Art. 6 
 
                       Trasmissione all'estero 
 
  1. Il provvedimento e' inviato,  unitamente  alla  decisione  sulle
sanzioni pecuniarie e al certificato  allegato  al  presente  decreto
debitamente  compilato,  all'autorita'  competente  dello  Stato   di
esecuzione. 
  2. Se sono competenti le autorita' di piu' Stati, la  decisione  e'
trasmessa all'autorita' di un solo Stato di esecuzione per volta.