Art. 9 
 
 
           Atti delle parti e degli ausiliari del giudice 
 
  1. Salvo diversa espressa previsione, il ricorso  introduttivo,  le
memorie, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e qualsiasi  altro
atto del processo, anche proveniente  dagli  ausiliari  del  giudice,
sono redatti in formato di  documento  informatico  sottoscritto  con
firma digitale conforme ai requisiti di cui all'articolo 24 del CAD. 
  2. Salvo quanto previsto nei commi 8 e 9, il  deposito  degli  atti
processuali e dei documenti allegati avviene esclusivamente  per  via
telematica. 
  3. Il deposito degli atti e  dei  documenti  di  cui  al  comma  1,
effettuato mediante  posta  elettronica  certificata,  e'  tempestivo
quando entro le ore 24 del giorno di scadenza e' generata la ricevuta
di  avvenuta   accettazione,   ove   il   deposito   risulti,   anche
successivamente, andato a buon fine  secondo  quanto  previsto  dalle
specifiche tecniche di cui all'articolo 19. Se al  mittente  perviene
il messaggio di mancata consegna della PEC di  deposito,  l'attivita'
di deposito deve essere ripetuta con il medesimo contenuto e ai  fini
della rimessione in termini da parte  del  Giudice,  ove  la  mancata
consegna sia dipesa da cause non imputabili al mittente, deve  essere
allegato il messaggio di mancata consegna unitamente alla ricevuta di
avvenuta accettazione generata tempestivamente. 
  4. Nei casi in  cui  il  codice  prevede  il  deposito  di  atti  o
documenti sino al giorno precedente la trattazione di una domanda  in
camera di consiglio, il deposito effettuato con modalita' telematiche
deve avvenire entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito. 
  5. Quando il messaggio di posta elettronica certificata  eccede  la
dimensione massima gestibile dalla casella del mittente, il  deposito
degli atti o dei documenti puo' essere eseguito mediante  l'invio  di
piu' messaggi di  posta  elettronica  certificata.  In  tal  caso  il
deposito, ove andato a buon fine, si perfeziona  con  la  generazione
dell'ultima ricevuta di accettazione. Si applica la  disposizione  di
cui al secondo periodo del comma 3. 
  6. Nel caso in cui, per  ragioni  tecniche  o  per  la  particolare
dimensione del documento, il deposito non puo' avvenire mediante  PEC
ad  esso  puo'  procedersi  mediante  upload   attraverso   il   sito
istituzionale. In tal caso, ai fini  del  rispetto  dei  termini,  il
deposito  si  considera  perfezionato  all'atto  della  registrazione
dell'invio da parte del SIGA. 
  7. La protocollazione degli atti e dei documenti di cui al comma 1,
attestata da un successivo messaggio PEC di avvenuta protocollazione,
e' effettuata secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 19. 
  8. Nel corso del  giudizio,  il  giudice  puo',  per  specifiche  e
motivate ragioni tecniche, ordinare  o  autorizzare  il  deposito  di
copia cartacea o su supporto informatico ovvero su  diverso  supporto
di singoli atti e documenti. In questo caso viene fatta menzione  del
deposito in copia cartacea nell'indice del fascicolo. Con  le  stesse
modalita' si procede nei casi di produzione autorizzata di  documenti
ai sensi dell'articolo 55, commi 7 e 8, del CPA nonche' nei  casi  di
cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 luglio 1988,  n.  574,  e  nei  casi  di  dispensa  dal
deposito telematico di cui all'articolo 136, comma 2, del CPA. 
  9. Nei casi di oggettiva impossibilita' di funzionamento del  SIGA,
attestata  dal  Responsabile  del  SIGA   secondo   quanto   previsto
dall'articolo 7, comma 3, e nelle ipotesi di cui al comma 8, gli atti
e documenti depositati  in  formato  cartaceo  sono  acquisiti  dalla
Segreteria dell'Ufficio Giudiziario,  che,  salva  la  ricorrenza  di
ragioni tecniche ostative o di contrarie disposizioni del  Presidente
nei casi di cui all'articolo 136,  comma  2,  del  CPA,  provvede  ad
effettuarne copia informatica ed inserirla nel fascicolo informatico,
apponendo la firma digitale, ai sensi dell'articolo 22 del CAD. 
  10. Gli atti e documenti depositati in formato cartaceo  dei  quali
non e' effettuata copia informatica per le ragioni di cui al comma  9
sono raccolti e conservati in un fascicolo cartaceo che  riporta  gli
elementi identificativi del procedimento  nel  cui  ambito  e'  stato
operato il  deposito.  Tale  fascicolo  forma  parte  integrante  del
fascicolo informatico ed e' formato e tenuto con le modalita' di  cui
all'articolo 5 delle disposizioni di attuazione del CPA. 
  11. Gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari utilizzabili  per  il
deposito di cui al presente  articolo  sono  pubblicati  sul  portale
Internet della giustizia amministrativa. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Il testo dell'art. 24 del citato decreto  legislativo
          7 marzo 2005, n. 82, e' il seguente: 
              «Art. 24 (Firma digitale). - 1. La firma digitale  deve
          riferirsi in maniera univoca ad  un  solo  soggetto  ed  al
          documento o all'insieme  di  documenti  cui  e'  apposta  o
          associata. 
              2.  L'apposizione   di   firma   digitale   integra   e
          sostituisce  l'apposizione  di  sigilli,  punzoni,  timbri,
          contrassegni e marchi di  qualsiasi  genere  ad  ogni  fine
          previsto dalla normativa vigente. 
