decisione vi abbia prestato il necessario consenso nel certificato allegato al presente decreto. L'entita' della sanzione alternativa e' determinata secondo la legislazione italiana, ma non puo' superare il limite massimo indicato nel certificato trasmesso dallo Stato della decisione. 6. Le somme riscosse a seguito dell'esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie spettano allo Stato italiano, salvo diverso accordo con l'autorita' competente dello Stato della decisione.