Art. 7 
 
                     Effetti del riconoscimento 
 
  1.  Quando  l'autorita'  competente  dello  Stato   di   esecuzione
riconosce   la   decisione   sulle   sanzioni   pecuniarie,   dandone
informazione, anche diretta, al pubblico ministero che ha disposto la
trasmissione, l'autorita' italiana non e'  piu'  tenuta  all'adozione
dei provvedimenti necessari all'esecuzione. 
  2.  L'autorita'  italiana   riassume   il   potere   di   procedere
all'esecuzione se: 
    a) l'autorita' competente dello Stato di esecuzione  da'  notizia
della mancata esecuzione, totale o parziale; 
    b) l'autorita' competente dello Stato di esecuzione ha  rifiutato
il riconoscimento e l'esecuzione, anche per questione  relativa  alla
violazione  dei  diritti  fondamenti   o   dei   principi   giuridici
fondamentali dell'Unione europea, fatto  salvo  il  caso  in  cui  il
rifiuto sia dovuto all'esistenza di altra decisione, per  gli  stessi
fatti nei confronti della stessa persona, nello Stato di esecuzione o
in diverso Stato, e,  in  tale  ultimo  caso,  tale  decisione  abbia
ricevuto esecuzione; 
    c) alla persona condannata, e per i fatti di cui  alla  condanna,
sia stata concessa l'amnistia o la grazia. 
  3. Qualora la persona condannata fornisca la prova di un pagamento,
totale o parziale, il pubblico ministero di cui all'articolo 4, comma
1, ne da'  comunicazione  all'autorita'  competente  dello  Stato  di
esecuzione, facendo richiesta di deduzione  dall'importo  complessivo
oggetto di esecuzione.