              3.  Per  la  generazione  della  firma  digitale   deve
          adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della
          sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non
          risulti revocato o sospeso. 
              4. Attraverso  il  certificato  qualificato  si  devono
          rilevare, secondo le regole  tecniche  stabilite  ai  sensi
          dell'art. 71, la validita' del certificato stesso,  nonche'
          gli   elementi   identificativi   del   titolare   e    del
          certificatore e gli eventuali limiti d'uso.». 
              - Il testo dell'art. 55, commi 7 e 8,  dell'Allegato  1
          al decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  e'  il
          seguente: 
              «Art.  55  (Misure  cautelari  collegiali).   -   1.-6.
          (Omissis). 
              7.  Nella  camera  di  consiglio   le   parti   possono
          costituirsi e i difensori  sono  sentiti  ove  ne  facciano
          richiesta. La trattazione si svolge  oralmente  e  in  modo
          sintetico. 
              8. Il collegio, per gravi ed eccezionali ragioni,  puo'
          autorizzare  la  produzione  in  camera  di  consiglio   di
          documenti, con consegna di  copia  alle  altre  parti  fino
          all'inizio della discussione. 
              9.-13. (Omissis).». 
              - Il testo dell'art.  10,  comma  5,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.  574  (Norme
          di  attuazione  dello  Statuto  speciale  per  la   regione
          Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua  tedesca
          e  della  lingua  ladina  nei  rapporti  con  la   pubblica
          amministrazione  e  nei  procedimenti  giudiziari)  e'   il
          seguente: 
              «Art. 10. - 1.-4. (Omissis). 
              5.  Le  parti   possono   stare   in   giudizio   anche
          personalmente davanti alla  sezione  e  possono  presentare
          memorie  non   oltre   i   cinque   giorni   liberi   prima
          dell'udienza. La sezione decide  in  camera  di  consiglio,
          entro sessanta  giorni  dalla  presentazione  del  ricorso,
          sentite le parti, se comparse. 
              6.-9. (Omissis). ». 
              - Il testo dell'art. 136, comma 2, dell'Allegato  1  al
          citato decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104,  e'  il
          seguente: 
              «Art.  136  (Disposizioni  sulle  comunicazioni  e  sui
          depositi informatici). - 1. (Omissis). 
              2. I difensori costituiti, le parti  nei  casi  in  cui
          stiano  in  giudizio  personalmente  e  gli  ausiliari  del
          giudice  depositano  tutti  gli  atti  e  i  documenti  con
          modalita' telematiche. In casi eccezionali,  il  presidente
          puo' dispensare  dall'osservanza  di  quanto  previsto  dal
          presente  comma,  secondo  quanto  previsto  dalle   regole
          tecniche di cui all'art. 13 delle norme di attuazione. 
              2-bis.(Omissis).». 
              Il testo dell'art. 22 del decreto legislativo  7  marzo
          2005, n. 82, e' il seguente: 
              «Art. 22 (Copie informatiche di documenti analogici). -
          1.  I  documenti  informatici  contenenti  copia  di   atti
          pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi
          gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in
          origine su supporto analogico,  spediti  o  rilasciati  dai
          depositari pubblici autorizzati e dai  pubblici  ufficiali,
          hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e  2715
          del codice civile, se ad essi e' apposta  o  associata,  da
          parte di colui  che  li  spedisce  o  rilascia,  una  firma
          digitale o altra firma  elettronica  qualificata.  La  loro
          esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale. 
              2. Le copie per immagine  su  supporto  informatico  di
          documenti  originali  formati  in   origine   su   supporto
          analogico  hanno  la  stessa  efficacia  probatoria   degli
          originali da cui sono estratte, se la loro  conformita'  e'
          attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio'
          autorizzato,  con  dichiarazione  allegata   al   documento
          informatico  e  asseverata  secondo  le   regole   tecniche
          stabilite ai sensi dell'art. 71. 
              3. Le copie per immagine  su  supporto  informatico  di
          documenti  originali  formati  in   origine   su   supporto
          analogico  nel  rispetto  delle  regole  tecniche  di   cui
          all'art. 71 hanno  la  stessa  efficacia  probatoria  degli
          originali  da  cui  sono  tratte  se  la  loro  conformita'
          all'originale non e' espressamente disconosciuta. 
              4. Le copie formate  ai  sensi  dei  commi  1,  2  e  3
          sostituiscono  ad  ogni  effetto  di  legge  gli  originali
          formati in origine su supporto analogico, e sono idonee  ad
          assolvere gli  obblighi  di  conservazione  previsti  dalla
          legge, salvo quanto stabilito dal comma 5. 
              5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri possono essere individuate  particolari  tipologie
          di documenti analogici originali unici  per  le  quali,  in
          ragione  di  esigenze  di  natura  pubblicistica,   permane
          l'obbligo  della  conservazione  dell'originale   analogico
          oppure, in  caso  di  conservazione  sostitutiva,  la  loro
          conformita' all'originale deve  essere  autenticata  da  un
          notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con
          dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al
          documento informatico. 
              6. Fino alla data di emanazione del decreto di  cui  al
          comma 5 per tutti i  documenti  analogici  originali  unici
          permane  l'obbligo   della   conservazione   dell'originale
          analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva,  la
          loro conformita' all'originale deve essere  autenticata  da
          un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio'  autorizzato
          con  dichiarazione  da  questi  firmata   digitalmente   ed
          allegata al documento informatico.». 
              - Per il testo dell'art. 5 dell'Allegato  2  al  citato
          decreto legislativo n. 104 del  2010,  si  vedano  le  note
          all'art. 1.