Art. 18 Servizi di consultazione 1. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate nel fascicolo informatico sono resi accessibili, nei termini di cui all'articolo 56 del CAD, tramite il portale dei servizi telematici della Giustizia amministrativa ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice dei dati personali, secondo quanto stabilito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 19.
Note all'art. 18: - Il testo dell'art. 56 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' il seguente: «Art. 56 (Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado). - 1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale delle autorita' emananti. 2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali. 2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell'art. 51 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003.». - Per il testo degli articoli 51 e 52 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, si vedano le note all'art. 7.