Art. 5 
 
                     Condizioni di trasmissione 
 
  1.  La  trasmissione  all'autorita'  competente  dello   Stato   di
esecuzione e' disposta immediatamente dopo  che  la  decisione  sulle
sanzioni pecuniarie e' divenuta definitiva, con qualsiasi  mezzo  che
lasci  una  traccia  scritta,  previa  traduzione   del   testo   del
certificato allegato al presente decreto nella lingua dello Stato  di
esecuzione. 
  2. Il pubblico ministero dispone la  trasmissione  della  decisione
sulle sanzioni pecuniarie,  corredata  del  certificato  allegato  al
presente decreto, anche in originale o in copia autentica allo  Stato
di esecuzione che ne fa richiesta. 
  3. Se e' ignota l'autorita' competente dello Stato  di  esecuzione,
l'autorita' giudiziaria procedente compie gli accertamenti necessari,
anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea.