Art. 14 
 
                     Cessazione dell'esecuzione 
 
  1.  L'Autorita'  giudiziaria  italiana  ordina  immediatamente   la
cessazione dell'esecuzione della decisione sulle sanzioni  pecuniarie
una  volta  informata  dell'adozione  da  parte  dello  Stato   della
decisione di qualsiasi provvedimento che  la  privi  di  esecutivita'
ovvero la revochi.