Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «decisione» una decisione definitiva che applica una  sanzione
pecuniaria ad una persona fisica o giuridica, che sia stata  adottata
da: 
      1) una autorita' giudiziaria che  ha  emesso  un  provvedimento
penale di condanna; 
      2) una autorita' diversa dall'autorita' giudiziaria, che si  e'
pronunciata in relazione a un fatto costituente reato,  purche'  alla
persona interessata sia stata data la possibilita'  di  fare  ricorso
all'autorita' giudiziaria penale; 
      3) una autorita' diversa dall'autorita' giudiziaria, che si  e'
pronunciata in merito a una violazione amministrativa,  purche'  alla
persona interessata sia stata data la possibilita'  di  fare  ricorso
all'autorita' giudiziaria; 
      4) una autorita' giudiziaria che ha emesso la decisione di  cui
al numero 3); 
    b) «sanzione pecuniaria» l'obbligo di pagare: 
      1) una somma di denaro a titolo di pena irrogata a  seguito  di
condanna; 
      2) una somma di denaro dovuta a titolo  di  risarcimento  delle
vittime e liquidata dal giudice con la sentenza di condanna,  qualora
le vittime non si siano costituite parte civile nel processo penale; 
      3) una somma di  denaro  dovuta  per  condanna  alle  spese  di
procedimenti giudiziari o amministrativi connessi alla decisione; 
      4) una  somma  di  denaro  per  la  quale  vi  e'  condanna  al
versamento in favore di un fondo  pubblico  o  di  organizzazioni  di
assistenza alle vittime imposta nella stessa decisione. 
    c) «Stato della decisione» lo Stato in cui e'  emessa  una  delle
decisioni di cui al comma 1, lettera a); 
    d) «Stato di esecuzione» lo  Stato  al  quale  e'  trasmessa  una
decisione a fini di esecuzione.