Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «decisione» una decisione definitiva che applica una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica, che sia stata adottata da: 1) una autorita' giudiziaria che ha emesso un provvedimento penale di condanna; 2) una autorita' diversa dall'autorita' giudiziaria, che si e' pronunciata in relazione a un fatto costituente reato, purche' alla persona interessata sia stata data la possibilita' di fare ricorso all'autorita' giudiziaria penale; 3) una autorita' diversa dall'autorita' giudiziaria, che si e' pronunciata in merito a una violazione amministrativa, purche' alla persona interessata sia stata data la possibilita' di fare ricorso all'autorita' giudiziaria; 4) una autorita' giudiziaria che ha emesso la decisione di cui al numero 3); b) «sanzione pecuniaria» l'obbligo di pagare: 1) una somma di denaro a titolo di pena irrogata a seguito di condanna; 2) una somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento delle vittime e liquidata dal giudice con la sentenza di condanna, qualora le vittime non si siano costituite parte civile nel processo penale; 3) una somma di denaro dovuta per condanna alle spese di procedimenti giudiziari o amministrativi connessi alla decisione; 4) una somma di denaro per la quale vi e' condanna al versamento in favore di un fondo pubblico o di organizzazioni di assistenza alle vittime imposta nella stessa decisione. c) «Stato della decisione» lo Stato in cui e' emessa una delle decisioni di cui al comma 1, lettera a); d) «Stato di esecuzione» lo Stato al quale e' trasmessa una decisione a fini di esecuzione.