Art. 8 
 
                             Competenza 
 
  1. La competenza a decidere sul riconoscimento spetta alla Corte di
appello nel cui distretto la persona condannata dispone di beni o  di
un reddito, ovvero risiede e dimora abitualmente, ovvero, se  persona
giuridica,  ha  la  propria  sede  legale  nel  momento  in  cui   il
provvedimento e' trasmesso dall'estero. 
  2. Quando la Corte di appello rileva la  propria  incompetenza,  la
dichiara con ordinanza e ordina la trasmissione degli atti alla Corte
di appello competente, dando tempestiva comunicazione, anche  tramite
il Ministero della giustizia, all'autorita' competente dello Stato di
decisione.