Art. 7 Effetti del riconoscimento 1. Quando l'autorita' competente dello Stato di esecuzione riconosce la decisione sulle sanzioni pecuniarie, dandone informazione, anche diretta, al pubblico ministero che ha disposto la trasmissione, l'autorita' italiana non e' piu' tenuta all'adozione dei provvedimenti necessari all'esecuzione. 2. L'autorita' italiana riassume il potere di procedere all'esecuzione se: a) l'autorita' competente dello Stato di esecuzione da' notizia della mancata esecuzione, totale o parziale; b) l'autorita' competente dello Stato di esecuzione ha rifiutato il riconoscimento e l'esecuzione, anche per questione relativa alla violazione dei diritti fondamenti o dei principi giuridici fondamentali dell'Unione europea, fatto salvo il caso in cui il rifiuto sia dovuto all'esistenza di altra decisione, per gli stessi fatti nei confronti della stessa persona, nello Stato di esecuzione o in diverso Stato, e, in tale ultimo caso, tale decisione abbia ricevuto esecuzione; c) alla persona condannata, e per i fatti di cui alla condanna, sia stata concessa l'amnistia o la grazia. 3. Qualora la persona condannata fornisca la prova di un pagamento, totale o parziale, il pubblico ministero di cui all'articolo 4, comma 1, ne da' comunicazione all'autorita' competente dello Stato di esecuzione, facendo richiesta di deduzione dall'importo complessivo oggetto di esecuzione.