Art. 18 
 
 
                      Servizi di consultazione 
 
  1. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le
altre  decisioni  depositate  nel  fascicolo  informatico  sono  resi
accessibili, nei termini di cui all'articolo 56 del CAD,  tramite  il
portale dei servizi  telematici  della  Giustizia  amministrativa  ai
sensi degli articoli 51 e 52 del Codice dei dati  personali,  secondo
quanto stabilito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 19. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Il testo dell'art. 56 del citato decreto  legislativo
          7 marzo 2005, n. 82, e' il seguente: 
              «Art. 56 (Dati identificativi delle questioni  pendenti
          dinanzi all'autorita' giudiziaria di ogni ordine e  grado).
          - 1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi
          al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili
          a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema
          informativo  interno  e  sul   sito   istituzionale   delle
          autorita' emananti. 
              2.  Le  sentenze  e  le  altre  decisioni  del  giudice
          amministrativo  e  contabile,   rese   pubbliche   mediante
          deposito in segreteria, sono contestualmente  inserite  nel
          sistema  informativo  interno  e  sul  sito  istituzionale,
          osservando le cautele previste dalla normativa  in  materia
          di tutela dei dati personali. 
              2-bis. I dati identificativi delle questioni  pendenti,
          le sentenze e le altre decisioni depositate in  cancelleria
          o segreteria dell'autorita' giudiziaria di  ogni  ordine  e
          grado sono, comunque, rese accessibili ai  sensi  dell'art.
          51 del codice in materia di protezione dei  dati  personali
          approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003.». 
              - Per il testo  degli  articoli  51  e  52  del  citato
          decreto legislativo n. 196 del  2003,  si  vedano  le  note
          all'art. 7.