Art. 6 Trasmissione all'estero 1. Il provvedimento e' inviato, unitamente alla decisione sulle sanzioni pecuniarie e al certificato allegato al presente decreto debitamente compilato, all'autorita' competente dello Stato di esecuzione. 2. Se sono competenti le autorita' di piu' Stati, la decisione e' trasmessa all'autorita' di un solo Stato di esecuzione per volta.